domenica 18 ottobre 2015

Vendita di un fondo rustico con confinanti coltivatori diretti

 

Vendita di un fondo rustico con confinanti coltivatori diretti

Vendita, coltivatori diritti, diritto di prelazione, affittuario: le regole previste dalla legge.

La vendita di un terreno agricolo impone al proprietario, che intenda privarsene, di consentire l’esercizio di un diritto di prelazione sia all’eventuale conduttore (affittuario) del fondo oggetto del trasferimento [1] che agli eventuali coltivatori diretti confinanti con il terreno che si intende vendere [2].

Per quanto, in particolare, concerne il diritto di prelazione in favore dei proprietari che siano coltivatori diretti di terreni confinanti con quello posto in vendita, la legge [3] stabilisce che il proprietario venditore debba notificare con lettera raccomandata la proposta di vendita trasmettendo il preliminare di compravendita in cui devono essere indicati:

– nome dell’acquirente;

– prezzo di vendita;

– le altre norme pattuite compresa la clausola per l’eventualità dell’esercizio del diritto di prelazione.

Il diritto di prelazione, soggiunge la legge, deve essere poi esercitato entro il termine di trenta giorni da quando la comunicazione perviene al soggetto titolare dello stesso.

Se il diritto di prelazione venisse esercitato ciò comporterebbe il perfezionamento della vendita nei confronti del confinante coltivatore diretto; se, invece, non venisse esercitato entro il termine di trenta giorni, la vendita potrà perfezionarsi senza problemi nei confronti del soggetto con cui le trattative erano approdate alla stipula del preliminare.

Circa il particolare aspetto della spedizione della proposta di vendita, è quindi previsto dalla legge che la trasmissione dei dati al confinante, titolare del diritto di prelazione, debba avvenire con il mezzo della raccomandata. Ciò comporta che, ove la raccomandata sia stata inviata al domicilio risultante all’anagrafe, se il destinatario di essa (cioè il proprietario confinante che sia coltivatore diretto), temporaneamente assente al momento della consegna della raccomandata, ometta di curarne il ritiro dall’ufficio postale ove è rimasta giacente, la notifica della stessa dovrà comunque considerarsi correttamente eseguita e ciò, prudenzialmente, alla data di restituzione del plico al mittente per compiuta giacenza.

Per porsi, quindi, al riparo da qualsiasi contestazione (ed in particolare dalla possibilità che il confinante eserciti il diritto di riscatto invocando la violazione dell’obbligo di invio della proposta di vendita o il mancato decorso dei trenta giorni per l’esercizio del diritto di prelazione), si consiglia, nel caso di raccomandata non ritirata dal destinatario e restituita al mittente, di considerare i trenta giorni per l’esercizio del diritto di prelazione a partire dal giorno in cui il plico viene restituito al mittente.

In ogni caso, il diritto di riscatto da parte del titolare del diritto di prelazione (che asserisca di non avere mai ricevuto la proposta di vendita per poter esercitare la prelazione) comporta che questi, entro un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita, possa agire nei confronti dell’acquirente consegnandogli l’importo indicato nel contratto preliminare e vedendo, in base a sentenza, veder trasferita a sé la proprietà del fondo agricolo oggetto del contendere.

Note

[1] Art. 8, l. n. 590 del 1965.

[2] Art.7, l. n. 817 del 1971.

[3] Art. 8, l. n. 590 del 1965.

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