venerdì 8 settembre 2017

Cos’è l’ipoteca-la sua parziale estinzione e cancellazione

 

Estinzione ipoteca

 

Come e quando chiedere la cancellazione dell’ipoteca per il mutuo sulla casa.

Sebbene la presenza di un’ipoteca sulla casa non sia sinonimo del rischio di perderla, chi ce l’ha vorrebbe poterla cancellare il prima possibile. È vero infatti che, nonostante l’ipoteca iscritta dalla banca, l’immobile resta di proprietà di colui che l’ha acquistata, ma è anche vero che solo una volta in cui tale vincolo sia stato cancellato si può vivere sonni tranquilli. Cerchiamo quindi di capire come e quando avviene l’estinzione dell’ipoteca.

Indice

Cos’è l’ipoteca e come funziona

Prima però di spiegare i casi in cui si estingue l’ipoteca, cerchiamo di capire cosa si intende e come funziona l’ipoteca. Ci sono mutui che durano 30 anni e altri molto più brevi. Tutti però hanno in comune la concessione di una garanzia alla banca, garanzia che ha lo scopo di tutelare il creditore nel caso in cui il prestito non venga restituito. Se il finanziamento viene erogato per comprare casa, detta garanzia consiste nella concessione dell’ipoteca sullo stesso immobile acquistato. Il mutuo, in tal caso, non può superare l’80% del valore del bene ipotecato, salvo che il mutuatario offra ulteriori garanzie (ad esempio un altro immobile intestato a lui o a qualche familiare o, eventualmente, una fideiussione). Che significa «ipoteca»? In termini pratici significa che, in caso di inadempimento del debitore, qualora la banca dovesse pignorare e mettere all’asta il bene ipotecato, il ricavato andrebbe prima assegnato all’istituto di credito in quanto creditore che per primo ha iscritto ipoteca (cosiddetta «ipoteca di primo grado»); l’eventuale residuo del prezzo di aggiudicazione verrebbe poi spartito tra gli altri creditori subentrati nel procedimento esecutivo sprovvisti di ipoteca. Ma l’ipoteca ha anche una seconda e importante funzione: se anche il mutuatario dovesse donare o vendere la casa ipotecata, la banca potrebbe ugualmente pignorarla nei confronti del nuovo titolare, benché questi non sia suo debitore. Insomma, chi acquista un bene ipotecato potrebbe perderlo se il precedente titolare non ha estinto il proprio debito.

Riduzione dell’ipoteca per pagamento parziale del mutuo

Se non si può cancellare completamente l’ipoteca, perché il debito non è stato ancora saldato completamente, la si può tuttavia ridurre in determinate ipotesi. In particolare quando il mutuatario ha pagato almeno un quinto del debito originario, ha diritto a ottenere:

  • una riduzione proporzionale della somma iscritta a garanzia (con conseguente diminuzione della soglia di responsabilità ipotecaria);
  • la parziale liberazione di uno o più immobili ipotecati se, dai documenti prodotti o dalle perizie, risulta che per le somme ancora dovute i rimanenti beni vincolati costituiscono una garanzia sufficiente.

Per valutare la procedibilità della richiesta di restrizione la banca generalmente stima la capienza degli immobili ipotecati al momento della richiesta stessa, senza fare riferimento quindi al valore immobiliare periziato al tempo della concessione del finanziamento.

Estinzione anticipata dell’ipoteca

L’ipoteca si estingue, di norma, con il pagamento dell’intero mutuo. Solo dopo di ciò può essere materialmente cancellata dai pubblici registri immobiliari dove è stata iscritta al momento della sua concessione.

È comunque facoltà del mutuatario estinguere anticipatamente il residuo del finanziamento o solo una parte di esso pagando alla banca esclusivamente un compenso onnicomprensivo per l’estinzione. La banca non può limitare tale diritto.

Le modalità di calcolo del compenso devono avvenire secondo i criteri stabiliti dal comitato interministeriale per il credito (Cicr).

Al pagamento dell’intero debito, il mutuatario ha diritto di ottenere la cancellazione automatica dell’ipoteca direttamente dalla banca secondo una procedura semplificata e senza bisogno di notaio; di questa ci occuperemo nei successivi paragrafi.

