domenica 3 aprile 2016

Vincoli urbanistici: per le espropriazioni in Sicilia scattano i risarcimenti

Vincoli urbanistici: per le espropriazioni in Sicilia scattano i risarcimenti

 Verde pubblico attrezzato: i tribunali siciliani aprono nuove ed interessantissime prospettive di introiti per i proprietari di terreni vincolati a destinazioni urbanistiche di interesse pubblico. Ed i Comuni saranno obbligati a pagare.

La notizia non è delle migliori per le casse dei Comuni siciliani, già deficitarie ed in molti casi vicine al collasso per la cattiva gestione degli anni passati e dei continui tagli del Governo centrale, ma la Giurisprudenza Amministrativa siciliana, ormai consolidata sul punto, ha recentemente proposto una nuova interpretazione dei vincoli urbanistici a tutto vantaggio dei proprietari dei terreni.

In precedenza, le destinazioni urbanistiche quali “verde pubblico attrezzato”, “parcheggi” e simili gravanti sui terreni, erano considerate meri vincoli conformativi, il che significa la possibilità per i Comuni di impedire qualsivoglia attività edilizia privata. Tutto ciò, peraltro, a tempo indeterminato e senza alcun diritto di indennizzo per i proprietari.

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Detti terreni, il cui possibile utilizzo era soltanto quello imposto dalla Pubblica Amministrazione, diventavano praticamente inutili per il privato, che poteva soltanto aspettare che il Comune si decidesse ad espropriargli il terreno, senza che avesse alcun tipo di pressione dalla scadenza di termini o da particolari obblighi giuridici nel farlo.

La spiegata impostazione è stata, però, sovvertita da recenti pronunce dei T.A.R. siciliani (sia dalla sede di Palermo che da quella di Catania) e confermate finanche dal C.G.A. (Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana), massimo organo giudicante della giustizia amministrativa in Sicilia, equivalente al Consiglio di Stato per tutte le altre regioni.

I Giudici hanno avuto occasione di spiegare che, stante una più corretta e compiuta lettura della disciplina costituzionale e comunitaria intervenuta sul punto, al fine di determinare la natura del vincolo urbanistico occorre sempre tenere presente che la vocazione naturale di un terreno è quella di generare un profitto per il proprietario, per cui, qualora vengano posti vincoli tali da impedire l’utilità di quest’ultimo, l’area non può che essere espropriata ed il vincolo apposto non può che avere natura espropriativa.

Quali vantaggi per i proprietari?

I vincoli di natura espropriativa prevedono che, una volta apposti, debbano portare all’acquisizione del terreno da parte della Pubblica Amministrazione entro il termine di cinque anni; diversamente, nel caso in cui ciò non dovesse avvenire, i proprietari acquistano il diritto di richiedere una nuova destinazione urbanistica dell’area.

Due le possibili conseguenze in seguito alla richiesta di attribuzione di nuova destinazione:

1) la reiterazione del vincolo, con indennizzo in favore del proprietario;

2) l’attribuzione di una nuova destinazione urbanistica, soluzione preferibile nei Comuni con scarse risorse finanziarie che potrebbe far sorgere possibilità di edificazione in quei terreni da decenni privi di edificabilità.

Cosa possono fare i proprietari di terreni che non conoscono la destinazione urbanistica delle loro proprietà?

Basta richiedere all’Ufficio Tecnico del Comune in cui si trovano i terreni un Certificato di destinazione urbanistica.

Questi vantaggi riguardano soltanto i proprietari dei terreni siciliani o quelli di tutta l’Italia?

Purtroppo, al momento non si registra un simile orientamento nel resto d’Italia. I giudici amministrativi delle altre regioni non sono ancora addivenuti alle medesime conclusioni dei loro colleghi siciliani ma ciò non preclude che questo non accada in futuro.

Comprare casa, confronto tra rent to buy e leasing immobiliare

 

Dal notariato una panoramica su differenze e analogie dei due nuovi schemi contrattuali per chi non dispone di liquidità immediata

Comprare casa, confronto tra rent to buy e leasing immobiliare

16/03/2016 – Per contribuire ad uscire dalla grave crisi in cui versa il settore immobiliare da anni, il legislatore ha recentemente introdotto due nuovi modi per l’acquisto di immobili: il contratto di rent to buy e il leasing immobiliare abitativo.
Il Consiglio Nazionale dei Notai ha sintetizzato le analogie e le differenza del rent to buy (godimento in funzione della successiva alienazione), disciplinato dalla Legge di Stabilità 2014, e del leasing immobiliare, introdotto dalla Legge di Stabilità 2016.

