sabato 27 febbraio 2016

Spese condominiali: subito il decreto ingiuntivo ai morosi.

 

imor2

Con la legge di riforma 220/2012, che ha attribuito più poteri e responsabilità all’amministratore e  come disposto dall’articolo 1129 del Codice civile, «salvo che sia stato espressamente dispensato dall’assemblea, è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso»

Così, nel caso in cui un condomino non paghi le spese comuni – e tra queste rientra anche la quota per il riscaldamento centralizzato – l’amministratore è obbligato ad agire giudizialmente contro il moroso. Dapprima (ma è facoltativo) inviando al diretto interessato una lettera di sollecito; quindi, senza che sia necessaria l’autorizzazione dell’assemblea, ottenendo un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo. Sarà poi il giudice, sulla base del rendiconto e del riparto delle spese prodotti dall’amministratore, a obbligare il moroso a saldare i suoi debiti, pena il pignoramento dei beni.

Canoni locazione non riscossi: cosa deve fare il proprietario

Canoni locazione

Se i canoni di locazione rappresentano a determinate condizioni, un onere detraibile per l’inquilino, per il locatore sono invece un reddito tassabile ai fini dell’IRPEF, l’Imposta sul reddito delle persone fisiche. Tuttavia, complice la crisi economica, può accadere che un inquilino non riesca a pagare il canone di locazione pattuito nel contratto e sia moroso.
In tal caso come deve comportarsi il locatore? Sarà comunque soggetto a tassazione? Come può evitarla? Cosa deve fare?

Canoni locazione: come vengono tassati per il locatore

Quando il proprietario di un immobile decide di concederlo in locazione ad uso abitativo,  il canone che percepisce costituisce reddito soggetto a tassazione.
Il locatore, tuttavia, può scegliere di non far cumulare il canone annuo agli altri suoi redditi (sul cui totale andrà calcolata l’IRPEF), optando per il regime fiscale della cedolare secca, ossia un regime facoltativo consistente nell’applicare al canone annuo di locazione un’imposta fissa, in sostituzione dell’IRPEF e delle relative addizionali, dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo.
Tale regime facoltativo, tuttavia, è bene sottolineare che scegliendolo il proprietario  rinuncia all’aggiornamento del canone di locazione in base alla variazione ISTAT.
Se il locatore non sceglie di optare per il regime della cedolare secca sugli affitti, il reddito che deriva dalla locazione,  soggetto a tassazione, è costituito dal maggiore fra i due seguenti importi:
- rendita catastale rivalutata del 5% (per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico va considerato il 50% della rendita catastale rivalutata)
- canone annuo, ridotto del 5% (25%, per i fabbricati situati nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, Murano e Burano; 35%, se l’immobile è riconosciuto di interesse storico o artistico).
Se il fabbricato si trova in un Comune ad alta densità abitativa, ed è locato a canone concordato, in base agli accordi territoriali definiti tra le organizzazioni dei proprietari e degli inquilini più rappresentative a livello nazionale, è prevista un’ulteriore riduzione del 30% del canone.
Questo ovviamente se il locatore percepisce dal conduttore il canone pattuito nel contratto.
Se invece accadesse il contrario e quindi l’inquilino sia moroso, cosa succede? Il locatore deve comunque pagare le tasse?

Tassazione canone locazioni: il reddito fondiario

Per rispondere a questa domanda ci viene in aiuto il TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) il quale prevede che l’attività di locazione di un immobile, in caso di soggetto privato, produce il cosiddetto reddito fondiario che concorre alla formazione del reddito del proprietario dell’immobile.
Ai sensi dell’articolo 26, comma 1 del TUIR i redditi fondiari sono quelli prodotti da terreni e fabbricati siti nel territorio dello Stato che devono essere inscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o in quello edilizio urbano.
La legge prevede che anche nel caso di canone di locazione non percepito, il proprietario di casa deve sempre pagare le tasse, quindi deve riportare nella dichiarazione dei redditi, il reddito fondiario e  su di esso pagare le tasse Fisco. Per evitare questa situazione sfavorevole per i proprietari di casa, l’Agenzia delle entrate ha fornito delle nuove precisazione.
In particolare è la circolare n. 11/E del 21 maggio 2014, intitolata Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri soggetti a ricordare che in base alla regola generale di cui all’art. 26 del TUIR, i redditi fondiari sono imputati al possessore (quindi il proprietario dell’immobile concesso in locazione) indipendentemente dalla loro percezione, quindi indipendentemente dalla percezione del canone. Tuttavia l’Agenzia delle entrate ricorda che c’è un’eccezione e riguarda proprio le locazioni di immobili ad uso abitativo.

