sabato 14 ottobre 2017

Lo sai che? Quale mutuo scegliere?


Quale mutuo scegliere?


Per stabilire qual è il mutuo più conveniente bisogna tenere in considerazione il Taeg più basso. Ma attenzione al tranello.

Stai per comprare casa e hai bisogno di un finanziamento. Nella scelta della banca e delle migliori condizioni per ottenere il mutuo, la tua valutazione si è soffermata, in particolare, su alcune proposte. Il foglio informativo che ti è stato consegnato allo sportello contiene tante parole di cui non comprendi il significato: Euribor, Tan, Taeg, tassi fissi e tassi variabili. Alla fine, però, tra tante definizioni, a te interessa sapere solo qual è il mutuo più conveniente. Così hai fatto una ricerca online per scoprire quale banca offre le condizioni più vantaggiose, quella cioè che presta i soldi a un tasso di interesse più basso (perché, in definitiva, a te interessa solo pagare il minimo possibile di interessi e, quindi, di rata). Ed anche su internet fioccano le offerte pubblicitarie, ciascuna che tira acqua al proprio mulino. In questo mare di tecnicismi e di concorrenza,  ti senti spaesato e senza una direzione. Quale mutuo scegliere? In questo articolo cercheremo di darti alcune utili indicazioni per comprendere come vanno letti i depliant forniti dagli istituti di credito e come orientarti nell’individuazione delle offerte migliori.

Indice

Per scegliere un mutuo devo considerare solo il tasso di interesse?

Prima di spiegare quale mutuo scegliere è però necessario andare a fare chiarezza su un aspetto che, spesso, non viene considerato dal correntista. Nella scelta del mutuo non ci si deve preoccupare solo del tasso di interesse. Sono svariati i costi che gravano sul mutuatario e, a volte, pur a fronte di un tassi di interesse basso, il costo complessivo dell’operazione è tutt’altro che vantaggioso. Difatti, oltre agli interessi, il cittadino paga una serie di servizi che incidono negativamente sul suo portafogli quali:

spese bancarie di istruttoria della pratica, cioè le commissioni che debbono essere  pagate  per le pratica di concessione del mutuo (tali spese variano da banca a banca e possono essere determinate a cifra fissa o anche in termini percentuali da calcolare sull’ammontare del mutuo);

spese per certificazioni, quali, ad esempio, il certificato di residenza o lo stato di famiglia e per i lavoratori autonomi il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;

  • spese di perizia necessaria per la valutazione preliminare dell’immobile: il costo varia da professionista a professionista, sebbene si attesti in genere tra € 200 e € 300, a cui va aggiunta l’IVA al 22% e il contributo cassa previdenza dal 2% al 4%;
  • spese notarili, rappresentate dalla parcella del notaio per la redazione contratto di compravendita e tutte le altre spese accessorie, quali ad esempio le visure catastali e ipotecarie,
  • spese di assicurazione che la banca può esigere a copertura dei rischi sull’immobile (ad esempio la polizza incendi) o anche sulla vita (ad esempio la polizza vita). In ogni caso la banca non può obbligare il cliente a scegliere la propria assicurazione ma deve lasciarlo libero di trovare soluzioni alternative e più economiche sul mercato;
  • spese di commissione per la gestione della pratica, quali le spese per l’incasso della rata e le spese per l’invio delle comunicazioni periodiche ai clienti;
  • interessi di mora, nel caso in cui la rata venga pagata in ritardo con una conseguente maggiorazione della somma da pagare che si aggira grossomodo tra l’1% e il 4% rispetto al tasso d’interesse concordato per il finanziamento (gli interessi di mora scattano a partire dal giorno della scadenza della rata sino al pagamento).

Cosa sono il Tan, il Taeg, lo spread e l’Euribor?

A questo punto dobbiamo fare luce sui termini del linguaggio bancario e sui significati che hanno le sigle usate sui contratti. Comprenderemo, qui di seguito cos’è il Tan, cos’è il Taeg, cosa significa Euribor e la parola spread. Di tanto abbiamo già parlato in Scegliere il mutuo migliore.

Che significa Tan?

Cerchiamo di capire innanzitutto cos’è il Tan. Questo acronimo sta per Tasso annuale nominale, ossia il tasso di interesse applicato ad un prestito e che deve essere pagato alla banca insieme alla rata del mutuo che restituisce una parte del capitale. È insomma l’interesse puro che viene applicato sul capitale ottenuto in prestito.

