martedì 7 gennaio 2014

Per l’affitto niente contanti

 

Abolizione contanti affittiLa Legge di stabilità 2014 (ex Legge Finanziaria) ha concluso in tempo utile il suo percorso ed è stata approvata.

La Commissione Bilancio aveva introdotto un emendamento alla legge di stabilità per bandire  l’uso dei contanti nelle transazioni tra locatore e locatario, e quindi nei pagamenti mensili del canone di locazione “abitativa”.

Tale emendamento è stato inserito nella legge di stabilità che è stata pubblicata sulla G.U. il 27 dicembre 2013.

L’emendamento ha inteso abolire, per la sola locazione abitativa, la possibilità del pagamento in contanti, anche laddove il canone sia  inferiore al limite dei 1.000 Euro e laddove il contratto sia regolarmente registrato.

Per la locazione non residenziale invece, capannoni, negozi,  uffici, box, resta il limite dei 1.000 Euro in contanti.

Non è dato sapere quale sia l’obbiettivo fiscale, politico o di altra natura di tale provvedimento.

Secondo la modifica proposta da Marco Causi, capogruppo del Partito Democratico in commissione Finanze della Camera, insieme ai colleghi Laura Braga e Davide Baruffi, i pagamenti dei canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, dovranno essere corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l’importo, in forme e modalità che, escludendo l’uso del contante, ne assicurino la tracciabilità, come per esempio il bonifico bancario o l’assegno.

A vigilare sul rispetto della norma saranno i sindaci:  i Comuni  che dovranno svolgere “attività di monitoraggio”, utilizzando anche i registri di anagrafe condominiale e le annotazioni delle locazioni in ambito di edifici condominiali.

Questo nuovo sistema mirerebbe ad evitare gli affitti in nero e le false dichiarazioni sugli importi dei canoni di locazione.

La misura introdotta nella legge di stabilità è stata quindi voluta dal Pd e approvata dal governo.

Il divieto di pagamento in contanti non riguarda tuttavia le  locazioni di immobili per uso commerciale, né per l’affitto di box, cantine e posti auto.

I pagamenti tacciabili dovranno invece essere obbligatori anche per gli affitti per i quali non c’è obbligo di registrazione, come quelli stagionali.

Chi trasgredirà queste nuove regole nuova norma sarà soggetto alle sanzioni previste per l’antiriciclaggio, rischiando anche di essere esclusi per sempre dalla possibilità di poter usufruire delle detrazioni fiscali relative all’abitazione.

L’effetto anti-evasione – Il nuovo obbligo, se da un lato è stato accolto positivamente dai sindacati degli inquilini, d’altro canto ha incassato le critiche, quanto mai condivisibili, di Confedilizia.

Per il presidente di Confedilizia Corrado Sforza Fogliani   l’obbligo di pagare gli affitti tramite mezzi tracciabili “è una cosa fuori dal mondo che complica la vita alla stragrande maggioranza dei cittadini”

Infatti, è chiaro che già oggi la maggior parte dei contratti prevede il pagamento del canone tramite bonifico bancario e quasi tutti i cittadini sono dotati di un conto corrente, ma ai fini anti-evasione, c’è da chiedersi:  tale misura è realmente efficace?

Nei casi in cui il contratto viene registrato presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, l’Erario può già ricostruire tutti gli importi, anche se il pagamento viene effettuato in contanti, ma se il contratto a monte non viene stipulato tra le parti, perché esse decidono di evadere le relative imposte, il locatore ovviamente non incasserà mai i canoni con bonifico.

L’obbligo della tracciabilità non scalfisce nemmeno gli “evasori a metà”, coloro che dichiarano un canone inferiore a quello reale; infatti le parti comunque regolerebbero parte del canone in contanti e parte con bonifico o assegno.

L’anagrafe condominiale - La legge di stabilità 2014 introduce un’ulteriore disposizione anti-evasione, che concede la facoltà ai Comuni di consultare i registri dell’Anagrafe condominiale.