Canoni locazione non riscossi: cosa può fare il locatore?

Affitti non pagatiL’articolo 8, comma 5, della legge n. 431 del 1998 ha introdotto infatti due nuovi periodi all’attuale art. 26 del TUIR, stabilendo che i relativi canoni di locazione, se non percepiti, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del locatore dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore.
Cosa significa? In sostanza che i redditi degli immobili concessi in locazione esclusivamente ad uso abitativo, qualora non sia percepito il canone, sono comunque tassati fino al momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore.
Per evitare quindi la tassazione nel caso in cui l’inquilino non paghi il canone pattuito, è necessario che lo stesso conduttore sia dichiarato moroso grazie ad una accertamento del giudice a seguito del procedimento di convalida di sfratto.
Nei fatti, per definire il procedimento occorre che:
- l’intimato non compaia
- l’intimato compaia ma non si oppone
- l’intimato compaia si oppone ma il giudice pronuncia  l’ordinanza non impugnbaile di rilascio dell’immobile.
Di conseguenza, il locatore non deve riportare i canoni di locazione nella relativa dichiarazione dei redditi se, entro il termine di presentazione della stessa, si è concluso il procedimento di convalida di sfratto per morosità.

Credito di imposta per canoni non riscossi

Canoni affitto non riscossi

Può anche verificarsi la situazione in cui il giudice conferma la morosità del locatario anche per i periodi precedenti il provvedimento giurisdizionale, ossia per i periodi in cui il locatore abbia pagato le tasse anche se non ha percepito il canone pattuito.
In tal caso gli viene riconosciuto un credito d’imposta di ammontare pari alle imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti.
Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione con altre imposte a debito oppure chiesto a rimborso. Il credito di imposta deve essere calcolato rideterminando le imposte che risultano da ogni dichiarazione dei redditi presentata nelle annualità precedenti al provvedimento di convalida di sfratto pronunciato dal giudice.
Per determinare la misura del credito in questione, è necessario calcolare le imposte pagate in più, relativamente ai canoni non percepiti, riliquidando la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali, in base all’accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore, sono state pagate maggiori imposte per effetto di tali canoni di locazione non riscossi.
Ulteriore condizione per fruire del credito d’imposta è verificare che alla determinazione del reddito complessivo abbia concorso il canone d’affitto e non la rendita catastale visto che  in queste circostanze il non aver percepito il canone di locazione non determina il diritto a fruire del credito d’imposta. Il credito d’imposta in questione può essere indicato nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto, e comunque non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale.
Si precisa infine che nel caso in cui il proprietario dell’immobile abbia fruito del credito d’imposta per canoni non riscossi, e successivamente i canoni vangano effettivamente percepiti (anche parzialmente), il locatore è tenuto a dichiarare i canoni di locazione riscossi nel quadro RM del Modello Unico.

Mutuo, conto corrente e rinegoziazione

 

Pignoramento conto corrente e carta di credito come evitarlo

Estinzione del conto di appoggio del mutuo; rinegoziazione e surroga del mutuo: caratteristiche e convenienza.

Il mutuo è spesso fondamentale quanto necessario per l’acquisto della casa. Si tratta di un contratto, comunque, complesso, con molteplici obblighi a carico del mutuatario ed altrettante vicende che lo possono caratterizzare.

Questo articolo si propone di rispondere ad alcune delle varie domande cui molti si pongono in materia

Vorrei chiudere il conto corrente su cui si addebitano le rate del mutuo: posso farlo?

Incominciamo col dire che in base alla legge [1] il contratto di conto corrente può essere oggetto di recesso in qualsiasi momento. In altri termini, se il cliente manifesta questa volontà, la banca non può che prenderne atto ed il conto si estingue.

Tuttavia la regola poc’anzi descritta può essere derogata dalle parti interessate. Infatti, spesso e volentieri, nella stipula di un mutuo è previsto, a carico del debitore/mutuatario, l’obbligo di apertura di un conto corrente di “appoggio“, dove cioè devono essere addebitate le rate del prestito. Ma non solo.

Può essere, altresì, imposto che tale conto debba restare obbligatoriamente aperto sino alla completa estinzione del mutuo.

