sabato 31 ottobre 2015

Detrazioni fiscali per acquisto di gradi elettrodomestici

 

Detrazioni fiscali per acquisto di gradi elettrodomestici

Bonus fiscale per acquisto mobili ed elettrodomestici: tetto di spesa, soggetti, presupposti per la detrazione, manutenzione.

Il meccanismo che prevede la possibilità di detrarre, in 10 rate di pari importo, il 50% della spesa effettuata per interventi di manutenzione ordinaria (solo per gli edifici a prevalente destinazione residenziale costituiti in condominio), manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, recupero e restauro conservativo [1], è stato esteso dal Legislatore [2], anche all’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all’arredo di appartamenti sui quali è in corso una detrazione per ristrutturazione per lavori avviati tra il 26 giugno 2012 e (in un primo tempo) il 31 dicembre 2013, ossia per i lavori per i quali il legislatore aveva innalzato l’aliquota della detrazione fiscale dal 36% al 50% (“Per quanto concerne la data entro la quale devono essere sostenute le spese per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, rileva la circostanza, in precedenza evidenziata, della stretta connessione tra la fruizione della detrazione per gli interventi di ristrutturazione e la fruizione della detrazione in esame, da cui consegue che il 31 dicembre 2013 è la data ultima entro cui devono essere sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici per poter fruire della detrazione”).

Articolo 16 comma 2 Decreto Legge 4 giugno 2013 n. 63
“Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50% delle ulteriori spese documentate e sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione”

Tetto di spesa massima

Per quanto riguarda la spesa veniva previsto un tetto massimo di 10.000 euro, in aggiunta ai 96.000 euro stabiliti come tetto massimo per la detrazione per gli interventi di ristrutturazione. Con la Legge di Stabilità 2014, approvata il 23 dicembre 2013, l’agevolazione è stata confermata per “le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro”. Tuttavia veniva anche chiarito che “Le spese di cui al presente comma non possono essere superiori a quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione di cui al comma 1”. Tale disposizione ha avuto un iter alquanto travagliato, essendo stata prima rettificata [3] sopprimendo la limitazione relativa alle spese per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici che non avrebbero potuto essere superiori a quella relativa alle spese propriamente “edili”, e poi confermata dalla mancata conversione in legge del Decreto che dava queste indicazioni.

Il limite di spesa

Dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2015 alla luce della Legge di Stabilità 2015: Euro 10.000 qualsiasi sia la spesa sostenuta per la ristrutturazione

La norma limitativa pareva poi essere stata eliminata definitivamente con il cosiddetto “DL Casa”, nella cui bozza era stata inserita una disposizione di principio in base alla quale le detrazioni per i mobili e i grandi elettrodomestici sarebbero spettate sulla base di una spesa massima complessiva di 10.000 euro, anche se superiore a quelle sostenute per i lavori di recupero edilizio. Tale disposizione però non era presente nella versione definitiva del Decreto Legge “Casa” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 2014. A questa tormentata vicenda ha posto fine la conversione in legge del citato decreto operata dalla Legge 23 maggio 2014 n. 80 [4]. Analogamente la Legge di Stabilità 2015 ha prorogato l’agevolazione in parola senza apportare nessuna modifica all’impianto normativo preesistente e confermando che la detrazione di imposta relativa agli acquisti di elettrodomestici e mobilia è slegata dall’ammontare economico dei lavori edili relativi all’intervento di recupero edilizio presupposto della possibilità di adire al provvedimento agevolativo. In sostanza, la disposizione attualmente in vigore prevede che la possibilità di operare la detrazione IRPEF in riferimento alle spese finalizzate all’acquisto dei mobili sia prorogata di un anno, sino al 31 dicembre 2015, e che l’importo pagato per tali acquisti è indipendente da quello delle spese relative ai lavori edili. Ad esempio in caso di spese di recupero pari a 4.000 euro, il limite massimo delle spese per i mobili può anche essere di 5.000 euro (somma che rappresenta il massimo detraibile: 50% di 10.000 euro).

