Il Ministero dello sviluppo economico, in collaborazione con Enea e Cti, ha pubblicato una nuova serie di faq, dopo quelle uscite nel mese di ottobre 2015, per chiarire i dubbi degli operatori in merito all’applicazione dei decreti ministeriali 26 giugno 2015. Tali norme hanno introdotto nuove regole sui requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e per la redazione dell’Attestato di prestazione energetica – APE.
Le faq diramate dal Ministero – 70 in tutto – affrontano i quesiti più ricorrenti posti dagli operatori sull’applicazione delle nuove norme in materia di efficienza energetica in edilizia: dagli obblighi sulle rinnovabili al calcolo dell’energia primaria dell’edificio, dai casi di maggiorazioni sul coefficiente H’T alla verifica della trasmittanza.
Vediamo alcuni punti riguardanti il certificato APE, rimandando per ulteriori approfondimenti al documento del Ministero contenente i chiarimenti in materia di efficienza energetica in edilizia.
Quando è necessario aggiornare l’APE?
L’Attestato di prestazione energetica è valido per dieci anni. È necessario aggiornarlo, a seguito di significativi interventi di riqualificazione che modificano la classe energetica dell’edifico o dell’unità immobiliare, qualora vi fosse l’esigenza di utilizzarlo in uno dei casi previsti dall’articolo 6 del decreto 192/05 e simili, come compravendita, nuova locazione, esposizione dell’APE negli edifici pubblici, e così via.
Si possono indicare più motivazioni nello stesso APE?
La motivazione indicata, come chiarisce il Ministero, è quella tra scelta al momento della redazione dell’Attestato di prestazione energetica. È possibile indicare una sola motivazione, che esclude automaticamente le altre. Tuttavia è possibile indicare una ulteriore motivazione in corrispondenza della voce “altro”. Bisogna considerare inoltre che, poiché il certificato APE è valido per dieci anni, potrà essere successivamente utilizzato per scopi diversi. Ad esempio un APE redatto per una nuova costruzione potrà essere utilizzato negli anni successivi ai fini della vendita o della locazione dell’immobile.
Se un edificio o impianto comprende diverse particelle, come si compila la tabella “subalterni” presente nei dati identificativi?
Esistono diverse ipotesi:
- edificio formato da un unico subalterno: inserire lo stesso valore numerico nelle celle “da” e “a”.
- edificio costituito da subalterni multipli: scrivere il valore relativo al primo subalterno nella cella “da” e l’ultimo nella cella “a”. Ad esempio nel caso di un edificio con subalterni da 100 a 130 la tabella sarà compilata con “da” = 100 “a” =130.
- edificio che presenta subalterni non consequenziali: inserire i dati in sequenza esaurendo gli spazi della riga “subalterni” e proseguendo la numerazione nella riga “altri subalterni”.
- edificio che presenta più particelle: scrivere la principale nell’apposito riquadro e le altre nel riquadro “informazioni aggiuntive” a disposizione del soggetto certificatore
Chi deve compilare i campi del codice identificativo e della data dell’Attestato di prestazione energetica?
Il certificato APE dovrebbe essere stampato dal sistema informativo regionale che dovrebbe quindi compilare tali campi. Per le regioni che non hanno istituito un catasto energetico il codice identificativo e la data devono essere compilati dal certificatore.
È possibile indicare accanto a ciascun impianto un codice del catasto regionale degli impianti?
Il codice può essere riferito all’impianto nella sua interezza così come indicato nel libretto di impianto.
Nel caso di sottosistemi di generazione composti da più generatori è possibile indicare un generatore per ciascuna riga, riportando il codice catasto impianti, che potrà essere lo stesso per più generatori.
È possibile omettere, tra i dati del certificatore, l’indirizzo e-mail e il numero di telefono, onde evitare problemi di privacy?
Il certificatore è tenuto comunicare tutti i dati al catasto regionale, ma saranno pubblicati sull’Attestato di prestazione energetica soltanto i dati per cui ha fornito il consenso al trattamento.
Potenza dell’impianto: cosa occorre indicare?
Nel caso di ventilazione meccanica è necessario indicare la potenza totale dei ventilatori presenti. Per gli impianti di illuminazione va indicata la somma delle potenze per l’illuminazione interna degli ambienti.