Cancellazione automatica dell’ipoteca per pagamento del mutuo

Quando il mutuatario ha pagato tutte le rate del mutuo e non residua alcun debito, ha diritto alla cancellazione automatica dell’ipoteca secondo una procedura a carico della banca che non richiede l’intervento del notaio.

La cancellazione automatica avviene anche per quelle ipoteche iscritte da oltre 20 anni e che, alla scadenza del ventennio, non siano state rinnovate. In questo modo, se anche l’istituto di credito non provvede alla cancellazione dell’ipoteca, la stessa viene meno dopo 20 anni dalla sua nascita.

Vediamo qual è la procedura di cancellazione automatica dell’ipoteca. Una volta che il debitore ha pagato interamente la somma prestatagli dalla banca, il mutuo si estingue e la banca avvia la procedura per la cancellazione automatica dell’ipoteca, salvo vi sia un giustificato motivo che giustifichi la permanenza di tale vincolo. In particolare la banca deve:

  • rilasciare al debitore la quietanza attestante la data di estinzione del mutuo;
  • entro 30 giorni da tale data trasmettere all’Agenzia delle Entrate-Ufficio del Territorio ove è iscritta l’ipoteca la comunicazione di estinzione del mutuo con le modalità specificate nel paragrafo successivo, avvisandone contemporaneamente il debitore;
  • nei 30 giorni successivi, il direttore dei registri immobiliari accertata la presenza della comunicazione di avvenuta estinzione del mutuo, provvede alla cancellazione dell’ipoteca entro il giorno successivo.
Che fare se la banca non cancella l’ipoteca una volta pagato il mutuo?

Se la banca non effettua la comunicazione, non è prevista alcuna sanzione specifica, ma il debitore la può citare in causa per ottenere il risarcimento di eventuali danni (tutti da provare, come ad esempio l’impossibilità di vendere la casa). Prima di avviare la causa è consigliabile inviare una diffida alla banca.

Altre cause di estinzione dell’ipoteca

Fuori dal caso appena visto di cancellazione automatica, il pagamento integrale del debito non comporta l’automatica estinzione dell’ipoteca la quale, al contrario, deve essere cancellata a seguito di un’attività delle parti. Vediamo dunque tutti i casi in cui si ha diritto all’estinzione dell’ipoteca:

  • pagamento integrale del debito;
  • rinuncia al proprio credito da parte del creditore (cosiddetta remissione del debito);
  • compensazione del debito con la banca con un credito vantato dal mutatario nei confronti della banca stessa;
  • prescrizione del debito che scatta dopo 10 anni (leggi Quando si prescrive il mutuo con la banca);
  • cancellazione volontaria dell’ipoteca;
  • mancata rinnovazione dell’iscrizione entro 20 anni dalla sua nascita;
  • distruzione dell’immobile su cui era presente l’ipoteca (ad esempio un incendio o un crollo per terremoto: in tal caso la banca non potrà trasferire l’ipoteca su un altro immobile del debitore);
  • provvedimento di esproprio per pubblica utilità della casa ipotecata;
  • rinuncia all’ipoteca da parte della banca: deve essere fatta con dichiarazione scritta del creditore a pena di nullità;
  • prescrizione dell’ipoteca (solo l’acquirente del bene ipotecato può far valere la prescrizione del diritto di ipoteca col decorso di 20 anni dalla data della trascrizione del titolo di acquisto, salve le cause di sospensione e di interruzione).

Come installare ascensore in condominio

 

Come installare ascensore in condominio

 

Vivi in un palazzo antico dove non c’è l’ascensore e raggiungere l’appartamento sta diventando sempre più difficile a causa delle scale vecchie e traballanti. La tua casa al mare è solo di tre piani ma il costruttore, per venderla a buon prezzo, non ha fatto installare l’ascensore. Tu e tua sorella avete ristrutturato una vecchia cascina di campagna avuta in eredità e a te è toccato il piano di sopra; ma ora il peso degli anni si sente e non riesci a salire le scale con le buste della spesa. Che fare in tutti questi casi se a volere l’ascensore sei solo tu e non gli altri condomini? Devi rassegnarti a vendere l’appartamento o c’è la possibilità di realizzare un impianto nuovo, magari esterno? Con una ordinanza di ieri la Cassazione spiega come installare un ascensore in condominio.