Ebbene in tal caso, la risposta alla domanda posta, non può che essere negativa.

In conclusione, leggete il contratto di mutuo in vostro possesso per poter stabilire se avete o meno facoltà di chiusura del conto corrente in questione.

Il mio mutuo è stato cartolarizzato: posso estinguere il conto corrente di appoggio?

Con la cartolarizzazione del mutuo, la banca erogatrice cede il proprio credito ad un altro soggetto. Quest’ultimo, che in genere è una società, nella maggior parte dei casi, lascia che la banca originaria provveda ad incassare le rate previste, per poi girarle al nuovo creditore.

Per il cliente/debitore non cambia assolutamente nulla: le condizioni del mutuo saranno sempre le stesse.

Per quanto riguarda, invece, il cosiddetto conto di “appoggio”, la situazione è identica a quella descritta nel quesito precedente. Tale conto corrente potrà essere estinto, solo se non è previsto l’obbligo di mantenimento dello stesso, nel contratto di mutuo.

In questo caso, però, il correntista, interessato ad estinguere la precedente posizione contrattuale per aprirne un’altra, magari, più vantaggiosa (ad esempio un conto corrente a condizioni più favorevoli con un’altra banca), potrà accordarsi in tal senso con la società che ha acquistato il mutuo.

Rivolgete, pertanto, la vostra richiesta al nuovo creditore.

Posso rinegoziare il mio mutuo?

Il contraente di un mutuo ha la possibilità di chiedere alla banca erogatrice una rinegoziazione del prestito ottenuto. Ovviamente la banca non è obbligata ad accogliere la richiesta del debitore, ma la convenienza dell’istituto in questione sta nell’evitare che il cittadino si rivolga altrove, perdendo, pertanto il cliente e i benefici economici che ne conseguono.

Il privato, ad esempio, può decidere di rinegoziare il mutuo, poiché sono mutate le condizioni di mercato (ad esempio, si è abbassato il costo del denaro).

Attenzione, però. La banca non è obbligata ad accettare la proposta del debitore, ma potrebbe venire incontro all’esigenze di quest’ultimo, per non perdere il cliente ed i vantaggi che ne conseguono : il contraente, infatti, potrebbe trovare più conveniente surrogare il mutuo, rivolgendosi ad un altro istituto di credito.

Che cos’è la surroga del mutuo?

La facoltà di surrogare il mutuo consiste nella possibilità di rivolgersi ad un’altra banca, affinché quest’ultima si sostituisca all’originario mutuante.

In questo caso, come nella rinegoziazione, il debitore avrà la facoltà di concordare condizioni diverse e più favorevoli rispetto al mutuo originariamente stipulato. L’unica differenza pratica con la precedente ipotesi sarà il cambio del soggetto creditore.

Attenzione : per il debitore, la surroga del mutuo è un’operazione gratuita, ma non per questo essa non ha alcun costo per il nuovo creditore a cui ci si rivolge. Per questa ragione, le banche non guardano di buon occhio coloro che già l’hanno eseguita. Essi sono valutati come inaffidabili e, pertanto, chi ha già ottenuto una surrogazione difficilmente troverà un altro istituto disponibile a concederla.

Quando conviene rinegoziare o surrogare il mutuo?

Tanto la rinegoziazione quanto la surrogazione sono ovviamente maggiormente convenienti nella fase iniziale del mutuo (cioè nei primi anni del piano di ammortamento) e non quando il medesimo è stato quasi totalmente restituito : di norma, infatti, nel primo periodo, il debitore restituisce sostanzialmente gli interessi previsti e pattuiti. Rinegoziare il mutuo, al termine del medesimo, non è quindi conveniente, poiché, ormai, resta da erogare la sorta capitale (cioè l’importo del prestito).

Raccogliete, pertanto, con pazienza i preventivi che vi propongono, tra cui quello della vostra banca se disponibile, valutate con attenzione tutte le spese previste e non solo gli interessi proposti, quindi scegliete la soluzione migliore per voi. Ricordatevi, inoltre, che dopo la prima surroga, difficilmente ne otterrete un’altra.

Mutuo, la banca prima finanzia l’acquisto dell’immobile, poi lo vende

 

La banca prima finanzia acquisto dell’immobile poi lo vende

Immobili con l’ipoteca, prima dati in garanzia, poi venduti dalla banca senza pagamento dell’imposta di registro; le aste immobiliari saranno un lontano ricordo.