È la Riforma del condominio, legge n. 220 dell’11 dicembre 2012, entrata in vigore il 18 giugno 2013, che ha istituito il registro. 

Esso viene tenuto dall’amministratore per ciascun condominio, a pena di revoca per giusta causa, e deve contenere i nomi degli inquilini e ogni variazione nella compagine condominiale entro 60 giorni dalla variazione.

A prescindere dall’efficacia vera o presunta delle nuove norme, resta un dato di fatto: le ultime rilevazioni dell’OMI mostrano un incremento del numero di contratti di locazione registrati nel 2012 rispetto al 2011: circa 100.000 abitazioni e 30.000 box auto locati in più.

È possibile che fossero abitazioni sconosciute al Fisco e locate anche in precedenza, o semplicemente si tratti di una scelta di privilegiare la locazione all’acquisto, vista la crisi e la tassazione sugli immobili, o meglio anche che molti proprietari, spinti dalla pressione fiscale  e dal decremento del valore degli immobili, si sono risolti a locare immobili precedentemente vuoti, con canoni ridotti.

È anche vero che il sommerso è ancora molto diffuso, come dimostra anche la grande forbice tra il numero degli studenti fuori sede (432.000) e quello delle famiglie che sfruttano la detrazione del 19% sugli affitti (182.000).

Le ragioni del mancato utilizzo potrebbero essere legittime: alcuni studenti vengono ospitati da parenti, altri risiedono in alloggi universitari senza pagare canone, altri ancora vivono in una casa di proprietà o la mancata detrazione, infine, potrebbe derivare da incapienza d’imposta.

La disposizione non trova applicazione per tutte le locazioni ma solo per quelle abitative e  di ciò non se ne trova la ragione.

Viene da chiedersi: ma con tutte le discussioni che sono nate a proposito dell’emendamento, a nessun politico,  favorevole a tale norma, è venuto in mente di togliere la limitazione della sua applicabilità?    Forse sono certi che nella locazione non residenziale l’evasione e l’elusione fiscale non esistono.

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Casa e fisco, semplificata l'imposta di registro. Ma per le aliquote Tasi non c'è ancora l'accordo.

 

Casa e fisco, semplificata l'imposta di registro. Ma per le aliquote Tasi non c'è ancora l'accordo.

Il 2014 si apre com'è finito il 2013: con uno scenario non ancora perfettamente delineato per quanto riguarda la tassazione sulla casa. Molti i nodi ancora da risolvere, dalle aliquote della Iuc alle scadenze per i pagamenti. Intanto viene semplificata l'imposta di registro sugli affitti.

Imposta-di-registro-aumenti-2014Fa il suo debutto quest'anno la Iuc, introdotta dalla Legge di Stabilità, che sostituisce la vecchia Imu inglobando in sé anche le nuove Tasi (per i servizi indivisibili) e Tari (la tassa sui rifiuti). Ma non c'è ancora l'accordo sulle aliquote e sulle scadenze fiscali: il Tesoro è al lavoro in queste ore per trovare una soluzione che assicuri a Comuni e contribuenti un'imposta sugli immobili non più pesante dell'Imu, garantendo nello stesso tempo alle amministrazioni municipali le entrate necessarie ai bilanci locali. Perché i Comuni riescano a confermare le stesse detrazioni consentite con l'Imu nel 2012 a favore di famiglie numerose e svantaggiate, l'aliquota fissata per la Tasi al 2,5 per mille per le abitazioni principali dovrebbe subire un rialzo contenuto fino a un tetto massimo del 3,5 per mille, che sale a 11,6 per mille per le seconde case. E la copertura, stimata intorno ai 1,3 miliardi, verrebbe trovata proprio con un aumento dell'aliquota dell'uno per mille. Il provvedimento potrebbe essere inserito già nel Dl Imu-Bankitalia, che arriverà in Aula al Senato domani, come emendamento del governo.