Quali maggioranze servono per installare un ascensore in condominio

Il primo dubbio da sciogliere è relativo a quale maggioranza serve per installare un ascensore.

L’installazione dell’ascensore, configurando un’innovazione diretta al superamento delle barriere architettoniche, può essere deliberata con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’assemblea, in rappresentanza di almeno 500/1.000. Se un edificio è dotato di più scale e l’installazione dell’ascensore riguarda una soltanto di esse, la maggioranza in assemblea dev’essere calcolata considerando i soli proprietari delle unità immobiliari interessate dall’innovazione. L’installazione non è consentita se comporta alterazione del decoro architettonico dell’edificio o un sensibile deprezzamento dell’unità immobiliare anche di un solo condomino; in tali ipotesi, quindi, non è sufficiente la maggioranza di cui sopra, ma è necessaria l’unanimità [2]. Se però l’installazione avviene per favorire un disabile o un anziano, è consentita anche se comporta alterazione del decoro architettonico dell’edificio [3]. È vietata l’installazione dell’ascensore che crea un danno apprezzabile anche a un solo condomino [4].

Se manca la maggioranza

Se l’assemblea non si mette d’accordo e manca la maggioranza, l’installazione dell’ascensore può essere realizzata anche a cura e spese di uno o di taluni condomini soltanto. In tal caso l’ascensore può essere utilizzato solo da chi lo ha pagato. È comunque salvo il diritto degli altri partecipanti in qualunque momento di avvantaggiarsi dell’ascensore e utilizzarlo, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell’opera, rimborsando quanto pagato a chi ha effettuato la spesa.

Come si dividono le spese dell’ascensore

Le spese di installazione dell’ascensore (a differenza di quelle per la manutenzione) si ripartiscono per millesimi.

Per quanto riguarda le spese di manutenzione (riferite quindi ovviamente ad un ascensore già installato) sono accollate «per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano»; mentre le spese relative ad una nuova installazione sono ripartite in ragione dei millesimi di ciascun condomino.

note

[1] Cass. ord. n. 20713/17 del 4.08.2017.

[2] Cass. sent. n. 6109/94,

[3] Cass. sent. n. 18334/12

[4] Trib. Napoli sent. del 16.11.1991.

Pagamento della rata del mutuo in ritardo, cosa accade e che fare

Gtres 

Nel momento in cui si acquista una casa e si accende un mutuo bisogna poi pagare le rate con puntualità. In caso contrario, le conseguenze possono essere anche gravi. Vediamo, secondo quanto spiegato dalla guida della Banca d’Italia “Comprare casa – Il mutuo in parole semplici”, cosa accade se si effettua il pagamento in ritardo.

In caso di ritardato pagamento (totale o parziale) di una rata per oltre 30 giorni l’intermediario informa il cliente circa le conseguenze degli omessi pagamenti (ad esempio l’applicazione degli interessi di mora o la perdita del diritto di proprietà dell’immobile ipotecato) e le misure di sostegno eventualmente disponibili (ad esempio le misure pubbliche o quelle messe a punto in sede di autoregolamentazione).

Gli interessi di mora si aggiungono alle somme già dovute. Nei casi più gravi, l’intermediario può ottenere lo scioglimento del contratto.

Se l’intermediario è una banca, questa può sciogliere il contratto per:

  • mancato pagamento anche di una sola rata;
  • ritardo di oltre 180 giorni dalla scadenza nel pagamento anche di una sola rata;
  • ritardo (fra 30 e 180 giorni dalla scadenza) nel pagamento delle rate per più di sette volte.

Se la banca scioglie il contratto, il cliente deve restituire immediatamente il debito residuo. Se non può saldare il debito, l’intermediario può ottenere il pignoramento dell’immobile ipotecato e la sua vendita all’asta. Se c’è un fideiussore, anche lui è tenuto a rimborsare quanto dovuto.

