sabato 30 luglio 2016

Andamento prezzi immobili: -2,1% in sei mesi

26 lug 2016, pubblicato da Federica Tordi in: Comprare immobile Economia Immobili Mercato immobiliare Primo piano

Come già realizzato nell’osservatorio di sei mesi fa condotto dall’Ufficio Studi di Immobiliare.it, sebbene i prezzi degli immobili residenziali non abbiano ancora invertito il loro trend in calo, la stabilità è sempre più vicina e auspicabile. Nell’ultima analisi del portale, che ha preso come riferimento il primo semestre 2016, i prezzi richiesti per gli immobili residenziali in Italia sono scesi del 2,1%. Il dato fa ben sperare, come anticipato, anche alla luce del confronto con le rilevazioni del 2015 in cui la discesa annuale era stata del 5,1%, e del 2,9% negli ultimi sei mesi dell’anno.

Le differenze sul territorio

Il costo medio di un immobile, a giugno, è stato di 1.964 euro al metro quadro: se questo è il dato della media nazionale, permangono delle importanti differenze tra le tre macro-aree del Paese. A Nord l’Osservatorio di Immobiliare.it ha rilevato un costo medio per gli immobili residenziali pari a 1.969 euro al metro quadrato; a Sud la cifra scende a 1.652 euro e si impenna fino ai 2.381 euro del Centro Italia. Ma la collocazione geografica non è l’unica variante che implica un’oscillazione dei prezzi medi degli immobili, considerando anche le importanti differenze tra i piccoli e i grandi centri. Dove si contano più di 250mila abitanti il costo medio è stato di 2.610 euro al metro quadro, mentre nei centri più piccoli il prezzo scende a 1.721 euro di media. Se il divario è ampio in termini assoluti, si riduce notevolmente se si osservano le percentuali delle variazioni. In un anno sia a Nord sia a Sud i prezzi sono scesi del 2%, mentre nell’ultimo trimestre rispettivamente dello 0,7% e dello 0,6%. Al Centro si è registrato un calo del 2,5% in dodici mesi e dello 0,5% da marzo a giugno 2016. Minima anche la differenza del calo tra grandi e piccoli centri: se nelle città più ampie si è riscontrata una diminuzione dei prezzi dell’1,9%, nelle località minori si è registrato un -2,2%.

I capoluoghi di regione: Firenze il più caro

Come nella rilevazione precedente, Firenze si afferma come il capoluogo di regione più costoso d’Italia per chi intende acquistare un immobile: nella città servono mediamente 3.418 euro al metro quadro, lo 0,4% in meno rispetto all’anno scorso. Al secondo gradino del podio ritroviamo Roma dove i prezzi sono scesi del 2,4% in un anno facendo arrivare il costo medio al metro quadro a una cifra pari a 3.381 euro. Terza, superata di poco dalla Capitale, è Milano in cui “bastano” 3.255 euro al metro quadrato, solo lo 0,3% in meno rispetto allo scorso anno, sintomo di una stabilità che è praticamente dietro l’angolo. Guardando all’opposto della graduatoria dei prezzi, Catanzaro è sempre il capoluogo più economico e per acquistare una casa servono in media 1.162 euro. A seguire per la convenienza degli immobili troviamo Campobasso, città in cui alla luce di un calo annuale del 6,7% si spendono in media 1.292 euro al metro quadro. Scendono molto (-6,5% in dodici mesi) anche i prezzi di Perugia, il terzo capoluogo più conveniente in Italia, dove la media si è fermata a 1.311 euro/mq. Il capoluogo in cui gli immobili hanno perso più valore è Aosta dove, negli ultimi dodici mesi, i prezzi al metro quadro sono calati dell’8,2%. Al contrario Potenza registra addirittura evidenti segnali di ripresa con segno positivo e in un anno i prezzi degli immobili sono cresciuti dell’1,8% (1.693 euro/mq è la media) e in un trimestre, da marzo a giugno, si è arrivati addirittura a un +2,2%.

Come arredare una casa da affittare

 

La guida per arredare una casa da affittare spendendo il giusto e rendendola confortevole e funzionale per l’inquilino che la abiterà.

