domenica 18 ottobre 2015

Accorpamento di immobili: come ottenere la detrazione del 50%

 

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Devo unire il mio appartamento con la soffitta sovrastante, attraverso una scala interna con cambio di destinazione d’uso della soffitta: è vero che i lavori per l’accorpamento di unità immobiliari sono detraibili solo se viene mantenuta l’originaria destinazione d’uso delle unità da accorpare?

È possibile ottenere la detrazione fiscale del 50% di tutte le spese di accorpamento delle due unità immobiliari, a condizione che:

– non vi sia un aumento di volumetria preesistente (nel caso di specie, tra casa e soffitta sovrastante);

– sia stato ottenuto il provvedimento di autorizzazione da parte dell’amministrazione (ossia il rilascio del provvedimento urbanistico abilitativo attestante la regolarità urbanistica dell’intervento).

Pertanto il cambio di destinazione d’uso è espressamente previsto tra gli interventi agevolati ai fini del 50%. Peraltro l’agenzia delle Entrate ha previsto [2] l’applicazione della detrazione del 50% [3], per la ristrutturazione di un fienile che, solo al termine dei lavori, avrebbe assunto la destinazione d’uso abitativo, a condizione che nel provvedimento autorizzativo dell’intervento risultasse chiaramente il mutamento della destinazione. In particolare, l’Agenzia ha ammesso l’applicabilità del beneficio anche in questo caso, in quanto, nella categoria di intervento riconducibile alla ristrutturazione edilizia [4] possono essere compresi anche gli interventi di mutamento della destinazione d’uso di edifici (da soffitta ad abitazione, nel caso descritto dal quesito).

In generale, l’accorpamento della soffitta non cambia la natura dell’intervento, che comporta un cambio di destinazione d’uso di una superficie preesistente, e non un aumento di volumetria prima inesistente [5].

Attenzione: con una recente sentenza [6], il TAR Lazio ha stabilito che per i lavori che prevedono un cambio di destinazione d’uso tra due categorie edilizie diverse è necessario il permesso a costruire rilasciato dall’amministrazione. In mancanza scatta l’ordinanza di demolizione. Tali interventi non possono essere realizzati con la denuncia di inizio attività (Dia) presentata in base alle norme del Testo unico dell’edilizia.

Note

[1] Art. 1, comma 47, della legge 190/2014; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it.

[2] Ag. Entrate risoluzione n. 14/E dell’8.02.2005

[3] Art. 16–bis del Tuir, Dpr 917/1986, e Art. 1 della legge 147/2013

[4] lett. d art. 31 della legge 457/1978, ora trasfuso nel’art. 3, comma 1, lettera d, del Dpr 380/2001.

[5] Ag. Entrate risoluzione 4/E del 4.01.2011.

[6] TAR Lazio sent. n. 11216/2015.

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