sabato 31 ottobre 2015

Quali case non pagano più la TASI e l’IMU?

 

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Legge di stabilità 2016: abitazione principale, appartamenti, pertinenze, inquilino; chi non paga l’imposta sulla prima casa.

A partire dal 2016 non pagheranno più né la Tasi né l’Imu i proprietari di case utilizzate come abitazione principale. Contrariamente a quanto dichiarato inizialmente, continueranno invece a pagare gli immobili “di lusso”, ossia classificati nelle categorie catastali A/1 (dimore signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi di pregio). I proprietari di quella che comunemente viene quindi detta “prima casa” (in realtà, il concetto di “abitazione principale” è parzialmente diverso) sono esonerati dal pagamento dell’imposta sulla casa.

Cosa si intende per abitazione principale?

Si tratta dell’immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Se i componenti del nucleo familiare risiedono in case diverse nel territorio dello stesso Comune, solo una può avere l’esenzione; se , invece, le case si trovano in Comuni diversi, posso usufruire tutte dell’agevolazione.

Se la casa viene data in affitto?

Se il proprietario dell’immobile decide di non abitare la casa ma di darla in affitto, questa non potrà essere considerata “abitazione principale” e, pertanto, dovrà pagare l’imposta sulla casa (IMU ed, eventualmente, TASI). La nozione di abitazione principale ai fini dell’esenzione dall’Imu riguarda infatti solo l’unica unità immobiliare adibita a residenza anagrafica e dimora abituale da parte del possessore.

Il locatore potrà, tutt’al più, sfruttare la deduzione del 20% (fino a un massimo di 60mila euro da dividere in otto anni per massimo 7.500 euro all’anno) prevista per chi compra casa per poi darla in locazione.

Il padrone di casa non può opporsi a ché l’inquilino trasferisca, nell’immobile preso in affitto, la propria residenza principale, ma non può egli fare altrettanto.

Se la casa è composta da più appartamenti

Per poter usufruire dell’esenzione dal pagamento IMU e TASI, la casa deve essere iscritta o iscrivibile in catasto come in unica unità immobiliare: di conseguenza, chi occupa due appartamenti, per esentarli entrambi deve fonderli o farli risultare come “unità unite in via di fatto” sotto il profilo catastale.

Le pertinenze

Insieme alla casa non pagano IMU e TASI anche le seguenti pertinenze: box auto (categoria catastale C/6), tettoie (C/7) e magazzini, locali di sgombero e cantine (C/2), sempre entro il tetto massimo di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, e con l’obbligo di considerare anche le unità iscritte in catasto insieme alla casa. Per cui, se il proprietario della casa possiede due box auto, per uno dei due dovrà pagare l’IMU per la tipologia “altri fabbricati”, ed eventualmente la Tasi se prevista dal Comune. Lo stesso vale per le case che hanno soffitta e cantina (entrambe iscritte in C/2).

L’inquilino deve pagare?

La legge di stabilità cancella anche la quota di TASI che, l’anno scorso, hanno dovuto pagare l’inquilino e il comodatario nella misura stabilita dal Comune tra il 10 e il 30% del totale dell’imposta pagata dal proprietario (se il regolamento comunale ometteva di indicare detta quota, l’utilizzatore doveva pagare il 10% fisso).

Dunque dal 2016, l’inquilino non pagherà nulla a condizione però che l’unità immobiliare venga destinata ad abitazione principale dall’inquilino e dal suo nucleo familiare. Pertanto, tanto per fare un esempio, nel caso di immobile locato come ufficio, studio, casa vacanze o per uso commerciale l’inquilino sarà tenuto a pagare la TASI nella percentuale indicata dal Comune.

Nulla cambia per i titolari di leasing: per loro la “quota occupante” rimane.

Cosa cambia per le case popolari?

La legge di Stabilità 2016 riconferma la detrazione Imu per gli alloggi destinati ad abitazione principale regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp) e dagli altri enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati: andranno sempre scalati, fino a concorrenza dell’ammontare, 200 euro.