Un’ulteriore conseguenza dei mancati o ritardati pagamenti è che ne rimane traccia nella Centrale dei Rischi gestita dalla Banca d’Italia e negli altri sistemi informativi sul credito gestiti da operatori privati (ad es. CRIF). Nei casi più gravi di inadempimento degli impegni contrattuali il cliente può essere, in tali sistemi informativi, classificato “a sofferenza”. Ciò può compromettere la possibilità di ottenere un nuovo finanziamento in futuro.

La banca e il cliente al momento della conclusione del contratto possono stabilire, con una specifica clausola – il cosiddetto Patto Marciano – che in caso di mancato pagamento di un ammontare equivalente a 18 rate mensili, la banca acquisisca l’immobile costituito in garanzia, oppure i proventi della vendita dello stesso, senza dover attivare le procedure esecutive giudiziarie. Il consumatore ha diritto di ricevere l’eventuale eccedenza tra il valore del bene (stimato - in caso di trasferimento al finanziatore - da un perito indipendente, scelto dalle parti di comune accordo) o i proventi della vendita del bene e l’importo residuo del debito.

Il trasferimento del bene immobile o del ricavato della vendita dello stesso comporta l’estinzione dell’intero debito a carico del consumatore, anche se il valore del bene immobile trasferito (o l’ammontare dei proventi della vendita) è inferiore al debito residuo.

Il finanziatore non può condizionare la conclusione del contratto alla sottoscrizione della clausola; se il contratto contiene la clausola, il cliente è assistito, a titolo gratuito, da un consulente al fine di valutare la convenienza del contratto contenente il patto.

Se il cliente non riesce a pagare sempre e con puntualità le rate del mutuo, è consigliabile che si rivolga prontamente all’intermediario per cercare insieme una soluzione. Le iniziative per venire incontro alle esigenze dei clienti in difficoltà possono prevedere:

  • il rifinanziamento totale o parziale del credito;
  • la modifica delle condizioni del contratto di credito, che possono includere: l’estensione della durata del contratto; la modifica della tipologia del credito (ad esempio un contratto che prevede il rimborso contestuale, con ciascuna rata, di capitale e interessi può essere modificato convenendo, per un arco temporale predefinito, il solo pagamento degli interessi);
  • il differimento totale o parziale del pagamento delle rate;
  • la rinegoziazione del tasso di interesse;
  • la sospensione temporanea del pagamento delle rate.

E’ possibile in qualunque momento trasferire il finanziamento presso un altro intermediario, senza alcuna spesa o penalità. E’ la cosiddetta portabilità, che consente di estinguere il mutuo utilizzando la somma concessa da un nuovo intermediario e mantenendo l’ipoteca originaria. La somma verrà rimborsata alle condizioni concordate con il nuovo intermediario. L’intermediario originario non può impedire o ostacolare il trasferimento del mutuo. Il cliente non deve sostenere alcun costo neanche indiretto (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali), né per l’estinzione del mutuo con il vecchio intermediario né per la concessione del nuovo finanziamento.

In caso di difficoltà a pagare il mutuo, evitare di rivolgersi a operatori non iscritti negli albi previsti dalla legge. Nei casi stabiliti dalla legge, si può ricorrere ai fondi pubblici di sostegno quali:

  • Fondo di prevenzione dell’usura;
  • Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura;
  • Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui.

domenica 9 luglio 2017

Chi deve pagare la TASI

 

Una breve guida per individuare chi sia obbligato per legge a versare la tassa sui servizi indivisibili (TASI).

Chi deve pagare la TASI? La risposta che la legge fornisce a questo quesito è che sono obbligati a versare la Tasi tutti i possessori o detentori a qualsiasi titolo di fabbricati abitativi o non abitativi (a qualunque uso siano adibiti) e di aree edificabili.

Fatta questa essenziale premessa, occorre subito aggiungere che sono esentati per legge e, quindi, non si deve pagare la TASI:

  • sull’abitazione principale del contribuente (quella nella quale si ha la residenza anagrafica e si dimora abitualmente a condizione che non sia di lusso, cioè non sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9),
  • e sulle pertinenze dell’abitazione principale (l’esenzione si applica ad una pertinenza per ciascuno dei tipi previsti dalla classificazione catastale che distingue le pertinenze C/2, cioè le cantine, C/6, cioè i posti auto o box e C/7, cioè le tettoie).