Il Tan viene espresso in termini percentuali ed è costituito da due elementi: il tasso di riferimento e lo spread. La somma tra tasso di riferimento e spread costituisce appunto il Tan.

Per quanto riguarda il tasso di riferimento, si considera di solito il tasso di interesse europeo ossia l’Euribor (anche detto in gergo Tasso Bce o costo del denaro). Questo per i mutui a tasso variabile. Per i mutui a tasso fisso, invece, il riferimento è l’Euris (detto anche Irs). Per i mutui a tasso misto invece il riferimento è ad entrambi in misura differente a seconda del periodo in cui ci si trova al momento del rimborso.

Lo spread, invece, è il guadagno della banca. O per meglio dire una maggiorazione, in punti percentuali, che le banche applicano al tasso di interesse. Si tratta di un valore fisso che non varia al variare del tasso di interesse e generalmente non varia neanche nel corso della durata del mutuo.

Cos’è il Taeg

La parola Taeg significa Tasso annuo effettivo globale ed è il dato più importante da tenere in considerazione. Il Taeg infatti indica il costo totale del mutuo su base annua, espresso in termini percentuali sul finanziamento ottenuto dalla banca. Perché il Taeg è il dato più importante? Perché esso racchiude in sé e somma tutti i costi del mutuo, dagli interessi alle spese accessorie e, con un solo numero, ci rappresenta la convenienza o meno del finanziamento.

In pratica il Taeg racchiude in sé il tasso d’interesse oltre a tutte le altre voci di spesa collegate al mutuo. Nel Taeg ci sono tutti i costi mentre nel Tan soltanto gli interessi.  Le voci di spesa che devono essere comprese nel Taeg sono tutte quelle spese obbligatorie collegate alla pratica di concessione del mutuo tra cui ricordiamo: le spese d’istruttoria, le spese di revisione del finanziamento, le spese di apertura e chiusura della pratica, le spese di riscossione dei rimborsi e d’incasso delle rate, le spese di assicurazione, le spese di mediazione per la concessione del mutuo, l’eventuale costo dell’attività di mediazione e ogni altra spesa connessa con l’operazione di finanziamento, purché prevista nel contratto. Non sono invece comprese le spese notarili. Il cliente può dunque conoscere attraverso il Taeg il reale costo del mutuo, poiché tale valore comprende tutti gli elementi che influiscono sul costo effettivo del finanziamento. Il Taeg è pertanto uno strumento molto utile per scegliere il mutuo migliore per le proprie tasche, perché esprime un valore che consente di fare un confronto tra le offerte di finanziamento messe a disposizione dalle banche.

Cos’è il Loan to value

Il Loan to value indica la percentuale del costo della casa che la banca è disposta a finanziare. Di solito, gli spread e di conseguenza il Tan (dato dalla somma tra spread ed Euribor per il variabile e tra spread ed Eurirs per il fisso) più bassi sono riservati ai mutui con “loan to value” non superiori al 50%. Questo perché un mutuatario che paga di tasca propria metà del valore della casa è considerato più affidabile rispetto a chi mette sul piatto il 20% e chiede alla banca il rimanente 80%.

Qual è il mutuo più conveniente

Sulla base di quanto detto possiamo già orientarci per capire quale mutuo scegliere e qual è il più conveniente. Quando si contrae un prestito (sia esso personale sia un mutuo ipotecario) vince di base il Taeg più basso.

Una delle regole del “mutuatario perfetto” è pertanto quella di preferire il Taeg al Tan nella valutazione dell’offerta migliore.

Ma attenzione: potrebbe avvenire che il Taeg non dica tutto e non sia sufficiente a comprendere qual è il mutuo più vantaggioso. Ciò capita solo nei mutui a tasso variabile. Su questa tipologia di mutui le banche adottano due diversi sistemi:

  • sommare l’Euribor allo spread per ricavare il tasso finale da applicare al cliente; se l’Euribor è negativo andrà quindi sottratto;
  • oppure indicare un “floor” sotto il quale l’Euribor non può scendere nel conteggio: per cui, se è negativo, questo non viene sottratto e il Taeg non scende oltre una determinata soglia anche se l’Euribor è negativo.