Un passo avanti è stato invece compiuto nel settore delle locazioni. D'ora in poi sarà più semplice versare l'imposta di registro sugli affitti, poiché già da febbraio sarà possibile effettuare il versamento con il nuovo modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", ossia F24 Elide, per tutti i tributi collegati alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili. Per consentire agli intermediari di adeguare le procedure, è previsto un periodo di convivenza con il vecchio modello F23 di circa 11 mesi, dall'1 febbraio al 31 dicembre 2014. In questo periodo i contribuenti potranno utilizzare alternativamente l'F23 o l'F24 Elide, per poi passare, a partire dall'1 gennaio 2015, a versamenti eseguiti esclusivamente con il modello F24 Elide. Per versare le imposte relative alla registrazione dei contratti di locazione o affitto di beni immobili con il nuovo modello, i contribuenti non titolari di partita Iva potranno presentare l'F24 Elide sia online, direttamente o tramite intermediari abilitati, sia presso banche, Poste Italiane e agenti della riscossione. Per i titolari di partita Iva, invece, è previsto solo il versamento online, direttamente o tramite intermediari abilitati.

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lunedì 6 gennaio 2014

Equitalia vuole compensare crediti e debiti

 

Equitalia Compensazioni

Dopo decenni di difficoltà e rifiuti ad applicare la stringente logica della compensazione (tu mi devi 1.000, io ti devo 800 e quindi tu mi devi 200) Equitalia vuole ora in breve tempo compensare crediti e debiti.

Lo fa promuovendo la compensazione con riferimento alla Legge:  DL n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010, le medesime norme più volte invocate ed emanate dal Governo Berlusconi, e poi non applicate dal successivo Governo Monti a causa delle note difficoltà finanziarie della crisi “Spread” .

AD Equitalia

Benedetto Mineo AD Equitalia

In questi giorni invece le Aziende iscritte alla CCIIAA ed aventi una PEC stanno ricevendo direttamente da Equitalia la seguente Mail Certificata dai toni gentili e dal sapore efficiente e aziendale, che a sua volte contiene un allegato in PDF costituito da una altrettanto cortese lettera firmata dall’AD (Amministratore Delegato) di Equitalia Benedetto Mineo

“Gentile Contribuente,

Le inviamo in allegato la comunicazione dell’Amministratore Delegato di Equitalia sulla possibilita’ di compensare i crediti commerciali nei confronti della Pubblica Amministrazione con i debiti indicati nelle cartelle di pagamento o in altri atti.

Il file allegato e’ in formato PDF, per aprirlo e’ necessario il programma Acrobat Reader. E’ possibile scaricare gratuitamente il programma collegandosi all’indirizzo http://get.adobe.com/it/reader/

Attenzione: non risponda a questa comunicazione in quanto la casella email mittente e’ utilizzata da sistemi automatizzati esclusivamente per l’invio del documento allegato.

Per avere informazioni e ricevere assistenza visiti il sito www.gruppoequitalia.it o chiami il numero verde 800 178 078 da telefono fisso o il numero 02 3679 3679 da telefono cellulare o dall’estero (secondo piano tariffario).
Cordiali saluti
Equitalia SpA”      

In allegato alla PEC la comunicazione dell’AD Equitalia

certificazione credito

Nella lettera  è contenuto l’invito, nel caso si abbiano crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione da compensare con debiti,  a collegarsi con la seguente pagina del sito Equitalia: la Certificazione del Credito

Inoltre Equitalia ha predisposto la seguente Guida per le Compensazioni:

Crediti PP.AA. e compensazioni: guida elaborata da Equitalia

Il gruppo Equitalia ha realizzato una guida alle compensazioni debiti-crediti della Pubblica Amministrazione intitolata: “Hai crediti con la Pubblica Amministrazione? Puoi usarli per pagare cartelle equitalia:  scarica la Guida Compensazioni Equitalia

E’ in ogni caso una buona notizia per quelle aziende e soprattutto per le Imprese del settore Immobiliare ed Edilizio che da un lato hanno accumulato crediti verso la PP AA e dall’altro si trovano addebitate Cartelle esattoriali per Imposte e Contributi che non hanno potuto pagare proprio a causa dei mancati incassi dalla PPAA.