Contrarre un mutuo e concedere alla banca l’ipoteca sulla casa potrebbe divenire, a breve, un rischio superiore a quello cui, tradizionalmente, sono stati abituati gli italiani: in ballo c’è sempre la possibilità perdere l’immobile in caso di morosità, ma, a differenza del passato, questo passaggio potrebbe avvenire anche senza pignoramento ed espropriazione forzata. Senza contare che la stessa vendita all’asta, qualora disposta dall’istituto di credito, potrebbe avere tempi celerissimi, se non addirittura inesistenti. Sono tre, infatti, le novità legislative che innovano fortemente la materia dei finanziamenti e delle esecuzioni immobiliari, tutte rivolte ad agevolare i creditori e ad accelerare i procedimenti di rivendita. In un momento, poi, come quello presente, dove le sofferenze bancarie sono considerate una delle principali cause della crisi, il sostegno dei governi nazionali e comunitari ai gruppi creditizi non è neanche più di tanto celato.

Vediamo, dunque, quali sono le norme che stanno per modificare la scena dei mutui ipotecari.

Il pignoramento è immediato

Partiamo dal meccanismo tradizionale: morosità perdurante del cliente finanziato, avvio della pratica al contenzioso legale, diffida della banca, atto di precetto e successivo pignoramento. Nei confronti di chi non paga le rate del mutuo l’istituto di credito non deve ricorrere necessariamente a una causa o al decreto ingiuntivo: il contratto di mutuo, infatti, stipulato alla presenza del notaio, è già titolo esecutivo e consente di passare direttamente allo step del pignoramento, previa notifica di un atto di precetto (l’invito, cioè, a pagare entro 10 giorni).

Vendita immediata alla quarta asta

A questo punto, però, interviene la prima rivoluzione. La legge di riforma delle esecuzioni forzate, in via di approvazione entro l’estate, prevede un numero massimo di tentativi di vendita all’asta: tre in tutto, al termine dei quali, se non si presentano offerenti, si passa a un quarto “a offerta libera”. Grazie a questo meccanismo, la vendita dell’immobile è sicuramente più probabile rispetto al passato, caratterizzato invece dalle consuete strategie rivolte ad ottenere il massimo “ribasso” della base d’asta. Una situazione che favorirà, peraltro, la cessione del bene a prezzi irrisori, lasciando sostanzialmente insoddisfatto tanto il creditore quanto il debitore.

L’abolizione dell’imposta di registro

A favorire, però, la possibilità che l’immobile venga acquistato dalla stessa banca è una norma, approvata un paio di settimane fa dal Governo [1], che garantisce un abbattimento totale dell’imposta di registro (attualmente al 9%, sostituita invece con un importo flat di 200 euro) a tutti coloro che si aggiudicheranno il bene all’asta giudiziaria, a condizione che lo stesso venga rivenduto entro due anni. Questo significa, verosimilmente, che la banca che vorrà prendersi la casa lo potrà fare ottenendo un grosso sconto fiscale (leggi: “Imposta di registro ridotta per gli acquisti all’asta”): l’unico impegno sarà quello di ricollocarlo sul mercato in un breve lasso di tempo.

La misura è prevista, in via transitoria, fino al 31 dicembre 2016, salvo rinnovo.

Stante l’obbligo della successiva rivendita entro 24 mesi dell’immobile acquistato all’asta giudiziaria, l’agevolazione, pur indirizzata a chiunque (anche a persone fisiche che vogliano speculare), non è sicuramente destinata a chi intenda acquistare la propria casa di abitazione all’asta, ma a investitori nonché, in misura principale, alle stesse banche creditrici e alle società finanziarie specializzate nell’acquisto dei distressed asset (ovvero i crediti incagliati garantiti da immobili), le quali, in sede di escussione delle garanzie ipotecarie, potranno autoassegnarsi il bene all’asta in compensazione con il proprio credito e rivenderlo, quale proprietarie e con l’utilizzo dei tradizionali canali della vendita a trattativa privata o anche in blocco, nei due anni successivi.

In tale ipotesi, peraltro, nessun limite sarà posto al ricavo ottenuto, potendosi anche lucrare una eventuale differenza tra il credito e il prezzo di vendita.

