sabato 31 ottobre 2015

Ecobonus 2016: l’agevolazione sul risparmio energetico

 

Ecobonus 2016-agevolazione sul risparmio energetico

Bonus fiscale sull’efficientamento e riqualificazione energetica al 65% anche per il 2016: infissi, caldaie, tende solari agevolate.

La legge di Stabilità per il 2016 conferma quello che è stato soprannominato “ecobonus” ossia la detrazione fiscale del 65% per tutte le spese di efficientamento energetico sull’appartamento di proprietà del contribuente. Tutti gli immobili che saranno interessati da opere rivolte al miglioramento della prestazione energetica potranno ottenere il beneficio fiscale in commento. In particolare, si tratta delle spese per l’acquisto di infissi, caldaie, cappotti termici, pannelli solari per l’acqua calda. Dunque, così come era già stato per il 2015, anche per tutto il 2016 la maxidetrazione per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici resterà al 65%. A partire dal 2017, salvo ulteriori proroghe dell’attuale sconto, l’ecobonus passerà solo al 36%. Si tratta, dunque, di un’occasione importante da sfruttare per i prossimi 365 giorni.
La legge di Stabilità non modifica la tipologia di interventi ammessi al beneficio, né i tetti di spesa che restano quelli attualmente in vigore.

Chi può usufruire della detrazione sul risparmio energetico?

Possono fruire dell’agevolazione sia i soggetti IRPEF diversi dagli imprenditori (persone fisiche, artisti e professionisti, società semplici e associazioni tra professionisti, enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciali), sia gli imprenditori individuali (ossia i titolari di reddito d’impresa).

Le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati devono rimanere effettivamente a carico del beneficiario che le detrae.

La detenzione può aversi in base a: proprietà, nuda proprietà, un diritto reale, o anche solo per locazione (anche finanziaria) o per comodato.

Quanto ai familiari, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo possono fruire della detrazione, sempreché la spesa sostenuta sia rimasta effettivamente a loro carico, a condizione che convivano stabilmente con il possessore o detentore dell’immobile su cui si realizza l’intervento agevolato fin dal momento in cui iniziano i lavori.

Su quali immobili è possibile la detrazione fiscale?

L’agevolazione interessa i fabbricati (interi edifici, loro parti o singole unità immobiliari), anche strumentali, appartenenti a qualsiasi categoria catastale, purché già esistenti.

Quali opere possono godere della detrazione fiscale?
– le opere di riqualificazione energetica globale;
– gli interventi sugli involucri (che comprendono gli infissi);
– la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
– l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda;
– l’installazione di scaldacqua a pompa di calore per acqua calda sanitaria.
– l’acquisto e la posa in opera di schermature solari, per un ammontare massimo di detrazione usufruibile pari a € 60.000 (spesa agevolabile massima pari a € 92.307,69);

– l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, per un ammontare massimo di detrazione usufruibile pari a € 30.000 (spesa agevolabile massima pari a € 46.153,84).

Le società
La detrazione del 65% può essere fatta valere anche dall’Ires, per gli immobili strumentali. Resta il dubbio sugli immobili locati: le Entrate sono contrarie, ma spesso i giudici tributari danno ragione ai contribuenti.

Come ottenere la detrazione fiscale sul risparmio energetico?

È necessario documentare la spesa sostenute per la realizzazione degli interventi agevolati.

In generale, le spese devono essere pagate mediante bonifico bancario o postale.

Quanto al contenuto del bonifico, devono risultare la causale del versamento con riferimenti normativi (art. 16 bis DPR 917/86), il codice fiscale del soggetto che beneficia della detrazione (solitamente chi paga) e il codice fiscale o numero di partita IVA del beneficiario del pagamento.

Per gli interventi realizzati su parti comuni di edifici residenziali il bonifico deve recare il codice fiscale dell’amministratore del condominio o di uno qualunque dei condomini che provvede al pagamento (con c/c proprio o intestato al condominio), nonché quello del condominio.

Se nel bonifico non sono stati riportati i riferimenti normativi, non si può usufruire della detrazione; il contribuente ha tuttavia la possibilità di ripetere il pagamento in maniera corretta, usufruendo della detrazione con riferimento all’anno in cui è effettuato.

In presenza di più soggetti che sostengono la spesa e tutti intendono fruire della detrazione, il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale delle persone interessate al beneficio fiscale. Tuttavia, se è stato indicato solo il codice fiscale di un soggetto, gli altri non perdono il diritto alla detrazione, purché espongano nella dichiarazione dei redditi, nello spazio predisposto nella sezione relativa agli oneri detraibili, il codice fiscale già riportato sul bonifico stesso.

Chi ordina il bonifico può essere un soggetto diverso da chi vi risulta indicato come beneficiario della detrazione.

Imprenditori

Sono esclusi dall’obbligo di pagamento mediante bonifico gli imprenditori per i quali rileva, anziché la data di pagamento, il momento di imputazione dei costi (per i servizi: data di ultimazione delle prestazioni, per i beni mobili: data di consegna o spedizione, salvo che sia diversa o successiva la data in cui si verifica l’effetto traslativo).

Per i soggetti diversi dagli imprenditori vale sempre l’imputazione in base al principio di cassa. Pertanto, le spese sostenute e rimaste a carico in un determinato anno devono essere detratte nell’anno in cui avviene il relativo pagamento.

Come viene ripartita negli anni la detrazione fiscale?

La detrazione, la cui percentuale è pari, per il 2015, al 65%, deve essere ripartita, in generale, in 10 quote annuali di pari importo.

La detrazione spettante nel 2010 e nel 2009 andava ripartita in 5 rate e la misura della detrazione spettante era pari al 55% per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013.

Adempimenti

I soggetti che intendono beneficiare della detrazione devono adempiere ai seguenti obblighi indicati. La mancata acquisizione o presentazione all’Agenzia delle Entrate della documentazione richiesta comporta la decadenza dal beneficio:

– Acquisire l’asseverazione del tecnico abilitato (in alcuni casi, alternativa ad altri documenti);

– Pagare le spese mediante bonifico bancario o postale (per i soggetti diversi dai titolari di reddito d’impresa);

– Inviare all’ENEA la documentazione indicata;

– Conservare ed esibire, su richiesta degli Uffici, la documentazione indicata.

Resta obbligatoria la asseverazione degli interventi. Essa deve attestare la rispondenza degli interventi ai requisiti tecnici richiesti per ognuno di essi, per cui il suo contenuto dev’essere quello espressamente previsto dalla normativa attuativa. L’asseverazione può essere sostituita dall’asseverazione resa dal direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate oppure esplicitata nella relazione che attesta la rispondenza alle prescrizioni sul contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici, che il proprietario dell’edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare, in doppia copia, presso le Amministrazioni competenti assieme alla denuncia dell’inizio dei lavori.

Cumulo

La detrazione non può essere cumulata con altre eventuali agevolazioni previste dalla normativa nazionale per i medesimi interventi come nel caso di

– detrazioni previste per manutenzione e restauro di beni vincolati e per le ristrutturazioni edilizie;

– erogazione della tariffa incentivante per la produzione di energia da fonti rinnovabili e, per la persona fisica, l’applicazione dell’incentivo legato al c.d. “conto termico“.

La detrazione, inoltre, non è cumulabile con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali, riconosciuti per gli stessi interventi, comprese le erogazioni da parte della UE e/o dei predetti enti di somme di ogni natura, in forma diretta o a copertura di una quota parte del capitale e/o degli interessi.

Occorre quindi scegliere se applicare la detrazione oppure beneficiare di eventuali contributi comunitari, regionali o locali.