Rent to buy Vs leasing immobiliare: analogie

Entrambi gli schemi contrattuali consentono l’acquisto di un immobile a soggetti che non dispongono di liquidità immediata.
Sia il rent to buy che il leasing immobiliare sono caratterizzati da due periodi temporali; consentono al futuro acquirente, in un primo momento il godimento del medesimo, a fronte del pagamento di un canone, e in un secondo tempo l’acquisto definitivo dell’immobile, versando un prezzo residuo predeterminato.
In entrambi i casi però, i contratti prevedono sin dall’inizio che al termine del periodo di godimento il conduttore possa (non è un obbligo) optare per l’acquisto definitivo dell’immobile.

Rent to buy Vs leasing immobiliare: differenze

Il rent to buy può avere ad oggetto qualsiasi tipologia di immobile, mentre le agevolazioni fiscali per il leasing abitativo possono riguardare solo fabbricati ad uso di abitazione principale, anche se in fase di costruzione, e soggetti con reddito complessivo non superiore ai 55.000 euro.
Inoltre, il rent to buy può essere concluso indifferentemente da persone fisiche, società o altri enti di qualunque tipo e oggetto e ciò sia con riguardo alla figura del concedente che a quella del conduttore/possibile acquirente.
Il leasing abitativo, invece, è molto più specifico, in quanto il concedente può essere soltanto una banca o un intermediario finanziario, e anche l’utilizzatore, o futuro acquirente, deve essere necessariamente una persona fisica, che ha la possibilità di utilizzare l’immobile come abitazione.
Per approfondire l’argomento il Consiglio Nazionale dei Notai ha pubblicato recentemente delle guide specifiche sul Rento to buy e sul leasing immobiliare.

Oneri di urbanizzazione dovuti anche se il permesso scade e non si costruisce più

 

CdS: le opere di urbanizzazione primaria e secondaria già realizzate non possono essere collegate a un nuovo piano regolatore

Oneri di urbanizzazione dovuti anche se il permesso scade e non si costruisce più

23/03/2016 – Gli oneri di urbanizzazione devono essere pagati per il solo fatto di aver ottenuto il permesso di costruire, anche se poi il cantiere non parte. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza 260/2016.
Nel caso preso in esame, il Comune aveva rilasciato il permesso di costruire a un costruttore che aveva pagato il costo di costruzione, ma non gli oneri di urbanizzazione.
Il permesso di costruire aveva autorizzato la realizzazione di un edificio in ambito di una lottizzazione scaduta. Il costruttore precedentemente aveva ottenuto un altro titolo abilitativo e aveva realizzato tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ma poi i cantieri si erano fermati senza costruire nessuno degli immobili previsti.
Dato che nella zona le opere di urbanizzazione primaria e secondaria già esistevano ed erano state acquisite dal Comune, il costruttore aveva pensato che queste opere potessero essere poste a servizio dell’immobile che prevedeva di realizzare. Il Comune, invece, gli aveva imposto il pagamento degli oneri di urbanizzazione.
In un primo momento, il Tar ha dato torto al Comune affermando che le opere di urbanizzazione servono a bilanciare l’aumento del carico urbanistico provocato da una nuova costruzione. Non essendoci la costruzione, le opere potevano quindi alleggerire il peso causato dall’edificio autorizzato successivamente.
Non l’ha pensata così il Consilio di Stato. Secondo i giudici, gli oneri di urbanizzazione si riferiscono solo a un permesso di costruire perché sono quantificati sulla base del progetto autorizzato. Analogamente, un nuovo piano regolatore non può essere collegato a opere di urbanizzazione preesistenti.

condominiale: novità contabili e il ruolo del revisore professionista

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Dal 18 giugno 2013 può essere nominato un revisore che verifichi la contabilità del condominio. Che tipo di controlli può effettuare?

Il revisore è chiamato a riscontrare nella contabilità e nel rendiconto condominiale il rispetto delle norme imperative (codice civile, norme fiscali…), delle convenzioni (regolamento e delibere se conformi alle norme inderogabili), della giurisprudenza di settore laddove esistente, disponibile e applicabile ed infine in coerenza della norma UNI 10801 in assenza di diversi orientamenti normativi.

Il revisore condominiale, quindi, fra le altre attività ispettive verificherà l'esistenza dei seguenti documenti e informazioni:

