La tari è la tassa sui rifiuti introdotta con la IUC, insieme alla Tasi e all'Imu, che ha sostituito le precedenti Tarsu, Tia e Tares.
In origine era la Tarsu, in seguito la Tia, la Tares e poi la Tari, la nuova tassa sui rifiuti: ecco alcune utili informazioni sui soggetti che devono pagarla e le ipotesi in cui invece non è dovuta.
La Tari è la nuova tassa sui rifiuti che è stata introdotta nel 2014 con la IUC, l’Imposta Unica Comunale insieme alla Tasi, il tributo comunale sui servizi indivisibili e all’Imu. La tassa rifiuti è il corrispettivo che il Comune richiede a fronte del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti sul proprio territorio. Il presupposto per l’applicazione del tributo è l’occupazione di locali ed aree scoperte che si trovano sul territorio del Comune. La base su cui calcolare la TARI quindi è la superficie calpestabile di unità immobiliari, iscritte o iscrivibili nel catasto urbano, suscettibili di produrre rifiuti. La tassa sui rifiuti è dovuta da chi occupa locali ed aree scoperte, a prescindere dal titolo in base a cui sono utilizzate, perciò non solo da chi è proprietario dell’immobile ma qualora questo sia occupato da un soggetto diverso, nel caso ad esempio di un contratto di locazione, dall’inquilino. Occorre però fare alcune precisazioni in merito. Se la locazione ha breve durata, si pensi all’immobile locato per una settimana, la Tari è dovuta sempre dal proprietario. Una locazione si dice di breve durata quando non supera i 30 giorni nell’arco di un anno.
Nel caso di multiproprietà – quando cioè esistono più proprietari – a pagare la tassa è il soggetto che gestisce i servizi comuni, fermo restando il suo diritto a richiedere il rimborso dell’importo versato in misura percentuale ad ogni effettivo detentore. La Tari non è dovuta quando l’immobile è utilizzato, ossia quando è indisponibile per condizioni oggettive come la mancanza degli allacci alle utenze di luce, gas e acqua. Le regole sulla Tari sono decise a livello locale dal singolo Comune che può stabilire eventuali ipotesi di esenzioni o riduzioni dalla tassa come ad esempio per chi ha un reddito molto basso ovvero nel caso dell’uso di un immobile in modo non continuativo o di un unico occupante. Nel caso di condominio la Tari non è dovuta su alcune parti comuni non utilizzate in via esclusiva, come ad esempio, l’androne, o le scale di accesso o quei locali dove è oggettivamente impossibile produrre rifiuti in maniera autonoma come ad esempio cantine e solai.
La tassa si compone di una parte fissa e una variabile, la prima determinata moltiplicando la superficie calpestabile e la tariffa fissa unitaria stabilita da ogni Comune, a cui poi va aggiunto il 5% che rappresenta la somma dovuta a titolo di tributo provinciale, mentre la seconda rapportando la quantità di rifiuto residuo conferito, comprensiva di un quantitativo minimo obbligatorio. L’importo, insieme alle scadenze della tari sono decise a livello locale: è il Comune infatti che invia a casa die contribuenti i bollettini precompilati o i modelli F24 in cui oltre all’importo di ogni singola rata – due o tre ferma restando la possibilità di pagare in un’unica soluzione – son indicate anche le singole rate.