I requisiti necessari per poter sfruttare le agevolazioni per l’acquisto della prima casa sono la residenza nel Comune dove si acquista l’immobile agevolato (in mancanza, può essere trasferita entro 18 mesi dall'acquisto); il non possedere, neppure in comunione con il coniuge, altre abitazioni nello stesso Comune, a prescindere da come questi immobili siano stati acquisiti; il non possedere altre abitazioni su tutto il territorio nazionale acquistate con le agevolazioni prima casa. Ma i coniugi possono avere residenze diverse?
Cosa deve dichiarare l’acquirente
Come spiegato da La legge per tutti, la dichiarazione di voler stabilire la residenza nel Comune in cui è ubicato l’immobile acquistato deve essere resa dall’acquirente, a pena di decadenza, nell’atto di acquisto.
L’acquirente deve anche dichiarare di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare; di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni prima casa.
Possibili residenze diverse
In merito al quesito “entrambi i coniugi hanno l’obbligo di residenza nel Comune in cui è ubicata la prima casa?”, la risposta più frequente è quella secondo cui, per beneficiare dell’agevolazione prima casa non occorre necessariamente che entrambi i coniugi trasferiscano contemporaneamente la propria residenza nel Comune in cui è sito l’immobile, ben potendo gli stessi avere due residenze diverse (purché in Comuni diversi).
Residenza della famiglia, non dei singoli
In particolare, la Cassazione ha ritenuto di dover dar peso non alla residenza dei singoli coniugi bensì alla residenza della famiglia, “in tema di imposta di registro e di relativi benefici per l’acquisto della prima casa, il requisito della residenza va riferito alla famiglia, per cui ove l’immobile acquistato sia adibito a tale destinazione non rileva la diversa residenza di uno dei due coniugi che abbiano acquistato in regime di comunione, essendo essi tenuti non ad una comune sede anagrafica, ma alla coabitazione”.
Ammessa residenza diversa, ma l’altro coniuge deve risiedere in altro Comune
Ne consegue che sarebbe ammessa la possibilità che i coniugi abbiano residenze diverse, dato che rileva effettivamente la residenza della famiglia. E’ però essenziale che l’altro coniuge risieda comunque in un altro Comune, non potendo i coniugi beneficiare dell’agevolazione prima casa se sono titolari di altre abitazioni nel territorio dello stesso Comune.
La legge infatti richiede che, nell’atto di acquisto, l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare.
Obbligo trasferimento residenza entro 18 mesi dall’acquisto
Qualora nessuno dei coniugi dovesse trasferire la residenza entro 18 mesi, il Fisco accerterebbe la decadenza dall’agevolazione prima casa, chiedendo la differenza tra l’imposta ordinaria e quella già pagata nonché le sanzioni nella misura del 30% di tale differenza