Quali mobili possono essere acquistati con l’agevolazione

Il bonus mobili può essere richiesto da qualunque contribuente stia eseguendo dei lavori di ristrutturazione rientranti tra quelli che sono ammessi a godere della detrazione del 50%, ma non è necessario che sussista una correlazione tra gli interventi di recupero effettuati ed i mobili acquistati. È sufficiente che sia in corso l’agevolazione. In sostanza, ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Circolare 18 settembre 2013 n. 29, il collegamento richiesto dalla norma tra acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici e arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione deve sussistere tenendo conto dell’immobile nel suo complesso e non del singolo ambiente dell’immobile stesso.

I soggetti interessati

La Legge di Stabilità 2014 ha stabilito che la detrazione IRPEF al 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici è fruibile solo dai proprietari o titolari di un diritto reale sull’abitazione, ovvero chi gode del diritto di usufrutto, uso, abitazione e superficie sull’unità immobiliare su cui si applicano gli interventi di restauro, risanamento e ristrutturazione.

Quindi l’acquisto è agevolabile anche se i beni sono destinati all’arredo di un ambiente diverso da quelli oggetto di interventi edilizi, purché l’immobile sia comunque oggetto degli interventi che danno diritto all’agevolazione (“Il collegamento richiesto dalla norma tra acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici e arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione deve sussistere tenendo conto dell’immobile nel suo complesso e non del singolo ambiente dell’immobile stesso. In altri termini, l’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se detti beni siano destinati all’arredo di un ambiente diverso da quelli oggetto di interventi edilizi, purché l’immobile sia comunque oggetto degli interventi edilizi”).

I presupposti per la detrazione

Per avere la detrazione è indispensabile realizzare un intervento di manutenzione ordinaria (solo sulle parti comuni di condomini), manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, recupero o restauro conservativo sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici residenziali. Occorre, inoltre, che le spese per questi interventi di recupero edilizio siano sostenute a partire dal 26 giugno 2012

In questo ambito [5] possono essere agevolabili gli acquisti di letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto dell’intervento di ristrutturazione. Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché degli altri complementi di arredo (“Rientrano tra i “mobili” agevolabili, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo”).

Quali sono gli elettrodomestici agevolabili

Così come precisato dall’Agenzia delle Entrate, per quanto riguarda l’individuazione dei grandi elettrodomestici [6] rientrano nei grandi elettrodomestici, a titolo esemplificativo: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento. Inoltre, la disposizione limita il beneficio all’acquisto delle tipologie dotate di etichetta energetica di classe A+ o superiore, A o superiore per i forni, se per quelle tipologie è obbligatoria l’etichetta energetica. L’acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo se per quella tipologia non sia ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica. In tutti i casi l’acquisto deve essere preceduto dall’avvio dei lavori di ristrutturazioni ma, come chiarito dalla circolare, le spese per i mobili possono essere sostenute anche prima di quelle per la ristrutturazione. In altri termini fa testo solo la data di inizio dei lavori che deve essere anteriore a quella di pagamento degli arredi e che va attestata con le abilitazioni amministrative o comunicazioni necessarie per la tipologia di interventi da effettuare, oppure, in caso di lavori per i quali non siano necessarie, con un’autocertificazione.

Quali sono i beni agevolabili

La detrazione compete per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2015 per l’acquisto di mobili quali letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone e credenze, materassi, apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto dei lavori di recupero.

Va poi precisato che, sebbene la disposizione in esame non lo preveda espressamente, possono essere agevolate solo le spese sostenute per gli acquisti di mobili o grandi elettrodomestici nuovi. Tale requisito deve ritenersi come implicito nella ratio della disposizione, diretta a stimolare il settore produttivo di riferimento, effetto non ottenibile se fossero agevolate le spese sostenute per gli acquisti di mobili o grandi elettrodomestici usati. Lo stesso, peraltro, per i mobili. Sono ammesse all’agevolazione anche le spese di trasporto e montaggio, anche se pagate a parte, purché il pagamento sia effettuato con le modalità previste che, data la natura dei beni agevolati ed il frequente utilizzo di metodi di pagamenti alternativi al contante ma non bancari, non comprendono più solo il bonifico. Per usufruire del bonus in parola, infatti, l’Agenzia riconosce la possibilità di ottenere l’agevolazione non solo per i pagamenti effettuati con bonifico ma anche in caso di pagamenti effettuati con carte di credito o bancomat, a fronte, ovviamente, di regolare fattura. Nel caso il contribuente decida di servirsi comunque del bonifico bancario è possibile utilizzare il modello standard previsto per le ristrutturazioni, anche per quel che riguarda l’indicazione dei riferimenti di legge.

