mercoledì 18 aprile 2018

Nessun pagamento Imu e Tasi per gli immobili occupati abusivamente.



Imu e Tasi per gli immobili occupati abusivamente


Se l’immobile è occupato abusivamente, il proprietario è esentato dal versamento di Imu e Tasi.

Per il proprietario di un immobile occupato abusivamente è prevista l’esenzione dalle tasse sulla casa Imu e Tasi. Il chiarimento arriva dalla Commissione tributaria provinciale di Roma, in seguito a due casi di ricorso sostenuti da una società che si era vista contestare dal Comune della Capitale la fondatezza della domanda di restituzione delle due imposte indebitamente versate.

Con le sentenze n. 25506 del 20 novembre 2017 e 26532 del 7 dicembre 2017, la Commissione stabilisce che il proprietario di un immobile occupato in maniera abusiva non deve corrispondere l’Imposta Municipale Unica e la Tassa sui servizi indivisibili, dal momento che si trova nella condizione di non poter disporre dell'effettivo possesso dell'immobile, presupposto impositivo fondamentale richiesto per entrambe le imposte ai sensi della L. 147/2013, art. 1 co. 669 istitutiva dell’IUC (Imposta Unica Comunale, composta anche dalla Tasi).

Nel primo caso (sentenza n. 25506 del 20 novembre 2017) i giudici hanno accolto il ricorso della società che si era vista negare il rimborso della Tasi dal Comune di Roma, dovuta per la proprietà di un immobile occupato abusivamente da soggetti che vi si erano stabiliti senza il consenso della società proprietaria, ma con la residenza certificata dal Comune stesso nonostante le numerose denunce sporte nel tempo e l’esistenza di un decreto giudiziario di sequestro. Il ricorso era motivato, dunque, dalla mancanza del presupposto impositivo per il suo versamento, ovvero il possesso o la detenzione dell’immobile. Secondo il Comune l'imposta andava invece pagata perché, nonostante l'occupazione abusiva, la proprietaria conservava il possesso dell'immobile. La Commissione, accogliendo il ricorso, ha chiarito la necessità che “il possessore (o il detentore) abbia la possibilità di ripristinare il rapporto materiale con la cosa quando lo voglia, con la conseguenza che qualora tale possibilità non risulti, il solo elemento intenzionale non è sufficiente per la conservazione del possesso (o della detenzione), che si perde nel momento in cui è venuta meno l’effettiva disponibilità del bene”.

Il secondo caso (sentenza n. 26532 del 7 dicembre 2017) si riferisce al versamento dell’Imposta Municipale Unica. La Commissione, come nel caso precedente, osserva che il presupposto dell’imposta è il possesso del bene, tanto che l’Imu dovuta è commisurata al periodo di possesso; nel caso in esame la società è proprietaria dell’immobile, ma non ne detiene il possesso in quanto illegittimamente occupato da terzi.

Il Comune dovrà pertanto rimborsare le somme già versate, anche al fine di rispettare i principi di eguaglianza e di capacità contributiva che, altrimenti, risulterebbero violati.

Niente residenza né utenze a chi occupa un immobile abusivamente.

Il DL 47/2014, cosiddetto Piano Casa, ha introdotto un’importante novità nella lotta contro l’abusivismo, prescrivendo che "chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza nè l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge". In precedenza, infatti, gli abusivi potevano ottenere la residenza nell’immobile detenuto senza titolo pur in presenza di un procedimento penale. Dal 2014 è dunque necessaria, quando si fa richiesta di residenza, allegare la documentazione che attesti il titolo di occupazione legittima di un alloggio.