La scelta di un arredamento funzionale renderà l’appartamento in affitto adatto a diversi target come studenti, famiglie o singoli. Ovviamente in base alle dimensioni e alla tipologia di immobile si individuerà il giusto inquilino. In ogni caso è importante arredare la casa da affitare seguendo dei principi fondamentali. Ecco i consigli per  arredare il vostro appartamento da affittare.casa affittare

Semplicità

Nella scelta dell’arredamento dell’immobile da affittare, parola d’ordine è: semplicità. Meno cose ci saranno nei locali del vostro appartamento e meglio sarà. Dovete fornire l’essenziale, lasciando la possibilità di personalizzazione all’inquilino a cui affiderete la casa.

Non sarà sempre necessario acquistare mobili nuovi. I mobili usati, se scelti e abbinati nel modo giusto, renderanno ugualmente funzionale la casa.

Funzionalità

Il concetto di semplicità degli arredi si lega al concetto di funzionalità. Chi affitta una casa desidera che sia pratica e funzionale. Niente credenze mastodontiche della nonna o divani e poltrone in coordinato ereditati dalla zia.

Un semplice divano, un pouf, un tavolino e una piccola libreria saranno sufficienti a rendere pratica la zona giorno.

In cucina, via tutto quello che non serve: chi entrerà in casa si procurerà il necessario, come stoviglie, piccoli elettrodomestici e quant’altro.

In camera un letto con materasso, un armadio e i comodini sono l’indispensabile e il necessario. Via comò con specchiere, tappeti ed eventuali orpelli non necessari allo scopo.camera da letto

Il bagno dovrà disporre dell’essenziale: come porta salviette e specchio. Valore aggiunto: la lavatrice.

Anche la luce ha la sua importanza: non date nulla per scontato e senza esagerare ovviamente, fate in modo che l’appartamento sia ben illuminato con punti luce strategici e indispensabili.

Il giusto comfort

La maggior parte delle lamentele di inquilini in affitto riguardano la scarsa manutenzione dell’appartamento in cui vivono: per ovviare a questi problemi e soprattutto per mantenere buoni rapporti con il proprio affittuario, assicuratevi che non ci siano perdite dalle tubature, che gli infissi di porte e finestre siano in buono stato e che non ci siano problemi all’impianto elettrico e idrico della casa.

Affidandovi ad un’ agenzia immobiliare riuscite meglio nel vostro intento, grazie ad esperienza e professionalità.

Cedolare secca sui canoni di locazione anche se il conduttore è una società Cedolare secca valida anche se il conduttore è una società

 

Avv. Leonarda Colucci Avv. Leonarda Colucci
21/07/2016

Cedolare secca sui canoni di locazione anche se il conduttore è una società

La Commissione tributaria provinciale di Milano ha stabilito che l'amministrazione fiscale non può chiedere al contribuente (locatore e proprietario), per la tassazione dei canoni derivanti da un contratto di locazione per i quali ha optato per la cedolare secca, il versamento dell'imposta di registro perché il conduttore è una società.

In pratica l'elemento che rileva per l'applicazione della cedolare secca è il requisito previsto dalla legge secondo cui il locatore, proprietario dell'immobile o titolare di un diritto di godimento, deve essere una persona fisica che non esercita attività imprenditoriale.

In merito alla cosiddetta cedolare secca, imposta applicabile ai canoni di locazione, è bene precisare che la stessa è disciplinata dall'art.3 del Decreto legislativo n. 23/2011 che così dispone

“…il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione…”.

Muovendo da tale presupposto la sentenza ha stabilito che se il locatore è una persona fisica può optare per la cedolare secca per la tassazione dei canoni di locazione, e non ha alcuna rilevanza il fatto che il conduttore sia una società.

Il fatto.

La proprietaria di un immobile concesso in locazione, dopo aver ricevuto un avviso di liquidazione da parte dell'Agenzia delle Entrate per l'omesso versamento dell'imposta di registro sul contratto di locazione, impugna tale avviso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano rilevando che il mancato versamento dell'imposta di registro era addebitabile al fatto di aver optato per il regime della cedolare secca.

A sostegno di tale assunto la ricorrente ha depositato copia della dichiarazione dei redditi per l'anno oggetto di verifica dalla quale si evince l'esercizio dell'opzione della cedolare secca, nonché copia di richiesta di esercizio di autotutela con la quale faceva presente alla direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate di aver optato per tale regime e che pertanto non era obbligata a versare l'imposta di registro.