Chi deve dunque pagare la TASI? Dopo aver chiarito in linea generale chi sia tenuto a versare la Tasi, analizziamo i casi che più frequentemente pongono problemi ai contribuenti:

  • se l’immobile è in comproprietà a più soggetti, ciascuno dei comproprietari deve pagare la sua quota di tassa (corrispondente alla quota di comproprietà), ma nei confronti del fisco tutti sono tenuti in solido (il fisco, cioè, se qualcuno non versa il dovuto può pretendere l’intera somma da ogni singolo comproprietario);
  • se l’immobile è concesso in locazione o dato in comodato e il locatario o il comodatario occupa l’immobile per più di sei mesi nell’arco di un anno solare, toccherà a lui versare al Comune una percentuale tra il 10% ed il 30% della Tasi complessivamente dovuta (l’esatta percentuale è fissata nel regolamento che ogni singolo comune è obbligato ad emanare), mentre al proprietario spetterà pagare la percentuale residua (cioè tra il 70% ed il 90% del totale dovuto); nei confronti del fisco l’obbligazione non è in questo caso solidale (quindi se uno dei due soggetti, proprietario e locatario, non dovesse pagare la percentuale che gli spetta il fisco non potrà pretenderla dall’altro soggetto);
  • se per l’occupante (cioè per il locatario o il comodatario) l’abitazione costituisce abitazione principale (se, cioè, è la sua dimora abituale in cui ha fissato la residenza anagrafica), egli è esente dal pagamento della percentuale di Tasi che gli spetterebbe di pagare (il proprietario, invece, sarà tenuto a pagare regolarmente la sua quota parte di Tasi).

Esistono altri casi di esenzione dalla Tasi?

La legge estende alla Tasi le stesse esenzioni previste in materia di Imu per cui anche in materia di Tasi viene equiparata all’abitazione principale e, quindi, è esente dal pagamento della Tasi:

  1. un immobile ad uso abitativo posseduto in Italia da cittadini italiani non residenti ed iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero, se sono già pensionati nei paesi ove risiedono e se il possesso è a titolo di proprietà o usufrutto e l’immobile non sia locato o ceduto in comodato;
  2. la casa coniugale assegnata al coniuge separato o divorziato con il provvedimento che sancisce la separazione legale o l’annullamento o lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio a condizione che egli vi dimori abitualmente e vi abbia la residenza anagrafica;
  3. gli immobili di proprietà delle cooperative a proprietà indivisa e che siano adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari o abitate da studenti che siano soci assegnatari anche se non vi risiedono;
  4. gli immobili destinati ad alloggi sociali in base al decreto ministeriale del 22.4.2008;
  5. una unità immobiliare e relative pertinenze (se non concesse in affitto) possedute dal personale in servizio permanente delle forze armate, della polizia, del personale dei vigili del fuoco e del personale della carriera prefettizia (indipendentemente dalla dimora e dalla residenza);
  6. i Comuni possono anche considerare abitazione principale ed esentare dal pagamento della Tasi (indicandolo nel regolamento locale) l’abitazione, non locata, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che permanentemente siano ricoverati e trasferiscano la loro residenza in case di cura o istituti sanitari;
  7. i rifugi alpini non custoditi, i punti di appoggio e i bivacchi;
  8. i regolamenti comunali possono anche esentare dal pagamento della Tasi (occorre quindi analizzare il regolamento del comune dove è ubicato l’immobile per averne certezza): a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni utilizzate per usi stagionali o per altro uso limitato e discontinuo; c) abitazioni occupate da persone che risiedono all’estero per più di sei mesi; d) locali e aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente; e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

Bonus casa 2017: le agevolazioni in scadenza

 

Siete in procinto di comprare casa o di fare dei lavori nella vostra abitazione?

Il Sole 24 Ore ci ricorda che alcuni bonus scadranno a dicembre 2017 e non per tutti è previsto un rinnovo.

Ecobonus al 65% sui lavori di riqualificazione energetica. Per le singole abitazioni, salvo nuove proroghe, a gennaio 2018 tornerà in vigore l’agevolazione del 36% e la misura resterà valida, fino al 2021, per gli interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni del condominio. In questi casi il bonus potrebbe arrivare al 75% sugli interventi di natura più complessa.