I beni agevolabili

Grandi elettrodomestici di classe A+ o superiore, A o superiore per i forni ossia:

– frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura

– stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche

– forni a microonde

– apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici,ventilatori elettrici e apparecchi per il condizionamento

Quali sono i lavori di ristrutturazione che danno diritto allo sconto d’imposta

I lavori di recupero edilizio (manutenzione ordinaria – solo sulle parti comuni degli immobili residenziali costituiti in condominio – manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, recupero e restauro conservativo) che danno diritto alle agevolazioni fiscali [7] sono i seguenti:

In estrema sintesi sono interventi agevolabili quelli che rientrano nelle seguenti categorie:

manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia sulle singole unità immobiliari.

manutenzione straordinaria (ad esempio ristrutturazione del bagno, sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso, realizzazione di recinzioni esterne);

restauro e risanamento conservativo effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali (ad esempio l’adeguamento delle altezze del solaio);

ristrutturazione edilizia sulle singole unità immobiliari (ad esempio apertura di nuove porte o finestre oppure la realizzazione di una mansarda o di un balcone oppure la trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda);

– interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, sempre che sia stato dichiarato lo stato d’emergenza;

– interventi di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile. Ne consegue che, ad esempio, una giovane coppia che compra un appartamento ristrutturato da una cooperativa può usufruire del bonus mobili per l’arredamento del medesimo.

Gli adempimenti a carico del beneficiario

Il bonus mobili è ancorato agli interventi per il recupero del patrimonio edilizio e pertanto valgono le stesse regole ossia è necessario eseguire i pagamenti con bonifico bancario o postale che deve contenere:

– la causale

– il Codice Fiscale del beneficiario

– il codice fiscale del soggetto a cui è indirizzato il bonifico

È consentito effettuare il pagamento degli acquisti di mobili o di grandi elettrodomestici anche mediante carte di credito o carte di debito

CASI PRATICI

Su quale arco temporale è valida l’agevolazione fiscale del “Bonus Mobili”?

Le spese per grandi elettrodomestici (attenzione che nel caso dei frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie affinché l’acquisto sia agevolabile devono collocarsi in categoria energetica A+ mentre per i forni è sufficiente la categoria energetica A) arredi, apparecchi di illuminazione, materassi, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, eccetera devono essere sostenute nel periodo compreso tra il 6 giugno 2013 ed il 31 dicembre 2015. Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni, di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo

In quale periodo devono essere stati effettuati i lavori di recupero del patrimonio edilizio necessari per poter fruire dell’agevolazione del “Bonus Mobili”?

L’agevolazione è entrata in vigore a partire dal 6 giugno 2013 ed ha validità sino al 31 dicembre 2015. Va tenuto conto che il provvedimento agevolativo in materia di grandi elettrodomestici e mobili è collegato a quello relativo alle agevolazioni per gli interventi di recupero del patrimonio immobiliare residenziale esistente (nel senso che è necessario avere effettuato interventi di recupero agevolati per poter usufruire della detrazione per l’acquisto di elettrodomestici e mobili). La data a partire dalla quale devono essere stata posti in essere i lavori di recupero che autorizzano la detrazione per l’acquisto di mobili è il 26 giugno 2012. Per ottenere il bonus è tuttavia necessario che la data dell’inizio dei lavori di ristrutturazione preceda quella in cui si acquistano i beni. Non è fondamentale, invece, che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’immobile. Per quanto riguarda l’individuazione del momento di effettuazione dei pagamenti relativi all’acquisto dei mobili è importante tenere presente che per il provvedimento in parola vige il principio di cassa ovvero quello in cui viene effettivamente effettuato il pagamento che deve ricadere all’interno della data del 31 dicembre 2015 a prescindere dal momento della consegna dei beni acquistati.