(Per una dettagliata ricostruzione dei criteri per l'applicazione della cedolare secca vedasi: Quando conviene la cedolare secca sugli affitti)

L'Agenzia delle Entrate riportandosi ad una propria circolare n. 26/2011 ha precisato che, nel contratto di locazione per il quale la ricorrente è locatrice il conduttore risulta essere la società alfa, e pertanto la prima non ha diritto di optare per il regime facoltativo d'imposizione (cedolare secca) che, ribadisce, è riservata solo alle persone fisiche che non agiscano nell'esercizio dell'attività di impresa.

La ricorrente (proprietaria dell'immobile e locatrice nel contratto di locazione oggetto di tassazione), a sostengo delle sue ragioni ha puntualizzato, invece, che nel caso di specie nel contratto di locazione:

- Il locatore è una persona fisica che non agisce in regime d'impresa o di libera professione;

- Che l'oggetto del contratto di locazione è un'unità immobiliare abitativa destinata ad uso abitativo, ed anche se il conduttore è rappresentato da una società il contratto è ad uso abitativo, dimostrando quindi di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge che, di fatto, non preclude al locatore la possibilità avvalersi della cedolare secca quando il conduttore è una società.

=> Contratto di affitto non registrato e cedolare secca. Le recenti modifiche legislative

La Commissione tributaria ha accolto il ricorso della locatrice proprietaria dell'immobile ritenendo che, in quanto persona fisica, titolare del diritto di proprietà sull'immobile concesso in locazione aveva legittimamente optato per il sistema della cedolare secca per la tassazione dei canoni derivanti da tale contratto di locazione.

A tal riguardo, rileva la sentenza, la Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate non poteva negare, in sede di esercizio di autotutela della contribuente, l'accoglimento delle richieste di quest'ultima sulla base di un semplice documento di prassi adottato dall'ufficio stesso che esprime esclusivamente un parere non vincolante tanto per il contribuente, quanto per gli stessi uffici.

=> Registrazione contratti di locazione: come e quando esercitare l'opzione per la cedolare secca

Tale circolare, infatti, ha cercato di interpretare il sesto comma dell'art. 3 del D.lgs.23/2011 contenente “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale” che nega la possibilità di avvalersi della cedolare secca nelle locazioni ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di un' attività di impresa, ritenendo che l'accesso a tale imposta da applicare ai canoni di locazione debba essere negata al locatore nel momento in cui il conduttore dell'immobile sia una società.

La Commissione tributaria, invece, ha osservato che non può essere accolta tale eccezione ricorrendo ad un'interpretazione distorta della legge che, come già detto, richiede espressamente che può usufruire della cedolare secca il locatore persona fisica titolare di un diritto di proprietà o di godimento sull'immobile concesso in locazione, non disponendo alcunché in merito al conduttore.

=> contratto di affitto non registrato e cedolare secca

=> Aumento canone di locazione in caso di cedolare secca: come fare?

=> Quali saranno le conseguenze dopo la sentenza "salva affitti in nero"? Ecco le reazioni delle associazioni

Scarica Commissione Tributaria Provinciale di Milano, XXV° sez., 17.4.2015, n. 3529

Fonte http://www.condominioweb.com/cedolare-secca-valida-anche-se-il-conduttore-e-una-societa.12880#ixzz4Fsdwhs2G
www.condominioweb.com

venerdì 29 luglio 2016

Mutuo prima casa e ristrutturazioni: zero imposte se garantito da CDP

 

Niente imposta di registro prima casa, imposta di bollo e altre imposte indirette se il mutuo è garantito dalla Cassa Depositi e Prestiti attraverso il plafond casa alle giovani coppie e alle famiglie numerose o con disabili per consentire l’acquisto della prima casa o i lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico. A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 61/E del 25 luglio 2016: gli sgravi fiscali previsti dall’articolo 5, comma 24, del decreto legge 269/2003, relativi ai contratti di finanziamento stipulati tra la Cassa depositi e prestiti e le banche intermediarie, si applicano anche ai mutui concessi da queste ultime ai beneficiari finali del prestito.