Restano alcuni interrogativi, per ora senza risposta.

  • E’ dal 1° Gennaio 2013 che l’entrata in vigore delle nuove norme sui pagamenti (voluta dalle norme Europee sull’abuso di posizione dominante) impone alla PPAA di effettuare il versamento del dovuto entro 30 giorni (60 per le sole ASL):  leggi l’articolo di Domoforum  pagamenti a 30 o 60 giorni!   Risulta che la legge sia ancora disapplicata, al punto da pensare (maliziosamente) che la PPAA per mezzo di Equitalia solleciti la possibilità di non pagare i propri debiti compensando con i crediti che essa ha nei confronti dei suoi stessi fornitori, i qual crediti erariali nel frattempo sono triplicati a causa delle sanzioni, interessi ed aggi vari.
  • La Certificazione richiede 60 giorni per il suo ottenimento: nel frattempo le cartelle esattoriali fanno il proprio corso ed accumulano interessi, senza contare il rischio di azioni esecutive o “cautelative” (Ganasce fiscali ed ipoteche legali)
  • Se il “Contribuente” riesce alla fine a compensare un suo debito di una certa cifra (poniamo 10.000 €) maturato 1 anno prima ed aggiornato alla data della compensazione con aggiunta di interessi e spese varie, per cui poniamo sia diventato di € 11.000, con un proprio credito di 50.000 € maturato 2 anni prima, dovrebbe a rigor di logica, dapprima  rivalutare l’intero importo di € 50.000 con l’applicazione degli interessi legali nella misura stabilita dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192 e pertanto di circa il 9-10 % annuo, per cui il credito sarebbe di € 60.000 circa.  Dopo la compensazione, per il principio per cui anche l’Equitalia dapprima imputa i pagamenti agli interessi e spese e poi al capitale, resterebbe quindi un credito di € 49.000.  Ci permettiamo di dubitare che le cose vadano poi così.
  • Vi sono anche aziende che, pur avendo molti crediti verso la Pubblica Amministrazione, hanno sempre pagato in tempo le imposte e non hanno cartelle esattoriali a debito: dal momento che i crediti sono tuttora difficili da esigere non vorremmo restasse solo il consiglio di sospendere i pagamenti.  In questo caso però le Aziende si troverebbero a dover pagare, sia pur per compensazione, anche le sanzioni senza poter a loro volta sanzionare la PP.AA. 
  • L’improvvisa efficienza operosa dopo tanta inerzia pare, a chi voglia dare interpretazioni maliziose, una trovata per sopperire alla impossibilità da parte della PP.AA. di pagare i fornitori nei tempi previsti dal citato DL 192/2012. “Non posso pagare entro le scadenze e pertanto chiedo di compensare”.  Siamo di nuovo all’abuso di posizione dominante.

Questi e molti altri interrogativi agiteranno le Associazioni Consumatori ed i Fiscalisti, nonostante i toni pacati di Equitalia.

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venerdì 3 gennaio 2014

Pavimenti e detrazioni fiscali: scopri come fare!

 

detrazioni fiscali pavimenti

Quando si parla di ristrutturazioni edilizie non sempre è chiaro quali spese possono rientrare per beneficiare delle eventuali detrazioni fiscali. La prima cosa da chiarire è dunque quali sono gli interventi edilizi che possono godere di detrazioni o in seno alla ristrutturazione o a scopo di risparmio energetico. Il caso più frequente è quello del rifacimento del pavimento “declinato” nelle varie casistiche: pavimento interno per ristrutturazioni edilizie o per risparmio energetico; pavimento esterno per ristrutturazione o per risparmio energetico.

