Esenzioni Imu e Tasi 2016 terreni agricoli e aree edificabili: requisiti.
Il 16 dicembre scade il termine per il saldo Imu e Tasi 2016. Vediamo le regole particolari previste per i terreni agricoli.
La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto l’esenzione Imu per i terreni agricoli:
- posseduti e condotti da coltivatore diretto o IAP (imprenditore agricolo professionale), ovunque ubicati: in caso di comproprietà, è sufficiente, ai fini dell’esenzione, che anche uno solo dei comproprietari sia coltivatore diretto/IAP e contestualmente conduca il fondo. Se, invece, il terreno è detenuto e condotto in affitto da un coltivatore diretto o IAP, il proprietario deve pagare l’Imu, a meno che non vi siano gli altri casi di esenzione (che seguono);
- da chiunque posseduti, purché ubicati nei comuni delle isole minori;
- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- da chiunque posseduti purché ricadenti in uno dei comuni di cui all’elenco della circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993.
In ogni caso, non è dovuta la Tasi per i terreni agricoli.
Aree fabbricabili
Per le aree fabbricabili sono dovute, invece, sia Imu che Tasi.
La legge intende per area fabbricabile l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi o in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità.
Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o imprenditori agricoli, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali. Tali aree, seppur potenzialmente fabbricabili, sono considerate come terreni agricoli e quindi esenti da Imu e Tasi per il 2016.
La differenza tra terreno agricolo e area fabbricabile è rilevante anche ai fini del calcolo della base imponibile Imu che:
- per il terreno agricolo è data dal reddito dominicale (valore catastale) rivalutato del 25% e moltiplicato per 135.
- per l’area fabbricabile, invece, è data dal valore venale in comune commercio del terreno alla data del 1° gennaio.