La Banca d’Italia ha ritenuto che la prima via sia quella più corretta, invitando le banche a non adottare l’altra. Invece molti istituti di credito continuano a preferire la seconda via, cioè non sottraggono l’Euribor (se negativo) allo spread. Ciò avviene inserendo nel contratto clausole come: «Ai fini del calcolo del tasso di interesse del mutuo, detto valore (Euribor) non potrà comunque essere inferiore a una soglia dello 0,01%». Oppure: «Qualora al momento della rilevazione la quotazione del parametro di riferimento (Euribor) sia pari a 0,00 (zero) o negativa, il tasso applicato sarà pari allo spread contrattualmente previsto». E così via.

La conseguenza è che se l’Euribor è negativo, il mutuatario non dovrà più verificare solo il Taeg ma anche lo spread per comprendere se il finanziamento è effettivamente conveniente.

Lo sai che? Mutuo: detrazioni fiscali


Mutuo: detrazioni fiscali

A quanto ammontano e come si calcolano le detrazioni sugli interessi passivi sul mutuo prima casa e sulle altre abitazioni e fabbricati.

Stai pagando alla banca le rate del mutuo e, come ben sai, queste si compongono, per una parte, di una quota del capitale prestato e, per un’altra parte, degli interessi corrisposti su tale capitale. Sono i cosiddetti «interessi corrispettivi» che costituiscono il «prezzo», la controprestazione dovuta all’istituto di credito per il finanziamento [1]. Ora stai compilando la tua annuale dichiarazione dei redditi e ti chiedi se, per i costi che stai sostenendo per l’acquisto della casa, sono previsti dei benefici fiscali. È proprio così: la legge prevede delle detrazioni fiscali sul mutuo. Di tanto parleremo in questo articolo spiegando come sfruttare gli sconti sulle tasse da pagare.


Quali benefici fiscali sul mutuo ipotecario?

La legge prevede delle detrazioni Irpef per i mutui ipotecari, quelli cioè concessi dalla banca dietro ipoteca sull’immobile acquistato dal mutuatario. In particolare la detrazione viene calcolata sugli interessi passivi e su tutti gli oneri accessori derivanti dal mutuo. Tali benefici variano a seconda del tipo di fabbricato (se prima casa, seconda casa o altri fabbricati non abitativi) e dell’anno di stipula del contratto di mutuo.

La detrazione è un meccanismo che consente di sottrarre, dalle imposte da versare annualmente allo Stato, una percentuale della spesa sostenuta. Vedremo a breve in che modo.

Detrazioni fiscali sul mutuo prima casa

A quanto ammonta la detrazione fiscale sugli interessi del mutuo prima casa?

Per l’acquisto dell’abitazione principale (la cosiddetta prima casa) è riconosciuta una detrazione fiscale del 19%, con un tetto massimo di 4.000 euro di spesa annuale, per un totale di non oltre 760 euro. Per cui, se la spesa, nello stesso periodo di imposta, supera 4,000 euro, la detrazione resta legata sempre a tale importo. Facciamo qualche esempio. Se nel medesimo periodo di imposta, il contribuente versa alla banca 2.000 euro a titolo di interessi può scontare dalle tasse 380 euro; se invece il contribuente versa 5.000 euro a titolo di interessi, può scontare massimo 760 euro (ossia il 19% di 4.000 che, come detto, è il limite massimo).

Su quali immobili spetta la detrazione fiscale sugli interessi del mutuo prima casa?

La detrazione spetta se il mutuo è finalizzato all’acquisto, da parte del mutuatario, di un immobile da destinare ad abitazione principale del contribuente mutuatario stesso o di un suo familiare entro un anno dall’acquisto. L’immobile può essere sia di nuova o di vecchia costruzione.

Chi può ottenere la detrazione fiscale sugli interessi del mutuo prima casa?

Può ottenere la detrazione l’acquirente dell’abitazione che è nello stesso tempo intestatario del mutuo. La detrazione spetta anche in caso di mutuo cointestato a più persone o nel caso di più acquirenti con mutuo intestato solo a uno.

Se entrambi i coniugi sono intestatari del mutuo ma uno solo è acquirente dell’immobile, la detrazione spetta solo a quest’ultimo e comunque in proporzione alla sua quota.

Se invece l’intestatario del mutuo è uno solo dei coniugi, mentre l’abitazione è intestata a entrambi, la detrazione spetta all’intestatario del mutuo in relazione a tutti gli interessi pagati e non solo al 50%.