Plafond casa: come funziona

Il decreto legge n. 102/2013 detta una serie di disposizioni per favorire l’accesso al mutuo prima casa e ai finanziamenti perinterventi di ristrutturazione finalizzati ad accrescere l’efficienza energetica. La Cassa depositi e prestiti e l’ABI – Associazione Bancaria Italiana hanno sottoscritto il 20 novembre 2013 una convenzione per l’utilizzo di uno specifico plafond casa finalizzato alla concessione, da parte delle banche aderenti, di mutui ipotecari alle persone fisiche. Ciò vuol dire che i soggetti che hanno difficoltà ad accedere ai finanziamenti per l’acquisto della prima casa o le ristrutturazioni finalizzate al miglioramento dell’efficienza energetica possono ottenere un mutuo che viene garantito da tale fondo.

Chi può ottenere un mutuo garantito dalla Cassa Depositi e Prestiti

Non sono previsti requisiti particolari per presentare domanda di mutuo garantito dal plafond casa: chiunque può richiedere finanziamenti. I mutui sono però concessi in via prioritaria per l’acquisto della prima casa – preferibilmente di classe energetica A, B o C – e gli interventi di ristrutturazione e di accrescimento dell’efficienza energetica. Nell’erogazione dei finanziamenti è accordata priorità ai seguenti beneficiari:

  • le coppie giovani: ossia nuclei familiari costituiti da coniugi o da conviventi more uxorio – dunque anche famiglie di fatto – che abbiano costituito il nucleo da almeno due anni, in cui, alla data di presentazione della richiesta di mutuo, almeno uno dei componenti non abbia superato i 35 anni e l’altro non abbia superato i 40 anni di età
  • le famiglie di cui fa parte un soggetto disabile ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992
  • le famiglie numerose, che abbiano tre o più figli

Come ha chiarito l’Agenzia delle Entrate i soggetti beneficiari in via prioritaria di un mutuo prima casa o ristrutturazioni per efficientamento energetico non sono tenuti al pagamento dell’imposta di registro prima casa, imposta di bollo e delle altre imposte indirette.

A quali condizioni viene concesso il mutuo garantito

Il plafond casa ammonta a 3 miliardi di euro. Ogni banca aderente alla convenzione può disporre mensilmente di 150 milioni di euro. L’importo finanziato non può superare:

  • 100.000 euro per gli interventi di ristrutturazione finalizzati all’accrescimento dell’efficienza energetica
  • 250.000 euro per l’acquisto di un immobile residenziale
  • 350.000 euro per l’acquisto di un immobile residenziale con interventi di efficientamento energetico

Le durate accordate possono essere di:

  • 10 anni per interventi di ristrutturazione e accrescimento dell’efficienza energetica
  • 20 e 30 anni per l’erogazione di mutui ipotecari destinati all’acquisto di abitazioni

Per quanto riguarda i tassi di interesse la convenzione tra ABI e Cassa depositi e prestiti stabilisce che l’utilizzo del plafond casa deve portare a un miglioramento delle condizioni finanziarie offerte ai beneficiari, ma i termini e le condizioni dei mutui ipotecari saranno negoziati dai contraenti.

Come presentare domanda di mutuo garantito dalla Cassa Depositi e Prestiti

La domanda di mutuo va presentata alle banche aderenti alla convenzione per l’utilizzo del plafond casa. In caso di accoglimento della richiesta l’esenzione dell’imposta di registro prima casa, dell’imposta di bollo e delle altre imposte indirette deve essere applicata sia al finanziamento principale intercorrente tra la Cassa Depositi e Prestiti e la banca intermediaria, sia al mutuo erogato dalla banca ai beneficiari finali, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate.
L’elenco delle banche aderenti alla convenzione è consultabile sul sito dell’Abi.

Lavori ristrutturazione casa comune, il bonus fiscale anche al convivente di fatto

 

In caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio, anche il convivente non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi che ne sostiene i costi può fruire del bonus fiscale. A renderlo noto la risoluzione n. 64/E dell’Agenzia delle Entrate.