Agevolazioni per lavori in casa o condominio. Nel 2016 questo bonus è stato richiesto per 1,4 milioni di ristrutturazioni e il trend continua anche nel 2017. Questa misura permette di recuperare il 50% delle spese sostenute, fino a un tetto massimo di 96 mila euro, ma se non vi saranno proroghe lo sconto tornerà ad essere il 36%,  con un tetto di spesa di 48 mila euro.

Bonus mobili. Si tratta di una detrazione Irpef del 50% sull’ acquisto di mobili e grandi elettrodomestici che abbiano classe energetica minima A+ (per i forni la classe minima è la A). Tutto ciò deve però essere finalizzato all’arredo di un immobile in ristrutturazione.

Cedolare secca al 10% per affitti a canone concordato. Era stata introdotta nel Decreto Casa del 2014, ma dal 2018 a meno di improbabili proroghe, si tornerà a pagare l’aliquota del 15%.

Agevolazioni sull’acquisto. Chi compra case ad alta efficienza energetica (A o B) a scopo di locazione può chiedere una deduzione del 20% in 8 anni sul prezzo, questa agevolazione è in scadenza e difficilmente verrà rinnovata per il 2018.
Scade a dicembre 2017 anche la detrazione decennale dall’Irpef del 50% dell’Iva pagata per gli acquisti di abitazioni direttamente dal costruttore, questa misura, più richiesta della precedente, potrebbe avere qualche speranza di proroga.

Il Sole 24 Ore, infine, ci ricorda che un’agevolazione è già scaduta: dal 31 Giugno 2017 non è più possibile ottenere lo sconto sul pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale sulle case acquistate all’asta. Un bonus che era valido solo per l’acquisto della prima casa e che portava le imposte ad appena 200€.

Affitti brevi: cosa cambia con la nuova normativa

 

 

La conversione in legge del decreto legge 50 del 2017 cambia la normativa fiscale per gli affitti brevi.
Tra le novità, a partire dal 1° giugno 2017, c’è l’estensione della cedolare secca al 21% anche per questa tipologia di contratti.

Cosa si intende per “Locazione breve”? Sono quei contratti di affitto con una durata inferiore ai 30 giorni.
In particolare, con questo Decreto Legge, la definizione si estende anche a:

  • contratti di locazione che prevedano servizi di pulizia locali e cambio biancheria;
  • contratti di sublocazione;
  • contratti conclusi dal comodatario che prevedano la concessione dell’immobile a terzi.

Secondo le stime dell’Agenzia delle Entrate il mercato degli affitti brevi riguarda 500.000 immobili.

Il Decreto prevede che una “locazione breve” possa essere stipulata direttamente dal proprietario di casa o “tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare”, includendo anche i portali telematici sui quali avviene il pagamento del soggiorno.

Le novità più importanti del decreto riguardano chi esercita l’attività di intermediazione immobiliare, che dovrà:

  • Trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai contratti stipulati per il loro tramite.
  • Se il pagamento viene gestito dall’intermediario o dal portale quest’ultimo opererà come sostituto d’imposta, trattenendo la ritenuta del 21%, provvedendo al relativo versamento e alla certificazione annuale.
  • Se l’affittuario sceglie il regime ordinario, non avvalendosi della cedolare secca, la ritenuta sarà a titolo di acconto Irpef.

Per conoscere le modalità di trasmissione dei dati dovremo attendere il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, previsto per il 25 luglio.

Gli obblighi si applicano anche agli intermediari (agenzie o portali) non residenti in Italia, anche se privi di una stabile organizzazione nel nostro paese. Sarà loro dovere nominare un rappresentante fiscale che si occupi della riscossione delle somme.

La norma ha l’obiettivo di combattere l’evasione fiscale da parte di chi affitta case e stanze per brevi periodi.

