domenica 25 ottobre 2015

Mediazione per le controversie civili: estesa l’obbligatorietà fino a 20 mila euro.

 

 

 

 

 

Dal 21 settembre 2013 è obbligatoria la mediazione civile per alcune tipologie di cause che coinvolgono il mondo immobiliare, come quelle per gli affitti, le liti condominiali o le successioni ereditarie: le parti potranno sottoporre il loro caso al giudice solo se è prima fallito il tentativo di trovare un accordo. Ora il decreto sul contenzioso tributario estende l’obbligatorietà della conciliazione.

E’ in arrivo un provvedimento che riscrive in parte la dinamica delle controversie contro il Fisco. Dopo più di due anni dall’istituzione definitiva della mediazione obbligatoria per le cause civili, viene estesa l’imposizione anche alle contese di valore non superiore a ventimila euro, e non sarà più limitata agli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate ma varrà per tutti i tributi. La modifica è prevista dal decreto legislativo di riforma sul contenzioso tributario all’interno della Delega Fiscale, provvedimento che resta in attesa del via libera da parte delle commissioni parlamentari.

La mediazione civile obbligatoria è stata istituita in via definitiva dal D.L.15 giugno 2013 n. 9, il cosiddetto Decreto del Fare recante misure urgenti in materia di crescita, dopo aver passato diverse traversie. Perché ne parliamo anche in questo blog, che tratta principalmente il mondo della locazione? Il motivo è che fra le tipologie di cause per le quali è obbligatoria la conciliazione tramite mediatore, si trovano anche quelle afferenti affitto, locazione, liti condominiali, affitto d'azienda, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia e comodato, con l’eccezione delle cause previste dal comma 4 dell’articolo 5 contenuto nel Decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, ovvero i procedimenti per convalida di licenza o sfratto. Dunque, prima di ricorrere al tribunale, per questo genere di cause occorrerà notificare alla controparte l’atto di reclamo-mediazione con il ricorso che si intende depositare dal giudice e solo nel caso in cui, dopo 90 giorni, non si arrivi a una positiva conclusione della mediazione, il contribuente potrà procedere per le vie legali.

 

Lo schema di decreto legislativo di riforma del contenzioso tributario, oltre a estendere la mediazione obbligatoria alle controversie di valore fino a 20.000 euro, introduce anche la conciliazione in secondo grado: si potrà beneficiare della riduzione delle sanzioni pari al 40% del minimo di importo previsto in base all’ammontare dei tributi, mentre nel corso del giudizio di cassazione le sanzioni arriveranno al 50%. Infine l'appellante, che si tratti del contribuente o dell'Amministrazione finanziaria, potrà richiedere alla Commissione regionale la sospensione totale o parziale dell'esecutività della sentenza impugnata, a patto di che sussistano gravi e fondati motivi