Con la risoluzione n. 64/E, l’Agenzia delle Entrate ha dato il via libera alla detrazione delle spese per lavori di ristrutturazione sostenute dal convivente more uxorio. Nel dettaglio, in caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio il convivente non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi medesimi che ne sostiene i costi può fruire della stessa agevolazione spettante ai familiari conviventi, anche se non è titolare di un contratto di comodato.

Il documento di prassi spiega che, ai fini dello sconto fiscale, la disponibilità dell’immobile da parte del convivente risulta insita nella convivenza stessa, senza necessità che trovi fondamento in un titolo contrattuale.

L’Agenzia delle Entrate ricorda che lo sconto fiscale per il recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis del Tuir) si applica alle spese sostenute dai contribuenti che possiedono o detengono un immobile sul quale sono effettuati gli interventi, o dai familiari con loro conviventi al momento dell’inizio dei lavori. La legge n. 76/2016, in tema di unioni civili, pur non equiparando la convivenza di fatto all’unione fondata sul matrimonio, ha attribuito valore giuridico a questa formazione sociale, rilevando un “legame concreto” tra il convivente e l’immobile destinato a dimora comune.

Le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio dal convivente more uxorio sono, pertanto, detraibili come quelle effettuate dai familiari conviventi.

giovedì 28 luglio 2016

Leasing immobiliare, si perde la casa dopo il mancato pagamento di sei rate

 

Leasing immobiliare, si perde la casa dopo il mancato pagamento di sei rate

 

 

Dopo la possibilità per le banche di rientrare in possesso dell'immobile nel caso di mancato pagamento di 18 rate del mutuo, un'ipotesi simile si profila anche nel caso del leasing immobiliare. Nel disegno di legge sulla Concorrenza, attualmente in commissione Industria del Senato, è stato inserito un nuovo emendamento che prevede, in caso di mancato pagamento di sei rate leasing, la restituzione dell'immobile alla banca o ad altro intermediario finanziaro, che potranno venderlo o riallocarlo.

"Costituisce grave inadempimento dell'utilizzatore - si legge nell'emendamento dei relatori al Ddl concorrenza - il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente per i leasing immobiliari, ovvero quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria".

"In caso di risoluzione del contratto per l'inadempimento dell'utilizzatore, il concedente procede alla vendita o ricollocazione del bene sulla base dei valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati" e "quando non è possibile far riferimento ai predetti valori, procede alla vendita sulla base di una stima effettuata da un perito scelto dalle parti di comune accordo nei venti giorni successivi alla risoluzione del contratto o, in caso di mancato accordo nel predetto termine, da un perito indipendente scelto dal concedente in una rosa di almeno tre operatori esperti, previamente comunicati all'utilizzatore, che può esprimere la sua preferenza vincolante ai fini della nomina entro dieci giorni dal ricevimento della predetta comunicazione".

Il perito, precisa il testo dell'emendamento, deve essere "indipendente quando non è legato al concedente da rapporti di natura personale o di lavoro tali da compromettere l'indipendenza di giudizio. Nella procedura di vendita o ricollocazione il concedente si attiene a criteri di celerità, trasparenza e pubblicità adottando modalità tali da consentire l'individuazione del migliore offerente possibile con obbligo di informazione dell'utilizzatore"

concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di euro 12.000,00.

martedì 26 luglio 2016

Lo staging di una casa vacanze, come arredare a poco prezzo un immobile per l'estate

Lo staging di una casa vacanze, come arredare a poco prezzo un immobile per l'estate (Foto)

In questa occasione le nostre collaboratrici dell'associazione italiana home stager ci mostrano in che modo arredare, a poco prezzo, una casa vacanze. Andiamo, dunque, alla scoperta dei consigli utili per scegliere l'arredamento e i colori più adatti.

Oggi, visto che siamo a fine luglio, le nostre stager Barbara e Manuela di BiMa Home Stagers, vi racconteranno come hanno preparato una casa vacanze, in tempo per questa stagione, con i lavori conclusi ad aprile. Dopo l’estate chiederemo loro come sono andate le prenotazioni, ma siamo fiduciosi ;)

La parola a BiMa: “Arredare una Casa Vacanza al mare è semplicemente fantastico…

Sarà perché è il nostro ambiente naturale, sarà perché è piacevole immaginare la famiglia che la vivrà e pensare a come farla stare meglio, coccolarla, renderle la vacanza semplicemente memorabile…

Così oggi vi racconteremo della nostra esperienza come Home Stagers di uno splendido appartamentino sulla costa Tirrenica, non lontano da Roma!

