Se nel contratto di mutuo viene specificata una specifica finalità per la quale i soldi vengono dati in prestito, questi non possono servire per ripianare un precedente debito.
Hai un debito molto elevato per un mutuo che non sei riuscito a pagare e che, nel frattempo, ha maturato molti interessi. Ora la somma complessiva è lievitata e va ben oltre le tue possibilità. Nello stesso tempo la banca ti ha diffidato e vuole l’immediata restituzione delle somme. In una situazione del genere nessun’altra banca ti concederà un finanziamento. A sorpresa però è lo stesso direttore della banca creditrice a proporti una soluzione. L’offerta prevede la concessione di un nuovo mutuo che andrà a coprire ed estinguere integralmente il debito precedente; per te partirà da zero un nuovo piano di rate, spalmato su più anni. Insomma, ti viene concesso un mutuo per coprire un altro mutuo: è legittimo un contratto del genere? La questione è stata più volte risolta dalla giurisprudenza – in ultimo con una sentenza di due giorni fa [1] – nei termini di cui a breve diremo.
Esistono due generi di mutui: quelli legati a uno scopo predeterminato, in cui le somme vengono erogate al cliente affinché questi le utilizzi secondo le finalità specificate nel contratto, e quelli invece “liberi”, dove cioè la banca si limita a pretendere un’ipoteca a propria garanzia, senza imporre al cliente un particolare uso del denaro. Nella prima ipotesi si parla di mutui di scopo e sono quelli, ad esempio, destinati alle ristrutturazioni di case ed aziende. Nel secondo caso invece si parla più genericamente di mutuo fondiario. Ebbene, la possibilità di avere un mutuo per coprire un altro mutuo è legata unicamente alla tipologia di finanziamento siglato dal cliente. In particolare, solo nel caso di mutuo di scopo è vietato l’impiego della disponibilità per scopi differenti da quelli convenuti in contratto come, appunto, il ripianamento di precedenti debiti.
Invece, il mutuo fondiario non è un mutuo di scopo e non è un elemento essenziale la destinazione della somma data in prestito per determinate finalità. Pertanto l’utilizzo, da parte del mutuatario, delle somme ricevute dalla banca mutuante per estinguere delle precedenti passività accumulate (anche da parte di un altro soggetto come ad esempio il proprio figlio) nei confronti della banca medesima è del tutto lecito.
La questione è stata affrontata, nei medesimi termini, anche dalla Cassazione, da ultimo con una ordinanza dello scorso mese [2] (leggi Mutuo per coprire il debito con la banca di un precedente mutuo). Anche la Corte ha detto che il mutuo di scopo è nullo quando sia stato stipulato, tra la banca e il mutuatario, allo scopo di usare i soldi per una diversa finalità da quella indicata in contratto.
Per quanto strano possa sembrare, non sono poche le banche che commettono questo illecito. Tanto è vero che il precedente della Cassazione è tutt’altro che isolato. Già numerose volte, in passato, i giudici supremi hanno dichiarato nullo il mutuo per coprire il debito con la banca lasciato da un precedente mutuo non pagato.
Qual è la conseguenza? Il mutuo è illegittimo. In altri termini il cliente può anche fare a meno di restituire le somme poiché il giudice, nell’accertare lo sviamento della finalità per la quale il prestito è stato concesso, non potrà che dichiararlo nullo.
Fra l’altro non ci sono “termini di scadenza” per agire: la nullità, infatti, può essere fatta valere in qualsiasi momento senza termini di scadenza.
note
[1] Trib. Chieti sent. n. 219/17 del 2.11.2017.
[2] Cass. ord. n. 24699/17 del 19.10.2017.