Quali sono le condizioni per avere la detrazione sul mutuo prima casa?

Per aver diritto alle detrazioni fiscali sugli interessi pagati alla banca sul mutuo prima casa è necessario che sussistano le seguenti condizioni:

  • stipula di un contratto di mutuo per l’acquisto della prima casa di residenza;
  • la banca deve aver acceso un’ipoteca a garanzia del corretto e puntuale pagamento del mutuo; ogni altra garanzia, come ad esempio, la fideiussione non è sufficiente. L’ipoteca può gravare anche su immobili diversi da quello acquistato;
  • la banca deve avere sede in Italia;
  • sul documento attestante il pagamento degli interessi deve essere riportata l’annotazione degli estremi dell’atto di acquisto dell’immobile.
Cosa si intende con abitazione principale?

Per abitazione principale si intende una casa accatastata nelle categorie da A/1 ad A/11escluse quelle in A/10 (uffici e studi privati). In tale abitazione il contribuente o un suo familiare deve avere dimorare abituale (è compreso il coniuge separato ma non divorziato). Tale situazione deve risultare dai registri anagrafici o da apposita autocertificazione (quest’ultima può attestare che la dimora abituale si trova in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici).

Non vi rientrano le pertinenze come box auto e cantine.

La destinazione ad abitazione principale può avvenire entro 1 anno dall’acquisto dell’immobile. Inoltre l’acquisto della casa deve avvenire nei 12 mesi successivi o anteriori alla stipula del mutuo. Quindi il contribuente può:

  • o acquistare la casa ed entro 1 anno stipulare il mutuo
  • oppure stipulare il mutuo ed entro 1 anno firmare il rogito per l’acquisto della casa.
Che succede se dentro la casa c’è un inquilino che non vuol andare via?

Per usufruire della detrazione fiscale è necessario che entro 3 mesi dall’acquisto sia stato notificato all’inquilino lo sfratto e che entro 1 anno dal rilascio (anche se questo avviene prima della naturale scadenza del contratto) l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale.

Su quali spese spetta la detrazione?

La detrazione spetta sugli interessi passivi del mutuo e sugli oneri accessori. Gli oneri accessori sono:

  • l’onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo (non quello relativo alla compravendita);
  • la commissione dovuta agli istituti di credito per la loro attività di intermediazione;
  • le spese che il notaio sostiene per conto dei clienti (es. iscrizione e cancellazione ipoteca);
  • la penalità per anticipata estinzione del mutuo;
  • le spese di istruttoria, di perizia, ecc.

La detrazione spetta anche sulle quote di rivalutazione per via della presenza di clausole di indicizzazione.

Che succede in caso di separazione o divorzio?

Se i coniugi decidono di procedere alla separazione, il titolare del mutuo può continuare ad ottenere la detrazione solo se nell’immobile ha la dimora abituale un familiare del coniuge separato, ad esempio il figlio o l’altro coniuge separato finché non interviene il divorzio.

Detrazioni fiscali sul mutuo seconda casa

Per l’acquisto della seconda casa e di altre abitazioni secondarie, a partire dal 1° gennaio 1993 non spetta alcuna detrazione fiscale.

Per i mutui anteriori a tale data spetta una detrazione del 19% su un importo massimo di 2.065,83 euro (pari cioè a 392,51 euro per ciascun intestatario). Tale limite, però, comprende anche gli eventuali interessi passivi detratti per l’abitazione principale; pertanto

  • se questi ultimi sono di importo superiore a 2.065,83 euro la detrazione non spetta perché interamente assorbita dal mutuo prima casa;
  • se invece sono di importo inferiore la detrazione spetta solo per la differenza (es.: interessi passivi per abitazione principale euro 1.500; la detrazione spettante per abitazione secondaria si può calcolare solo su un importo massimo di euro 565,83).

Detrazioni fiscali per altri fabbricati

Per l’acquisto di altri fabbricati a uso abitativo, a partire dal 1° gennaio 1993 non spetta alcuna detrazione fiscale.

Per i mutui anteriori a tale data spetta una detrazione del 19% su un importo massimo di 2.065,83 euro (pari cioè a 392,51 euro per ciascun intestatario).