Pensioni: le ipotesi su quattordicesima, Ape, professioni usuranti e no tax area Pensioni: le ipotesi su quattordicesima, Ape, professioni usuranti e no tax area

L’appartamento è nuovo, costruito da poco in un comprensorio, ed è già molto ben strutturato di suo, ma è completamente da arredare….

I MUST:

  • Budget molto limitato: l’investimento per l’arredo e l’allestimento dovrà rientrare con gli affitti di una stagione
  • Colori: tanto bianco, turchese, sabbia
  • Mobilio neutro e accessori colorati
  • Un’ampia terrazza da arredare
  • Arredamento versatile per avvicinarsi alle esigenze dei clienti più vari  

La casa dispone di 2 camere, un bagno con doccia e un soggiorno ampio e regolare in cui ricavare una zona relax e un angolo con cucina e zona pranzo.

Le numerose vetrate, la luce del mare, la pineta che ci circonda ci regalano una splendida cornice in cui lavorare!

E allora pronti per partire!

Pensioni: le ipotesi su quattordicesima, Ape, professioni usuranti e no tax area Pensioni: le ipotesi su quattordicesima, Ape, professioni usuranti e no tax area Pensioni: le ipotesi su quattordicesima, Ape, professioni usuranti e no tax area Pensioni: le ipotesi su quattordicesima, Ape, professioni usuranti e no tax area

I pavimenti sono tutti rivestiti con maioliche colorate, sui toni del turchese, e caratterizzano fortemente la casa, per questo scegliamo di accostare dei mobili bianchi con uno stile semplice e lineare. Sta a noi poi giocare con gli accessori per rendere il tutto allegro e accogliente, creando subito l’atmosfera della casa al mare….

Per la camera matrimoniale scegliamo un letto a baldacchino, che vestiamo con i toni del sabbia e del blu, per regalare subito un’atmosfera di totale relax.

Pensioni: le ipotesi su quattordicesima, Ape, professioni usuranti e no tax area Pensioni: le ipotesi su quattordicesima, Ape, professioni usuranti e no tax area Pensioni: le ipotesi su quattordicesima, Ape, professioni usuranti e no tax area

Più allegra e giocosa la seconda stanza, pensata per lo più per una famiglia con bambini. Il letto è versatile, divano di giorno, letto a 1 o 2 piazze di notte, secondo le esigenze! Anche il bagno tra le due stanze prende vita in un attimo!

Pensioni: le ipotesi su quattordicesima, Ape, professioni usuranti e no tax area Pensioni: le ipotesi su quattordicesima, Ape, professioni usuranti e no tax area Pensioni: le ipotesi su quattordicesima, Ape, professioni usuranti e no tax area

La zona giorno invece deve essere pratica e ariosa: la cucina è ampia e ben attrezzata e le abbiamo affiancato una zona pranzo con un tavolo in ferro e legno, molto leggero per appesantire lo spazio. La zona relax invece è dotata di un comodo divano di fronte alla parete attrezzata.

Pensioni: le ipotesi su quattordicesima, Ape, professioni usuranti e no tax area Pensioni: le ipotesi su quattordicesima, Ape, professioni usuranti e no tax area

Il punto forte della casa però è il terrazzo, molto ampio e con una vista spettacolare sul comprensorio e la pineta che lo circonda…. Attrezzarlo bene diventa fondamentale per trasformarlo nel cuore pulsante della casa!

Pensioni: le ipotesi su quattordicesima, Ape, professioni usuranti e no tax area Pensioni: le ipotesi su quattordicesima, Ape, professioni usuranti e no tax area Pensioni: le ipotesi su quattordicesima, Ape, professioni usuranti e no tax area Pensioni: le ipotesi su quattordicesima, Ape, professioni usuranti e no tax area

Create le opportune zone d’ombra, organizziamo una zona pranzo (dotata anche di BBQ, perché sono gli accessori che fanno la differenza!!!), una zona per stendersi al sole e, ovviamente, una zona con tavolo e divani dove ci piace immaginare un bell’aperitivo al tramonto….”