  • “rendiconto condominiale”: documento quali/quantitativo con il quale l'amministratore/mandatario “rende il conto” della sua gestione e del suo operato all'assemblea/mandante e a tutti i titolari di diritti reali e di godimento legittimamente interessati
  • conto corrente condominiale: unico strumento di tracciabilità dei flussi in entrata e uscita (con conseguente impossibilità di gestire casse contanti)
  • “registro di contabilità”: elenco movimenti finanziari in entrata e uscita, in modo da consentire l'immediata verifica all' “utente medio”
  • evidenza nel rendiconto del rispetto delle norme fiscali
  • situazione patrimoniale (inventario beni immobili comuni, fondi e riserve disponibili/indisponibili, etc.)
  • “ogni altra informazione patrimoniale” (garanzie prestate e ricevute, beni di terzi, etc.)
  • relazione/nota esplicativa della gestione (dettaglio delle informazioni contenute nel rendiconto, collegamento fra la gestione conclusasi e quella in corso)
  • “rapporti in corso” (elenco contratti, rapporti giuridici in generale fra condominio e terzi)
  • “questioni pendenti” (elenco controversie, questioni non risolte, procedimenti di mediazione aperti, contenziosi, contestazioni di qualsivoglia natura, etc.)
  • La contabilità condominiale, conseguentemente, come insegnano le più comuni prassi contabili applicate a qualsivoglia contesto amministrativo e gestionale, non potrà che essere tenuta:
  • secondo il principio di competenza
  • con lo strumento della partita doppia

La contabilità condominiale quindi deve essere simile alla contabilità aziendale?

La contabilità condominiale deve rappresentare, fra l'altro, debiti/crediti e ogni informazione patrimoniale: da questo deriva che la contabilizzazione debba conformarsi principio di competenza (rispetto ai costi e ai ricavi e conseguentemente ai debiti e ai crediti di natura condominiale), con la rettifica contabile dei ricavi non incassati giro contati ad un conto tecnico transitorio di natura finanziaria (anomalia tipica della contabilità condominiale che consente la riconciliazione fra riepilogo finanziario e conguagli derivanti dal consuntivo).
Dal punto di vista tecnico/contabile non esiste strumento diverso dal metodo della “partita doppia” per poter rappresentare contestualmente costi/ricavi maturati, debiti/crediti effettivi e patrimonio.
Contabilità condominiale e contabilità aziendale rimangono tuttavia assolutamente e radicalmente differenti per natura ed obiettivi.

Le principali novità per l'amministratore riguardano quindi:

  • passaggio da contabilità in “partita semplice” a “contabilità in partita doppia”
  • effettuazione delle registrazioni contabili entro 30 giorni obbligo di conservazione, per conto del condominio, di 10 anni di documentazione contabile e fiscale responsabilità fiscale
  • molteplicità di motivi di revoca giudiziale derivanti dalla gestione del patrimonio condominiale

Che formazione deve possedere il Revisore Condominiale?

Il Rendinconto Condominiale non è quindi, evidentemente, un mero documento contabile, bensì un “dossier” contenente informazioni di natura tecnica / impiantistica , normativa / giuridica, contabile / fiscale, e non è conseguentemente assimilabile per forma, per sostanza, per finalità, né per destinatari ad un bilancio di esercizio aziendale.

Ecco perché il revisore condominiale che l'art.1130 bis del Codice Civile prevede che possa essere nominato, a titolo oneroso, dall'assemblea per verificare il rendiconto condominiale, deve essere dotato di una specifica formazione, sostanzialmente diversa nei contenuti specifici da quella riservata per finalità differenti ai revisori dei conti iscritti nell'apposito registro.

Nell'ambito quindi delle attività professionali esercitate ai sensi della L.04/2013, l'Associazione Nazionale Revisori Condominiali – AIReC con sede legale a Milano ha già formato in partnership con enti di formazione accreditati “revisori condominiali professionisti” (tra cui in primis ICAF - Istituto di Conciliazione e Alta Formazione, accreditato al Ministero della Giustizia e alla Regione Lombardia) e sta conducendo un progetto di riconoscimento della “certificazione del rendiconto condominiale” tramite enti di certificazione riconosciuti a livello nazionale da Accredia.

Ma l'art.1130 bis non si è “limitato” ad introdurre le sopraccitate importanti novità, ha altresì normato ed ampliato il diritto di accesso agli atti non solo ai condòmini, ma anche a tutti i titolari di diritti reali e di godimento: gli amministratori condominiali quindi devono consentire a tutti questi soggetti di accedere agli archivi condominiali al fine di visionare ed eventualmente estrarre copia della documentazione di loro interesse, relativa agli ultimi 10 anni. Tale attività di verifica, anche su incarico di un singolo avente diritto o di un gruppo di essi, può essere delegata al “revisore condominiale” che dispone di competenze idonee ad svolgere con puntualità e professionalità le attività di verifica a tutela del proprio committente.

Si tratta evidentemente di una novità importante destinata a stravolgere l'organizzazione degli studi degli amministratori, allo scopo di garantire e tutelare l'esercizio di questo diritto.

Il revisore condominiale è inoltre un partner inevitabile per avvocati e studi legali, e può assumere, avendo adeguati titoli, competenze e formazione specifica, il ruolo di CTU (consulente tecnico d'ufficio) o CTP (consulente tecnico di parte) nell'ambito di controversie contabili condominiali sia in sede giudiziale sia in sede stragiudiziale.