Rifacimento del pavimento interno

Una prima distinzione riguarda il rifacimento di pavimenti interni in abitazione privata o negli spazi comuni condominiali e una seconda distinzione riguarda se questi interventi sono a scopo di risparmio energetico.

1) Nel caso di pavimentazione interna di abitazione privata, senza altri interventi, le spese sostenute non sono detraibili e i lavori rientrano nella manutenzione ordinaria;

2) Nel caso di pavimentazione interna di abitazione privata i cui lavori sono complementari al rifacimento, per esempio, dell’impianto idraulico per cui è necessaria la rimozione del pavimento, le spese sono deducibili (comprese quelle per la messa in posa di nuove piastrelle o nuovo pavimento) e i lavori rientrano nella categoria “ristrutturazione edilizia” per cui sono previste le detrazioni fiscali;

3) Nel caso di pavimentazione interna di abitazione privata, la cui rimozione del pavimento è resa necessaria per effettuare un intervento di riqualificazione energetica dell’abitazione (rifacimento impianto di riscaldamento, impianto di riscaldamento a pavimento alimentato da caldaia a condensazione, etc) è possibile beneficiare delle detrazioni sul risparmio energetico e in questo caso anche la posa del pavimento nuovo rientra tra le spese deducibili;

4) Nel caso di pavimentazione interna degli spazi comuni condominiali, le opere rientrano nella detrazione fiscale per ristrutturazioni edilizie; in questo caso sono detraibili le spese per la rimozione del pavimento esistente compreso il sottofondo e la realizzazione di un nuovo sottofondo. Si possono detrarre le spese sostenute per semplici riparazioni di pavimenti interni condominiali (anche solo la sostituzione di alcune piastrelle) o per la riparazione/sostituzione dei gradini delle scale condominiali.

Rifacimento del pavimento esterno

La realizzazione ex-novo o il rifacimento di un pavimento esterno nelle parti comuni di un condominio è sempre un’opera edilizia che gode dei benefici della detrazione fiscale. Diverso è il caso di rifacimento di pavimenti esterni di abitazioni private a seconda dei casi:

1) In caso di nuova pavimentazione esterna dove prima non era presente, le spese sono sempre detraibili;

2) In caso di “semplice” sostituzione di un pavimento esterno esistente, le spese non sono detraibili almeno ché non si compiano altri lavori rientranti nella dicitura di “ristrutturazione edilizia” e pertanto sottoposti a benefici fiscali, quindi per far rientrare nelle detrazioni la sostituzione del pavimento esterno occorre:

  • Modificare la superficie dell’area pavimentata sia nella forma che nei materiali; oppure
  • Conservare la stessa superficie e i materiali, ma eseguire altri lavori di ristrutturazione, per esempio se i tubi dell’impianto idraulico passano sotto la pavimentazione esterna del terrazzo o del giardino è necessaria la rimozione del pavimento; in questo caso le spese per il rifacimento anche del pavimento sono detraibili;
  • Non sono previste agevolazioni o detrazioni sul risparmio energetico né per la posa ex-novo, né per la sostituzione di pavimenti esterni, almeno ché non si compiano opere di isolamento di una terrazza o atri interventi specifici comprovanti il risparmio energetico e se questi lavori coinvolgono il rifacimento della pavimentazione esterna allora le spese sono detraibili.