La banca rivende il bene senza pignoramento

Ma non sono queste le sole novità nel settore: ce n’è una potenzialmente più dirompente. La direttiva Comunitaria sui mutui ipotecari [2] consente la possibilità che un contratto di mutuo contenga la clausola con cui si legittima la banca, in caso di morosità del cliente, a prendersi la casa ipotecata e a rivenderla, senza dover prima procedere al pignoramento ed esecuzione forzata. Tale previsione non sarà considerata una clausola abusiva. In buona sostanza, si verifica una sorta di cessione del bene finanziato al creditore che provvede, attraverso i propri canali, a venderlo per poi soddisfarsi sul ricavato. La procedura, dunque, promette tempi ancora più brevi della “nuova” vendita all’asta. Di tanto avevamo parlato nell’articolo: “Mutui: la clausola che dà alla banca il diritto di prendere la casa”.

In pratica, la direttiva UE prevede che “gli Stati membri non impediscono alle parti di un contratto di credito di convenire espressamente che la restituzione o il trasferimento della garanzia reale o dei proventi della vendita della garanzia reale è sufficiente a rimborsare il credito”. L’Italia dovrà attuare tale normativa entro il 21 marzo 2016 stabilendo modalità e limiti con cui le banche potranno inserire, nel contratto di mutuo di immobili residenziali, un mandato a vendere o comunque un potere diretto di autotutela nella soddisfazione del credito inadempiuto. Saranno quindi del tutto legittimi i meccanismi in base ai quali il creditore vende l’immobile ricevuto in garanzia, in caso di inadempimento, previa stima di un terzo per la determinazione minima del prezzo e versamento. All’esito della vendita, al debitore verrà versata la differenza tra l’ammontare del credito e il ricavato dalla vendita del bene.

Note

[1] Art. 16 del dl n. 18/2016.

[2] Art. 28, paragrafo 4, della direttiva 2004/17/Ce.

venerdì 26 febbraio 2016

Sondaggio Bankitalia: crescono le compravendite, stabili i prezzi, ma per gli acquirenti sono ancora troppo alti

Sondaggio Bankitalia: crescono le compravendite, stabili i prezzi, ma per gli acquirenti sono ancora troppo alti
Nel quarto trimestre del 2015 prosegue il lento miglioramento del mercato immobiliare, con compravendite in aumento e valori stabili o in leggera diminuzione. A dirlo è il consueto sondaggio congiunturale di Bankitalia sul mercato delle abitazioni, che segnala come il divario tra prezzi offerti e domandati sia ancora la principale causa di cessazione degli incarichi a vendere.

Prezzi delle case e compravendite

Nell'ultima parte dell'anno, è diminuita la percentuale di operatori che segnalano una flessione dei prezzi di vendita, divenuta minoritaria per la prima volta dalla primavera del 2011 (46,4% rispetto al 67,6% della rivelazione di un anno fa), a fronte di una prevalenza dei giudizi di stabilità (52,3% del totale da 31,6%).
Per quanto riguarda le compravendite, è salita la quota di agenti che hanno venduto almeno un’abitazione (77,8%) dal 71,6 dell’indagine precedente. Nel trimestre di riferimento gli operatori hanno intermediato in prevalenza immobili di metratura fino a 140 mq, abitabili o parzialmente da ristrutturare, con classe energetica bassa.

Prezzi delle case ancora troppo alti

Il divario tra prezzi offerti e prezzi domandati è ancora la principale causa di cessazione degli incarichi: mentre la quota di coloro che segnalano proposte di acquisto a prezzi ritenuti troppo bassi per il venditore è rimasta sostanzialmente stabile (al 59,8 per cento), l’incidenza degli agenti che riporta la percezione da parte degli acquirenti di prezzi di acquisto eccessivamente elevati è salita al 61,1 per cento (dal 58,6 della precedente indagine).

La quota di agenzie che riconduce la decadenza dell’incarico alle difficoltà degli acquirenti di reperire un mutuo è rimasta pressoché invariata (al 28,4 per cento; 35,7 un anno prima).

Prospettive del mercato

Le aspettative degli agenti immobiliari sulle tendenze a breve termine del proprio mercato di riferimento si ravvisano più favorevoli: il saldo fra attese di miglioramento e di peggioramento nel trimestre in corso è salito a 15,9 punti percentuali (da 7,4 della precedente rilevazione), con una tendenza comune a tutte le principali aree geografiche.
Per quanto riguarda il mercato nazionale, per a prima volta dal terzo trimestre del 2010 il saldo relativo alle attese circa l’evoluzione del mercato immobiliare nazionale è risultato significativamente positivo (8,1 punti percentuali contro valori sostanzialmente nulli nella precedente indagine. In un orizzonte di medio termine (due anni) si rafforza l’ottimismo degli operatori: la quota delle attese di miglioramento è aumentata al 55,9 per cento (dal 53,1 in ottobre), a fronte di una diminuzione dei giudizi di stabilità e, in misura più apprezzabile, di quelli di peggioramento (al 10,5 dal 12,1 per cento).