Detrazioni fiscali per la costruzione della prima casa

Se il contribuente non acquista ma costruisce da sé la prima casa, ha diritto, a partire dal 1° gennaio 1998, a una detrazione fiscale pari al 19% della spesa per un importo massimo di 2.582,28 euro. Pertanto il risparmio fiscale che si può ottenere non supera 490,63 euro nello stesso anno.

Detrazioni fiscali per la costruzione di altri fabbricati

Solo per i mutui concessi fino 31 dicembre 1990 è riconosciuta una detrazione del 19% con un tetto massimo di spesa di 2.065,83. Pertanto il beneficio fiscale non può superare 392,51 euro a intestatario.

note

[1] Si distinguono così dagli «interessi moratori» o «di mora» che sono quelli che, invece, scattano nel momento in cui il mutuatario è in ritardo nel pagamento delle rate.

Mutui: continua la flessione della domanda, -8,2% nei primi nove mesi dell'anno

Crif


Nel mese di settembre continua la flessione delle richieste di mutui, con una variazione del 13,8% rispetto al 2016. Un dato da ricondurre, secondo il nuovo report di Crif, a una progressiva perdita di interesse da parte delle famiglie verso la rottamazione dei vecchi finanziamenti. Continua a crescere, invece, l'importo richiesto.

Il mese di settembre evidenzia una nuova forte contrazione rispetto al corrispondente periodo 2016, con una variazione del -13,8% riconducibile prevalentemente alla progressiva perdita di interesse da parte delle famiglie verso la rottamazione dei vecchi mutui. Se consideriamo i primi 9 mesi dell’anno nel loro complesso, la flessione risulta pari a -8,2%.

Al contempo, però, il III trimestre dell’anno mostra una crescita complessiva dell’importo medio richiesto, che si attesta a 125.449 Euro (+1,6% rispetto al medesimo periodo 2016).
Di seguito sono riportate in tabella e in forma grafica le variazioni percentuali mensili in valori ponderati, cioè al netto dell’effetto prodotto dal differente numero di giorni lavorativi, in base ai dati del SIC Eurisc, che raccoglie le informazioni relative a oltre 85 milioni di posizioni creditizie.

Nei primi nove mesi del 2017 rispetto allo stesso periodo degli anni precedenti si registra un calo del numero di richieste rispetto ai primi 9 mesi del 2016, che si era dimostrato particolarmente vivace, ma allargando il raggio di analisi agli anni precedenti si osserva il costante recupero dopo il crollo registrato nel biennio 2010/2011.

L'importo dei mutui richiesti

Dopo le crescite registrate nei primi mesi dell’anno, a settembre il valore medio dei mutui richiesti dalle famiglie risulta pari a 123.567 Euro, in leggera crescita (+0,5%) rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Va evidenziato, però, che rispetto agli altri mesi dell’anno in corso, tra agosto e settembre si è assistito a una riduzione del valore medio che ha assorbito parte degli aumenti registrati nei primi 7 mesi.
Complessivamente nel III trimestre dell’anno in corso la performance risulta comunque positiva, con l’importo medio richiesto che si attesta a 125.449 Euro (+1,6% rispetto al dato del corrispondente periodo del 2016).

Relativamente alla distribuzione delle richieste per fasce di importo, nei primi 9 mesi dell’anno in corso la classe compresa tra 100.001 e 150.000 euro si conferma essere la preferita dagli italiani, con una quota pari al 29,4% del totale.
Rispetto ai dati rilevati nello stesso periodo del 2016, in generale, le fasce di importo maggiore continuano a guadagnare peso (+1,1 punti percentuali per le classi di importo superiore ai 150.000 Euro).

La classe di durata dei mutui richiesti

Anche per quanto riguarda la distribuzione delle richieste di nuovi mutui e surroghe per durata, le preferenze delle famiglie italiane sembrano confermate: nella classe compresa tra i 16 e i 20 anni si concentra, infatti, la quota maggiore di richieste, con il 24,4% del totale (+0,2 punti percentuali rispetto all’intervallo gennaio-settembre 2016), seguita dalla fascia tra i 26 e i 30 anni, con il 22,0%.

Rispetto allo scorso anno si osserva una crescita complessiva delle richieste di mutuo con piani di rimborso più lunghi (+3,0 punti percentuali per le classi di durata superiore ai 15 anni). Va considerata in questo senso la maggiore incidenza delle richieste di nuovi mutui rispetto alle surroghe, che per loro natura hanno una durata inferiore.