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Imposte prima casa: novità del 2014


Casa
Imposta di registro dal 3% al 2%, imposte ipotecarie e catastali fisse a 50 euro ciascuna, stop al pagamento di imposta di bollo e tributi speciali catastali; leggero incremento per gli acquisti imponibili ai fini IVA: sono le novità nel dl 104/2013 per i soggetti che nel 2014 acquistano casa da privati o, comunque, in regime di esenzione IVA. Per gli atti di trasferimento a titolo oneroso della proprietà di immobili sottoposti ad imposta di registro proporzionale, le modifiche introdotte nell’articolo 26 del dl 104/2013 prevedono nello specifico: l’esenzione dall’imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie nonché l’applicazione dell’imposta ipotecaria e dell’imposta catastale nella misura fissa di euro 50 ciascuna. E’ prevista, infine, l’elevazione a 200 euro (dai 168 euro stabiliti dalla normativa previgente) dell’importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale.
  • Per atti esenti o fuori campo IVA l’imposta proporzionale scenderà dal 3% al 2% con un importo minimo di 1.000 euro, le imposte ipocatastali scenderanno da 168 a 50 euro ciascuna e non saranno dovuti altri tributi collegati all’atto (es.: imposta di bollo, tasse ipotecarie o tributi speciali catastali).
  • Per atti imponibili a IVA l’aliquota rimane al 4% mentre l’importo delle imposte ipocatastali salirà dal 168 a 200 euro ciascuna, e resteranno dovuti gli altri tributi minori.
Esemplificando, il Fisco sulla casa cambia nel seguente modo:

Fino al 31.12.2013Dal 01.01.2014
Prima casa (aliquota Iva 4%)
  • Imposta di registro: 168 euro
  • Imposta ipotecaria: 168 euro
  • Imposta catastale: 168 euro
  • Imposta di registro: 200 euro
  • Imposta ipotecaria: 200 euro
  • Imposta catastale: 200 euro
Prima casa (esente o fuori campo Iva)
  • Imposta di registro: 3% (minimo 168 euro)
  • Imposta ipotecaria: 168 euro
  • Imposta catastale: 168 euro
  • Imposta di registro: 2% minimo 1.000 euro
  • Imposta ipotecaria: 50 euro
  • Imposta catastale: 50 euro








Sfratti, compravendite e bonus mobili: ecco cosa cambia nel settore casa con il Decreto Milleproroghe.

 

Sfratti, compravendite e bonus mobili: ecco cosa cambia nel settore casa con il Decreto Milleproroghe.

Con il Decreto Milleproroghe approvato nel corso del Consiglio dei Ministri lo scorso 27 dicembre, il Governo ha varato alcune misure urgenti che riguardano il settore casa. Fra queste, il rinvio degli sfratti per le categorie disagiate, i bonus fiscali per l'acquisto di mobili e la cancellazione dell'obbligo di produrre l'APE nei casi di cessione d'immobile.

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n attesa di maggiori approfondimenti, ecco quanto prevede il Decreto Milleproroghe per ciò che riguarda il settore immobiliare:

  • Sfratti: niente sospensione generalizzata degli sfratti, ma proroga di sei mesi solo per le categorie disagiate, ovvero quelle degli inquilini con meno di 21.000 euro di reddito familiare, residenti nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni limitrofi con oltre 10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa, nonché per chi ha anziani, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66% a carico purché non siano in possesso di un'altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza. Per tali categorie la sospensione dei provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione di immobili adibiti ad abitazione sarà valida fino al 30 giugno 2014.
  • Bonus mobili: il Governo cambia idea e chiarisce che le detrazioni fiscali del 50% sono concesse per gli arredi degli immobili in ristrutturazione anche se l'importo complessivo supera il valore dei lavori stessi.
  • Affitti d'oro delle pubbliche amministrazioni: le amministrazioni pubbliche potranno recedere dai contratti di locazione passiva eccessivamente onerosi entro il 30 giugno.
  • Compravendita immobili: non saranno più necessarie le dichiarazioni di conformità catastali e l'Attestato di Prestazione Energetica all'atto di cessione dell'immobile, ma potranno essere presentate anche successivamente. Questa disposizione modifica quanto stabilito solo poche settimane fa dal D.l. Destinazione Italia, che fissava una sanzione amministrativa nei casi di mancata produzione o allegazione dell'APE per i contratti di compravendita o locazione.