Rendita catastale, come ridurla ai fini delle imposte


Ecco tutti in casi in cui è possibile ridurre la rendita catastale di un immobile, così da abbassare le imposte come TASI e IMU: casistica, requisiti e procedura.



Catasto
La rendita catastale è un parametro utilizzato in diversi algoritmi per il calcolo delle imposte sugli immobili (comprese TASI e IMU); per ridurne il valore, magari per renderlo più aderente a quelli che sono i prezzi del mercato immobiliare, esistono diverse strade.


Stato

Se l’immobile di cui si intende abbassare la rendita catastale è una unità molto vecchia, in stato di degrado o priva di servizi igienici, è possibile presentare agli enti preposti una denuncia di variazione di rendita, mediante un intermediario o un professionista come un tecnico specializzato, che comporterà anche l’esenzione dalle imposte sugli immobili.Nel caso in cui il fabbricato sia di vecchia costruzione e solamente in parte degradato, è possibile frazionarlo e distaccarlo in due porzioni logorate, classificate diversamente e in un’altra categoria, così da abbassare la rendita catastale complessiva.


Utilizzo

Spesso, ad avere una rendita catastale eccessivamente elevata sono anche le unità immobiliari una volta adibite a negozi, successivamente chiusi o adibiti a magazzini, depositi o laboratori. Anche in questi casi è possibile richiedere una variazione catastale ed una riduzione della classe di merito, che avrà come effetto anche una riduzione della rendita.


Errori di censimento

Alcuni immobili residenziali hanno invece una rendita catastale troppo alta per errori di censimento: in questi casi è necessario presentare una specifica istanza di rettifica, che viene definita in autotutela, portandola all’ufficio provinciale dell’agenzia del Territorio appartenente alla propria zona residenziale o alla proprio territorio regionale. Una volta corretto l’errore, la rendita catastale risulterà ridotta.

Benefici prima casa: in presenza di usufruttuario e nudo proprietario chi deve prendere la residenza?

Benefici prima casa: in presenza di usufruttuario e nudo proprietario chi deve prendere la residenza?

Benefici prima casa: in presenza di usufruttuario e nudo proprietario chi deve prendere la residenza?

Si torna a parlare delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa e lo si fa prendendo spunto da un chiarimento offerto all’Associazione dei geometri fiscalisti (Agefis).
Il quesito posto è il seguente: “Viene acquistato un appartamento non di lusso con i benefici prima casa con madre usufruttuaria e figlio nudo proprietario. Entrambi sono in possesso dei requisiti soggettivi richiesti per il riconoscimento del regime agevolativo. Quale dei due è tenuto a prendere la residenza entro 18 mesi?”. Vediamo cosa è stato risposto.

Le condizioni per fruire delle agevolazioni di acquisto della prima casa

Ai fini della possibilità di fruire delle agevolazioni di acquisto della prima casa devono ricorrere, in sintesi, le seguenti condizioni:
- che l’immobile sia ubicato nel Comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui lo stesso svolge la propria attività;
- che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione col coniuge di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare;
- che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, su tutto il territorio nazionale, di altra casa di abitazione acquistata con i benefici in oggetto.

Residenza anagrafica richiesta da entrambi i titolari della proprietà

Non è invece richiesta l’utilizzazione diretta dell’appartamento, ma solo la residenza nel territorio del Comune nel quale si trova l’immobile. Per non perdere le agevolazioni la residenza anagrafica nel Comune in cui è ubicato l’immobile in parola dovrà essere però richiesta da entrambi i titolari della proprietà, nudo proprietario e usufruttuaria, in quanto hanno usufruito entrambi del regime agevolativo.
La residenza nell’immobile è necessaria solo ai fini della detrazione dalle imposte sul reddito delle persone fisiche (Irpef) di una quota degli interessi versati dal contribuente all’Istituto di credito da cui è stato concesso l’eventuale mutuo per l’acquisto. Questa, però, può essere detratto solo dal nudo proprietario.