giovedì 7 dicembre 2017

Che fare se l’immobile del vicino è abusivo


Che fare se l’immobile del vicino è abusivo


Abuso edilizio: la denuncia alla polizia municipale, il procedimento per la demolizione e la necessità di una perizia di parte che confermi la difformità dell’opera.

Il tuo vicino ha realizzato una costruzione che, a tuo avviso, non può essere conforme al piano regolatore: difficile pensare che il Comune abbia autorizzato un’opera talmente mostruosa e così vicina alla tua casa, in palese contrasto con il quartiere e la natura. Insomma, più che il sospetto hai la certezza che si tratta di un abuso edilizio. I rapporti tra di voi non sono idilliaci e quando gli hai chiesto di vedere le autorizzazioni del Comune lui ha glissato. È tuo fermo proposito andare a fondo nella situazione ed eventualmente denunciarlo alle autorità o al giudice. Tuttavia non sai come procedere. Ecco allora questa breve guida che corre in tuo soccorso per spiegarti che fare se l’immobile del vicino è abusivo. Ti daremo i consigli su come comportarti alla luce di alcune interessanti sentenze emesse negli ultimi mesi dalla giurisprudenza.

Indice

Fai una richiesta di accesso agli atti in Comune

Se la costruzione del vicino è stata autorizzata dal Comune, esisteranno sicuramente gli atti che hanno sancito l’avvio e la conclusione del procedimento amministrativo. La cosa migliore è quindi rivolgersi all’ufficio tecnico e fare una richiesta di accesso agli atti amministrativi. Non ti può essere negato il diritto a visionare i documenti prodotti dal vicino di casa, né la risposta che gli ha dato il Comune. Infatti il diritto alla privacy finisce laddove entrano in gioco gli interessi collettivi o dei privati. Fra l’altro, con il nuovo FOIA (Freedom of Information Act), il diritto di accesso è ancora più ampio. Se farai una richiesta di visionare il fascicolo, il tuo vicino non lo saprà mai: l’amministrazione non potrà infatti informarlo della tua domanda.

Incarica un esperto tecnico

Potrebbe avvenire che il tuo vicino abbia effettivamente chiesto e ottenuto l’autorizzazione amministrativa ma che poi non si sia attenuto ai progetti presentati al Comune. L’abuso edilizio, in tal caso, consiste nelle divergenze tra l’opera autorizzata e quella eseguita. Attento però a questo passaggio: se ritieni vi sia un abuso, non puoi rivolgersi direttamente al giudice, ma devi prima valerti della perizia di un tecnico da te incaricato che verifichi l’eventuale irregolarità dell’opera. Difatti, con una recente sentenza [1], il Tar Lombardia ha detto che, nel causa volta a ottenere la demolizione della costruzione abusiva, non si può chiedere al giudice di nominare un consulente tecnico che vagli se il proprietario ha chiesto o si è attenuto al permesso a costruzione rilasciato dal Comune. Il cosiddetto Ctu (ossia il consulente tecnico d’ufficio) non ha funzioni “esplorative”, volte a verificare se sussiste o meno una determinata situazione lamentata dalla parte; è necessario che il ricorrente presenti delle prove concrete per sostenere la tesi dell’abuso edilizio. E in questo caso, tali prove consistono nella perizia rilasciata da un professionista di fiducia, svolta prima di iniziare la causa.

La consulenza tecnica d’ufficio non può sgravare la parte dell’onere della prova. E nel processo sono legittime soltanto le consulenze “deducenti”, quelle cioè che servono a valutare i fatti accertati e acquisiti nel corso del procedimento.

La denuncia alla polizia municipale dell’abuso edilizio

Se non intendi pagare un avvocato e fare causa al vicino, ma nello stesso tempo l’irregolarità è tanto grave da ledere i tuoi diritti, puoi denunciare l’abuso edilizio del vicino alla polizia municipale del Comune ove è ubicato l’immobile in questione. Il vicino non saprà subito che lo hai denunciato ma se dovesse fare un’istanza di accesso agli atti per sapere come ha avuto luogo il procedimento verrebbe a conoscenza della tua identità [2]. Il comando della polizia locale non può negare l’accesso appellandosi al fatto che è stata ormai comunicata una notizia di reato e, quindi, vi sarebbe il segreto istruttorio. I

A seguito della denuncia dell’abuso edilizio commesso dal vicino, iIl Comune sarà tenuto ad avviare il procedimento per verificare la sussistenza dell’abuso.

In alternativa al Comune puoi rivolgerti alla Procura della Repubblica del Tribunale del luogo ove è stato commesso il fattaccio.

L’esposto deve contenere:

  • una descrizione precisa dell’opera in corso di realizzazione o già realizzata;
  • l’indicazione della proprietà e l’indirizzo dell’immobile oggetto del presunto abuso.

Entro quanto tempo va fatta la denuncia dell’abuso edilizio?

Non ci sono termini massimi per procedere alla denuncia dell’abuso edilizio. Sebbene infatti il reato si prescriva in 4 anni (5 se c’è stato il rinvio a giudizio), l’ordine di demolizione può essere sempre impartito, senza limiti di tempo, anche nei confronti dei successivi acquirenti dell’immobile.

Se il Comune non fa nulla per abbattere l’abuso edilizio

Se la tua istanza al Comune non viene presa in considerazione, hai diritto a sapere le ragioni del mancato riscontro. L’ente locale deve dirti cioè perché non ha inteso attivarsi. Secondo il Tar Lazio [3], il cittadino leso dall’altrui manufatto abusivo, già interessato da un ordine di demolizione, ha il sacrosanto diritto di diffidare la pubblica amministrazione a completare il procedimento e a procedere alla materiale demolizione dell’opera abusiva. La P.A., dal canto suo, non può ignorare la richiesta del vicino di casa leso dalla costruzione irregolare, dovendo quantomeno rispondere all’istanza presentata in merito alla non ancora compiuta demolizione.

Che fare se il Comune non si attiva per abbattere l’abuso edilizio?

Il cittadino che abbia segnalato al Comune l’abuso edilizio commesso da un vicino di casa deve dare all’ente 30 giorni di tempo per rispondere. Se però l’amministrazione non dà segni di vita, l’interessato può ricorrere al giudice amministrativo (il Tar) affinché dichiari l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune in ordine alla diffida con cui gli si chiedeva di verificare l’illegittimità dei lavori. Il giudice, accertata la colpevole inerzia dell’ente locale, ordina al Comune di riscontrare la diffida del cittadino e, di conseguenza, di provvedere all’ordine di demolizione. Inoltre, per evitare ulteriori inadempienze o ritardi, il Tar nomina un «commissario ad acta» nella persona del Prefetto o di un suo delegato il quale, in qualità di funzionario governativo, presiederà al controllo che il Comune adempia ai suoi obblighi e faccia abbattere al vicino di casa la costruzione abusiva.

note

[1] Tar Lombardia, sent. n. 2209/17 del 21.11.2017.

[2] Tar Lazio sent. n. 11188/2015.

[3] Tar Lazio sent. n. 12853 del 12.11.2015.

[4] Tar Campania, sez. Salerno, sent. n. 522/17 del 25.01.2017.