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2014, tutte le novità fiscali per la casa.

 

2014, tutte le novità fiscali per la casa.

Se il 2012 è stato l'anno dell'Imu e il 2013 quello delle riforme, in particolar modo per ciò che riguarda la tassazione immobiliare, il 2014 sarà l'anno in cui queste nuove tasse faranno la loro prima apparizione. Vediamo allora quali sono le novità fiscali che ci attendono nei prossimi mesi.

2014

Tasse sulla casa: debutta la Iuc, suddivisa in Tasi (che serve a ripagare i servizi indivisibili dei comuni come l'illuminazione o la pulizia delle strade) e in Tari (la nuova tassa sui rifiuti, analoga alla Tares). Al momento sono previste sulla Tasi detrazioni per single e case abitate solo per pochi mesi. Intanto sembra scomparire l'Imu sulla prima casa (salvo in alcuni Comuni che hanno deciso per l'aumento delle aliquote rispetto a quelle statali, dove il 24 gennaio i contribuenti si vedranno recapitare la mini-Imu, ossia il 40% dell'importo dovuto a causa della maggiorazione delle aliquote stesse), anche se rimane per le seconde; in aggiunta ad essa ci sarà la Tasi, dovuta sia dalle prime che dalle seconde case, e in parte anche dagli inquilini. Nel 2014, secondo quanto stabilito finora, l'aliquota Imu-Tasi non potrà superare il 2,5 per mille sulla prima casa e il 10,6 per mille sulla seconda. Ma per dare ai Comuni la possibilità di introdurre detrazioni in favore di famiglie e meno abbienti potrebbe arrivare una modifica già nei prossimi giorni, con l'aumento del tetto massimo d'aliquota al 3,5 e all'11,6 per mille.

Stop ai contanti per gli affitti: contro l'evasione fiscale che prolifera nel settore immobiliare, lo Stato ha ben pensato di vietare il pagamento in contanti dei canoni di locazione, che d'ora in poi dovranno essere corrisposti solo attraverso pagamenti tracciabili.

Bonus per edilizia ed energia: le detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici sono state prorogata per altri due anni, e ammonteranno al 65% nel 2014 per scendere al 50% nel 2015. Per quanto riguarda le ristrutturazioni edilizie, rimarrà per tutto il 2014 la detrazione del 50% per un massimo di 96 mila euro, mentre nel 2015 la detrazione scenderà al 40%. La detrazione può essere utilizzata anche per l'acquisto di mobili nuovi o grandi elettrodomestici (lavatrici, frigoriferi, lavastoviglie) ma solo in presenza di ristrutturazioni.

Irpef per case sfitte: tornano a pagare l'Irpef, anche se solo al 50%, i proprietari di abitazioni lasciate sfitte, finora esentate perché pagavano l'Imu. La norma esclude però le seconde casa di vacanza o quelle possedute nei paesi d'origine, e l'imposta sarà dovuta solo sugli appartamenti sfitti nei Comuni nei quali il proprietario ha la residenza.

Nuove aliquote sui regimi fiscali: si riduce dal 19 al 15% l'aliquota per i proprietari che stipulano un contratto di affitto a canone concordato. Lo sconto vale già sui redditi 2013, ma per la prima volta si dovrà indicare l'opzione nella dichiarazione che andrà presentata a maggio-giugno. Per chi preferisce il tradizionale regime fiscale Irpef, arriva invece un aggravio, poichè scende dal 15 al 5% la deduzione forfettaria sul canone di locazione.

Riforma catasto: deve ancora passare l'ultima fase dell'iter parlamentare la riforma del catasto, che introduce una nuova catalogazione degli immobili, non più basata sul numero dei vani, ma utilizzando i metri quadrati, mentre le rendite avranno valori di mercato.

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