Novità anche per i viaggiatori: la tassa di soggiorno si estende anche a chi decide di alloggiare in case private

Mutui: nel I semestre del 2017 cala la domanda, ma aumenta l'importo richiesto

Crif Crif

Nel primo semestre del 2017 diminuisce il numero di richieste di nuovi mutui (-5,7% rispetto al 2016), ma si registra una decisa crescita dell'importo medio, che ha quasi raggiunto la quota di 125mila euro, con un incremento del 2,0% rispetto al 2016. Sono questi gli ultimi dati del Barometro Crif relativo ai primi sei mesi dell'anno.

Il mese di giugno appena concluso si è caratterizzato per una contrazione pari a -7,8% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente (valore ponderato, a parità di giorni lavorativi), probabilmente anche a causa del rallentamento delle surroghe in atto da inizio anno.

Importo medio dei mutui richiesti

Crif Crif Per quanto riguarda l’importo medio richiesto, l’ultima rilevazione del Barometro CRIF registra segnali incoraggianti. Nello specifico, nel mese di giugno appena concluso il valore medio richiesto si è attestato a 127.282 Euro, decisamente superiore a quello registrato nel corrispondente mese dell’anno precedente (quando era risultato pari a 122.992 euro).

Più in generale, quindi, nei primi sei mesi dell’anno in corso sembra consolidarsi il trend di costante incremento del valore: l’importo medio richiesto è infatti risultato pari a 124.997 Euro, in crescita del +2,0% rispetto al dato del corrispondente periodo dell’anno precedente. 

Crif Crif

Classi di importo dei mutui richiesti

Relativamente alla distribuzione delle richieste per fasce di importo, nel primo semestre 2017 le preferenze degli italiani si sono concentrate nella classe compresa tra 100.001 e 150.000 euro, con una quota pari al 29,5% del totale.

Rispetto ai dati rilevati nello stesso periodo del 2016 si nota uno spostamento delle richieste verso le classi di importo maggiori (+1,4 punti percentuali per le classi di importo superiore ai 150.000 Euro) a cui corrisponde un calo equivalente della classe di importo al di sotto dei 100.000 Euro.

Classi di durata dei mutui richiesti

Per quanto riguarda la distribuzione delle richieste di nuovi mutui e surroghe per classe di durata, ancora una volta è quella compresa tra i 16 e i 20 anni ad essere risultata la preferita dalle famiglie italiane, con una quota pari al 24,2% del totale, seguita dalla fascia tra i 26 e i 30 anni, con il 21,7%.

Rispetto all’anno precedente, si registra una crescita delle richieste con piani di rimborso sempre più lunghi (+2,0 punti percentuali per le classi di durata maggiori di 20 anni) va letto come maggiore incidenza delle richieste di nuovi mutui rispetto alle surroghe (per loro natura con durata inferiore) e la necessità di adottare soluzioni in cui la rata mensile incida nel modo più lieve possibile sul bilancio familiare.

Crif Crif

Distribuzione delle domande per fasce d'età

I dati relativi alla distribuzione delle interrogazioni in relazione all’età del richiedente, infine, confermano la predominanza della fascia compresa tra i 35 e i 44 anni, con una quota pari al 35,5% del totale, seppur in calo di -0,6 punti percentuali rispetto al dato di giugno 2016.

A bilanciare questo calo, nel confronto con l’anno scorso si segnala un incremento di +0,5 punti percentuali delle fasce di età comprese tra i 45 e i 54.

Crif Crif

”Dopo un inizio anno pressoché in linea con il 2016, le ultime rilevazioni del 2017 hanno registrato un calo delle interrogazioni di mutui sul SIC di CRIF, portando in negativo il saldo del primo semestre, dovuto prevalentemente alla diminuzione del fenomeno delle surroghe. La diminuzione del livello rischio di credito ed il perdurare di condizioni ancora estremamente espansive della politica monetaria, sono fattori che aiuteranno lo sviluppo degli impieghi e dei mutui immobiliari – commenta Simone Capecchi, Executive Director di CRIF.

“Infatti, Le aziende di credito hanno assistito ad un ottimo semestre per il segmento immobiliare nel nostro Paese, con transazioni e forte interesse da parte degli investitori esteri. Raccomandiamo quindi di sfruttare questa favorevole fase espansiva del mercato, interpretando al meglio anche le nuove tecnologie "digital" con cui sviluppare proposte commerciali integrate per l’acquisto casa con un modello open bank” - conclude Capecchi.