In questo contesto assume una particolare rilevanza l'istituto della mediazione civile. Nell'ambito dei procedimenti di mediazione civile amministrati presso Organismi di Mediazione accreditati dal Ministero della Giustizia è possibile gestire consulenze tecniche d'ufficio riutilizzabili nell'eventuale giudizio che dovesse instaurarsi a seguito di un eventuale mancato accordo.

Gli scenari professionali per il revisore condominiale sono quindi davvero ampi, ma è importante scegliere la formazione abilitante e continua svolta da professionisti di chiara fama e con specifica esperienza, affinché un momento formativo possa concretamente rappresentare il punto di partenza di un percorso professionale.

Dott. Ivan Giordano - Direttore Scientifico AIReCAssociazione Italiana dei Revisori Condominiali, docente dei corsi di formazione per Revisori Condominiali e di Contabilità Condominiale.

www.istitutoicaf.it

Fonte http://www.condominioweb.com/il-ruole-del-revisore-condominiale.12571#ixzz44kdRPnhV
www.condominioweb.com

sabato 2 aprile 2016

Variazione indice Istat per il canone di locazione è negativa a febbraio 2016

Variazione indice Istat per il canone di locazione è negativa a febbraio 2016 

L'Istituto nazionale di statistica ha pubblicato l'indice dei prezzi al consumo (foi) relativo a febbraio 2016, che deve essere preso in considerazione anche per l'adeguamento del canone d'affitto. Anche se la variazione rispetto allo scorso anno è negativa, questo non implica una riduzione del canone di locazione, come già sottolineato da Confedilizia.

Molti contratti non specificano rispetto a quale calcolo si adegua il canone di locazione, se con scatto mensile o annuale. Ma diversi proprietari per prassi applicano la media annuale. Alcuni contratti prevedono inoltre che il calcolo dell'adeguamento istat si applichi al 75%,  mentre altri al 100%.

L'ultima rivelazione dell'indice dei prezzi al consumo dell'istat è la seguente:

Indice generale FOI*
99,5

Variazione % rispetto al mese precedente
-0,2

Variazione % rispetto allo stesso mese dell’anno precedente
-0,2

Variazione % rispetto allo stesso mese di due anni precedenti
-0,6

(*) Indice generale FOI (base di riferimento 2015=100, il coefficiente di raccordo con la
precedente base 2010=100 è 1,071)

venerdì 1 aprile 2016

Mutui, se vuoi comprare casa non hai mai trovato tassi così convenienti

Mutui, se vuoi comprare casa non hai mai trovato tassi così convenienti

 

Continua il buon momento per il mercato dei mutui. Dopo l'annuncio dell'ulteriore taglio dei tassi della Bce, notizie confortanti arrivano anche dall'Abi, l'associazione dei bancari italiani. Secondo il bollettino mensile, infatti, chi vuol comprare casa potrà usufruire di tassi molto vantaggiosi, che a febbraio hanno toccato il minimo storico del 2,40%

Il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni si è attestato al 2,40% toccando il minimo storico (2,49% il mese precedente; 5,72% a fine 2007). Sul totale delle nuove erogazioni di mutui circa i due terzi sono mutui a tasso fisso

Sulla base degli ultimi dati ufficiali disponibili, relativi a gennaio 2016, inoltre, l’ammontare complessivo dei mutui in essere delle famiglie ha registrato un variazione positiva dello 0,8% nei confronti di fine gennaio 2015.

Le sofferenze nette (cioè al netto delle svalutazioni già effettuate dalle banche) a fine gennaio 2016 sono pari a 83,6 miliardi di euro rispetto agli 89 miliardi di dicembre, in diminuzione di oltre 5 miliardi di euro. 

Imposte successione immobili, pagamento con l'F24 a partire dal 1º aprile

 

Imposte successione immobili, pagamento con l'F24 a partire dal 1º aprile

 

 

A partire dal 1º aprile cambiano le modalità di versamento delle imposte di successione degli immobili a causa di morte. Secondo quanto stabilito da una disposizione del direttore dell'Agenzia delle Entrate, infatti, si dovrà utilizzare il modello F24 e non l'F23. 

Secondo la disposizine del 17 marzo 2016, si dovrà utilizzare il modello F24 per: imposta di successione, imposta ipotecaria, imposta catastale, tasse ipotecarie, imposta di bollo, imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Già l'articolo 16 del dlgs 241/1997 aveva introdotto il sistema del versamento unificato (mediante F24) delle imposte, dei contributi e delle altre somme dovute allo Stato, alle Regioni ed agli entri previdenziali.

Il modello F24 consente una maggiore efficienza nella gestione dei tributi e il suo utilizzo raprresenta un passo avanti verso la semplificazione degli adempimenti fiscali dei contribuenti. Fino al 31 dicembre 2016 sarà possibile utilizzare il modello F23, in alternativa al modello F24.