La distribuzione delle richieste di mutuo per fasce d'età

Per quanto riguarda la distribuzione delle interrogazioni in relazione all’età del richiedente, la fascia compresa tra i 35 e i 44 anni rimane maggioritaria, con una quota pari al 35,2% del totale, seppur in calo di -0,8 punti percentuali rispetto al dato del 2016. La quota degli under 35, invece, assorbe il 26,7% delle richieste.
Le altre classi rimangono pressoché stabili, eccetto quella compresa tra i 45 e i 54 anni che registra l’aumento più rilevante con +0,4 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

”Le rilevazioni relative al III trimestre del 2017 hanno evidenziato un calo delle richieste di mutui, portando in negativo il saldo su base annua. Alla forte diminuzione del fenomeno delle surroghe registrato negli ultimi mesi, cui va ascritta la performance negativa, si sta però contrapponendo il consolidamento della ripresa dei nuovi mutui richiesti a sostegno delle maggiori compravendite che stanno caratterizzando il mercato immobiliare – commenta Simone Capecchi, Executive Director di CRIF.

"Un’offerta a condizioni ancora estremamente appetibile continuerà a sostenere il comparto del credito immobiliare anche se gli operatori di settore si trovano a fare i conti con pressioni normative che, ad esempio, pongono sempre di più l’accento sulle garanzie reali sottostanti il finanziamento, con un focus particolare sull’accuratezza delle valutazioni degli immobili.”


venerdì 13 ottobre 2017

IMMOBILIARE: È IL MOMENTO DI COMPRARE

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Il 2017 conferma un mercato immobiliare in via di rinascita. Lo indicano i dati pubblicati dall’OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate) che anche nel secondo trimestre del 2017 indicano un rialzo nelle compravendite, con oltre 5.000 abitazioni in più rispetto allo stesso trimestre del 2016. Dinamiche giustificate anche dai prezzi al momento ancora contenuti, tassi ancora bassi e dall’assenza di tasse sulla prima casa.
Mutui mai così vantaggiosi
Il 2017 ha visto anche un aumento considerevole nella richiesta di mutui ipotecari. Questo grazie alla particolare congiuntura che, specie negli ultimi mesi del 2017, ha permesso alle famiglie di ottenere condizioni vantaggiose, con tassi che secondo l'ultimo Outlook di ABI (Associazione Bancaria Italiana), risultano in discesa rispetto ai mesi precedenti.

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sabato 7 ottobre 2017

Istat, prezzi delle case in lieve calo (-0,1%) nel II trim. Dal 2010 discesa del 14,7%


Secondo le prime stime dell'Istat, nel II trimestre dell'anno in corso i prezzi delle abitazioni hanno registrato una lieve discesa dello 0,1% rispetto allo stesso periodo del 2016. Se si considera invece il trimestre precedente, i valori aumentano dello 0,3%. Dal 2010, l'indice dell'istituto nazionale di statistica ha registrato una discesa del 14,7%.

Su base trimestrale, i prezzi registrano un aumento dello 0,3% rispetto al trimestre precedente  il rialzo congiunturale dei prezzi interessa sia le abitazioni nuove (+0,3%) sia le abitazioni esistenti (+0,2%).  Su base annua si registra un lieve calo dei prezzi (-0,1%), in attenuazione dal -0,2% del trimestre precedente. I prezzi delle abitazioni esistenti (-0,3%), riprendono a scendere dopo essere risultati stabili nel trimestre precedente, mentre quelli delle abitazioni nuove registrano un aumento, seppur lieve, dello 0,1% (invertendo la tendenza da -0,6% del trimestre precedente).

Rispetto alla media del 2010, primo anno per il quale è disponibile la serie storica dell’IPAB, nel secondo trimestre 2017 i prezzi delle abitazioni sono diminuiti del 14,7% (-2,5% le abitazioni nuove; -19,7% le esistenti). Sebbene appaia ormai terminata la fase di discesa iniziata nel 2012, i prezzi delle abitazioni continuano a segnare il passo.

