sabato 3 ottobre 2015

Tasse sulla casa e rifiuti: ora necessaria la mediazione

 

Tasse sulla casa e rifiuti ora necessaria la mediazione

L’obbligo della mediazione tributaria si allarga a tutte le imposte locali come l’imposta sui rifiuti (Tari) e le imposte sulla casa (Tasi e Imu) che, dall’anno prossimo, si potrebbero chiamare Local tax.

Non solo le cartelle esattoriali, il fermo e l’ipoteca di Equitalia, ma anche tutti i ricorsi contro le imposte locali come quelle sulla casa e sui rifiuti dovranno passare per la procedura di reclamo-mediazione prima di poter di sbarcare in tribunale. Pena l’improcedibilità della domanda giudiziale: il contribuente, cioè, non potrà andare avanti con la causa, e troverà un secco sbarramento da parte del giudice, se prima non dimostrerà di aver svolto la mediazione tributaria.

È anche questa una delle novità introdotte dai recenti decreti attuativi della delega fiscale, ora in attesa di approdare sulla Gazzetta Ufficiale: avranno efficacia dopo i 15 giorni successivi alla pubblicazione e, quindi, quasi sicuramente, già per i prossimi atti di accertamento.

Tale procedura si sostanzia nell’invio preventivo dell’atto di ricorso all’ente titolare del credito (quindi, per esempio, il Comune nel caso della Tari): si tratta dello stesso atto che, altrimenti, sarebbe stato depositato alla Commissione Tributaria. In questo caso, però, anziché chiamarsi “ricorso” si chiamerà semplicemente “reclamo”. Dopo di ciò il contribuente deve attendere 90 giorni (durante i quali è sospesa l’efficacia esecutiva dell’intimazione di pagamento) affinché l’amministrazione proceda alla disamina delle richieste del cittadino e, in caso di errore, provveda all’annullamento dell’atto impugnato (mediante l’autotutela); il reclamo, così inviato, potrà anche contenere una proposta di accordo (cosiddetta proposta di mediazione tributaria) volta a giungere a una soluzione bonaria con il fisco locale.

La procedura suddetta – che appunto viene chiamata “Reclamo-mediazione” – sarà obbligatoria:

– per tutte le richieste di pagamento fino a 20mila euro gestite dai Comuni (lo era anche per quelle dell’Agenzia delle Entrate e, come detto, lo è diventata anche per gli atti di Equitalia): per quelle di importi superiori, invece, non scatta alcun obbligo;

– per tutte le liti di valore indeterminabile in ambito catastale. In pratica, tutte quelle cause relative al classamento o all’attribuzione della rendita che finora non rientravano nell’ambito applicativo del reclamo/mediazione.

Il problema di fondo

Vista la struttura di modeste dimensioni che molti Comuni italiani hanno, ci si pone sin d’ora il problema dell’effettiva utilità della fase di reclamo-mediazione sia per la scarsa preparazione del personale in materia giuridica e, quindi, tributaria, sia per la strettissima vicinanza tra l’ufficio che emette l’atto rispetto a quello che dovrà rivalutarlo ed eventualmente decidere per un annullamento in autotutela (totale o parziale).

Possibilità di autodifesa

In ogni caso, il contribuente potrà difendersi personalmente davanti alle Commissioni Tributarie per cause di importi fino a 3.000 euro.