domenica 18 ottobre 2015

La casa popolare non può essere rivenduta liberamente

 

I condomini possono costituirsi e appellare la causa del condominio

L’alloggio popolare non è vendibile liberamente a prezzo di mercato: per rivendere l’immobile a un prezzo diverso da quello imposto nella convenzione stipulata tra il Comune e l’impresa costruttrice, il primo acquirente deve, dopo 5 cinque anni dal trasferimento, stipulare un’apposita convenzione con il Comune.

L’alloggio popolare realizzato a seguito di convenzione stipulata tra l’impresa costruttrice e il Comune [1] nell’ambito di programmi di edilizia residenziale pubblica, non è commerciabile liberamente a prezzo di mercato; al contrario esso può essere rivenduto dal primo acquirente solamente al prezzo imposto dalla convenzione. Tale vincolo può essere rimosso solo dopo cinque anni dalla data del primo trasferimento, ma è necessario stipulare una apposita e successiva convenzione pubblica (a richiesta del singolo proprietario); in tal modo sarà possibile vendere l’immobile dietro pagamento di un corrispettivo stabilito dal Comune stesso sulla base di un decreto ministeriale.

In mancanza, il vincolo del prezzo della prima convenzione “segue il bene nei successivi passaggi di proprietà”.

È quanto chiarito dalle sezioni Unite della Cassazione [2] che si sono pronunciate sul problema della commerciabilità a prezzo di mercato dell’alloggio popolare.

La vicenda

Il contratto preliminare di compravendita di un alloggio popolare, nel quale le parti avevano stabilito un prezzo superiore rispetto a quello imposto dalla convenzione, è stato considerato nullo e, al posto del prezzo concordato, sostituito automaticamente dal prezzo imposto.

Note

[1] Ai sensi della legge 865/1971.

[2] Cass. S.U. sent. n. 18135/16 del 16.09.2015.

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