Il lieve calo dei prezzi delle abitazioni si manifesta contestualmente alla crescita dei volumi di compravendita per il settore residenziale, la cui ampiezza si riduce però per il quarto trimestre consecutivo; infatti, in base ai dati rilasciati dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate, nel secondo trimestre 2017 il numero di unità immobiliari residenziali scambiate aumenta del 3,8% rispetto allo stesso trimestre del 2016, registrando così il tasso di crescita tendenziale più contenuto dal secondo trimestre 2015 e dopo il picco del secondo trimestre del 2016 quando fu pari a +23,2%

Detrazioni fiscali ristrutturazioni, nel 2018 potrebbe arrivare la proroga pluriennale



Gtres 

Dopo l'annuncio dell'intenzione di prorogare l'ecobonus anche per il 2018 e di legarlo agli obiettivi di efficientamento energetico, è arrivata nei giorni scorsi anche una buona notizia per quanto riguarda le detrazioni per le ristrutturazioni edilizie.

Secondo il ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio, infatti, nella prossima legge di bilancio troverà spazio la proroga delle detrazion fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia degli edifici, una proroga che con ogni probabilità sarà "pluriennale".

Il bonus edilizia consente di avere una detrazione Irpef del 50% sugli interventi di ristrutturazione degli edifici, con una massimale di spesa di 96mila euro. Accanto al bonus edilizia, il ministro ha confermato anche la proroga per il bonus mobili per il 2018.(legato anch'esso ai lavori di ristrutturazione). Non si sa ancora se si tratterà di una proroga pluriennale.

domenica 1 ottobre 2017

Come sospendere per dodici mesi le rate di finanziamenti: domande entro il 31 dicembre 2017.

 

La famiglie in difficoltà che non riescono a pagare le rate del finanziamento possono presentare, per una sola volta, domanda di sospensione delle rate per un periodo non superiore a 12 mesi.

Questa possibilità è prevista da un accordo siglato tra Abi e le associazioni di consumatori [1] in data 31 maggio 2015 e avente validità fino al 31 dicembre 2017. Gli interessati alla sospensione delle rate del finanziamento devono dunque presentare la relativa domanda entro e non oltre il 31 dicembre 2017.

Vediamo come funziona la sospensione dei finanziamenti e quali sono i requisiti per accedervi.

Chi può chiedere la sospensione delle rate del finanziamento

Possono accedere a questa agevolazione i consumatori titolari di finanziamenti di medio-lungo termine, con durata superiore a 24 mesi.

Qualora si tratti di mutuo avente ad oggetto immobile, la sospensione è possibile soltanto se si tratta di abitazione principale (non è invece ammessa per la seconda casa).

Requisiti sospensione rate finanziamento

La sospensione può essere richiesta al verificarsi di almeno uno dei seguenti eventi, riferiti all’intestatario (o, in caso di cointestazione, ad uno degli intestatari), successivi alla data di stipula del contratto di finanziamento e verificatisi nei 24 mesi antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio:

  • cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa;
  • cessazione dei rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretizzino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale,  di licenziamento per giusta causa o dimissioni volontarie del richiedente non per giusta causa;
  • sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (CIG; CIGS; c.d. ammortizzatori sociali in deroga, contratti di solidarietà; altre misure di sostegno del reddito);
  • morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza.

Chi non può accedere alla sospensione del finanziamento

Sono esclusi dalla sospensione i finanziamenti:

  • con ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni consecutivi (3 rate mensili, due trimestrali) al momento della presentazione della domanda o per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto, anche tramite notifica dell’atto di precetto, o per i quali sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato;
  • che fruiscono di agevolazioni pubbliche (contributi in conto interessi/capitale e provvista agevolata);
  • a tasso variabile, rata fissa, durata variabile;
  • per i quali sia stata stipulata un’assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi previsti, purché tale assicurazione copra almeno gli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso;
  • il cui intestatario abbia già usufruito – per lo stesso finanziamento – di meccanismi di sospensione per 12 mesi offerti dalla propria Banca o per una delle misure pubbliche esistenti (nazionali/locali);
  • assistiti dalla cessione del quinto dello stipendio o della pensione (in quanto finanziamenti assistiti da copertura assicurativa obbligatoria) e i finanziamenti nella forma di carte di credito revolving o di aperture di credito (in quanto non presentano un piano di ammortamento predefinito).

Domanda sospensione rate finanziamento

La domanda di sospensione delle rate del finanziamento deve essere presentata entro il 31 dicembre 2017 alla propria banca utilizzando il fac simile messo a disposizione da Abi o la diversa/ulteriore modulistica richiesta dalla banca destinataria.

note

[1] Accordo in attuazione della Legge di Stabilità 2015 (art 1 comma 246, L. n. 190/2014).