sabato 6 gennaio 2018

Quando serve l’autorizzazione paesaggistica?



Per costruire ed edificare in alcune aree occorre ottenere un provvedimento amministrativo di autorizzazione: quando serve l’autorizzazione paesaggistica?

Intervenire attraverso costruzioni o modifiche dell’ambiente in determinate aree non è liberamente e in maniera autonoma possibile ai cittadini, in quanto la tutela dell’ambiente e la regolamentazione del paesaggio, che sono qualificabili come beni pubblici, non è lasciata dalla legge alla volontà dei privati. Esistono infatti particolari aree soggette a tutela paesaggistica, nelle quali occorre ottenere preventivamente un’apposita autorizzazione da parte della pubblica amministrazione competente, senza la quale non è possibile procedere con gli interventi programmati. Occorre pertanto informarsi preventivamente per capire di che tipologia sia l’area nella quale si ha in progetto di intervenire e di conseguenza predisporrere una specifica richiesta, corredata della documentazione necessaria, in modo da poter presentare domanda di autorizzazione paesaggistica. Vediamo quindi di capire cos’è l’autorizzazione paesaggistica e, soprattutto, quando serve l’autorizzazione paesaggistica.

Autorizzazione paesaggistica: cos’è

Con il termine autorizzazione paesaggistica si fa riferimento a un provvedimento amministrativo obbligatorio per interventi in aree che sono sottoposte a tutela paesaggistica. La sua funzione è quella di garantire un adeguato controllo sulla compatibilità dell’intervento programmato in quella determinata area, col fine di tutelare in maniera efficace ed ecosostenibile le aree protette. La disciplina di legge è stata da poco modificata, cambiando alcuni aspetti e semplificando le procedure. Rimane ad ogni modo ferma la funzione sostanziale di garanzia e tutela ambientale delle aree soggette a tutela paesaggistica. Quali sono però le aree soggette a tutela paesaggistica e di conseguenza, in concreto, quando serve l’autorizzazione paesaggistica?

Cosa significa area soggetta a tutela paesaggistica

Il codice dei beni culturali e del paesaggio [1] individua i beni paesaggistici quali immobili e aree di notevole interesse pubblico [2]. Per questo loro notevole interesse pubblico, quindi, sono soggette alle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio :

  • le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, compresi gli alberi monumentali;
  • le ville, i giardini e i parchi, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
  • i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
  • le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Sono altresì considerate aree tutelate per legge, e comunque di interesse paesaggistico e quindi rientranti nelle disposizioni previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio [3]:

  • i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
  • i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
  • i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici [4] e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
  • le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
  • i ghiacciai e i circhi glaciali;
  • i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
  • i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, [5];
  • le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
  • le zone umide incluse in un apposito elenco contenuto in un’ulteriore normativa di legge [6];
  • i vulcani;
  • le zone di interesse archeologico.

Le aree soggette a tutela paesaggistica richiedono che, prima di iniziare interventi di costruzione o modifica del paesaggio, sia fornita apposita autorizzazione.

L’iter procedurale per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche prevede inoltre che vengano sempre ottenuti e rilasciati prima i permessi di costruire [7].

Autorizzazione paesaggistica e relazione paesaggistica

Per ottenere l’autorizzazione paesaggistica, riveste un ruolo determinanete l’allegazione alla domanda di una relazione paesaggistica redatta da un tecnico abilitato, che ha una funzione e un ruolo importanti nel processo di rilascio della determina di autorizzazione da parte dell’autorità competente (Comune o Regione).

La relazione paesaggistica è infatti un documento fondamentale da produrre fra gli elaborati che devono essere allegati all’autorizzazione, in quanto rappresenta per l’amministrazione competente una base di riferimento essenziale, dato che è sull’esito delle risultanze della relazione paesaggistica che l’autorizzazione stessa viene rilasciata. Attraverso questo documento tecnico della compatibilità paesaggistica del progetto proposto vengono forniti dettagli specifici sul tipo di intervento previsto, sulla sua compatibilità con le aree in cui sarà effettuato, e sul suo impatto effettivo sul paesaggio, in modo da poter valutare la portata della trasformazione sull’ambiente che potrà verificarsi a seguito dell’intervento stesso.

La mancanza della relazione paesaggistica quale allegato della documentazione presentata, peraltro, può essere motivo di annullamento dell’autorizzazione.

Autorizzazione paesaggistica e riforma

La normativa in materia è stata recentemente modificata attraverso l’introduzione di una legge che ha ridefinito le modalità di autorizzazione e le tipologie di beni per i quali occorre richiederla. A seconda del tipo di intervento che si intende effettuare nell’area individuata, le procedure sono di tre tipi:

  • autorizzazione paesaggistica ordinaria: va richiesta nel caso di interventi significativi, e la procedura può durare fino a 120 giorni;
  • autorizzazione paesaggistica semplificata: la richiesta è semplificata e i modelli per ottenerla sono unificati, con un’istruttoria che deve essere conclusa nel termine di 60 giorni;
  • intervento libero: in questi casi non c’è obbligo di richiedere l’autorizzazione, in quanto occorre soltanto – se serve – il titolo edilizio.