La data di inizio dei lavori di recupero del patrimonio edilizio deve essere antecedente quella di acquisto degli arredi?

Sì. La stessa Agenzia delle Entrate è intervenuta in materia sottolineando che per ottenere il bonus è necessario che la data dell’inizio dei lavori di ristrutturazione preceda quella in cui si acquistano i beni. Non è fondamentale, invece, che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’immobile. La data di avvio dei lavori può essere dimostrata da eventuali abilitazioni amministrative, dalla comunicazione preventiva all’Asl, se è obbligatoria. Per gli interventi che non necessitano di comunicazioni o titoli abilitativi, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Quali sono i beni che possono godere dell’agevolazione “Bonus Mobili”?

Può godere dell’agevolazione in parola (consistente nella detraibilità dall’IRPEF dovuta dal contribuente del 50% di quanto speso calcolato su di un monte massimo di 10.000 euro e spalmata in dieci rate annue di pari importo) l’acquisto di mobili nuovi di tutte le tipologie, quali a titolo esemplificativo letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, cucine, mobili per bagno, arredi per esterno etc…sono inoltre agevolabili gli acquisti di apparecchi per illuminazione (a titolo di esempio, lampade, lampadari, appliques…) e di materassi. Rientrano nelle possibilità di agevolazione anche gli acquisti di grandi elettrodomestici nuovi di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni.

I mobili su misura godono dell’agevolazione “Bonus Mobili”?

Sì. rientrano nelle possibilità di agevolazione anche i mobili realizzati su misura nonché quelli acquistati all’estero ed attraverso vendite a distanza (ad esempio se acquistati su Internet) è sufficiente che il pagamento avvenga mediante una delle metodologie accetta dall’Agenzia delle Entrate ovvero assegno bancario o postale “parlante” (deve riportare l’indicazione della norma di legge di riferimento che istituisce l’agevolazione, il codice fiscale di chi lo emette e del beneficiario – normalmente le banche si sono dotate di moduli appositi) oppure con carta di credito o di debito (bancomat o carte prepagate).

I mobili usati o di antiquariato godono dell’agevolazione “Bonus Mobili”?

No, i mobili usati o di antiquariato non sono agevolabili. L’agevolazione cita chiaramente la necessità di acquistare mobili nuovi.

La sostituzione di una parte usurata di un mobile autorizza ad usufruire del “Bonus Mobili”?

No, l’intervento non è agevolabile. L’agevolazione spetta solo nel caso di acquisto di mobili o elettrodomestici nuovi. Non viene agevolato nemmeno l’acquisto di mobili, ancorché nuovi, da soggetti privati essendo richieste, tra la documentazione da conservare ed esibire a fronte di eventuale attività di verifica e controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate, le fatture di acquisto.

Quali beni sono esclusi dal Bonus Mobili?

Non consentono di usufruire dell’agevolazione per l’acquisto di elettrodomestici e mobilia gli acquisti di porte, di pavimentazioni, di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo (tappeti, tessili per la casa, cornici, oggettistica etc…). Sono esclusi dall’agevolabilità anche gli acquisti di televisori, stereo ed accessori nonché di computer. Ovviamente sono esclusi anche i grandi elettrodomestici, di classe energetica inferiore alla A+ nonché A per i forni.

Il trasporto ed il montaggio di arredi ed elettrodomestici è agevolabile dal Bonus Mobili?

Sì, nell’importo delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati. Ciò che conta è che anche tali spese siano sostenute con le stesse modalità di pagamento previste per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici.

L’acquisto di arredi o elettrodomestici all’estero è agevolabile?

Le spese sostenute per l’acquisto di elettrodomestici e mobilia all’estero è certamente agevolabile. Le spese dovranno essere comunque certificate attraverso opportuna documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione, di pagamento tramite carta di credito o bancomat, documentazione di addebito su conto corrente), così come le fatture di acquisto dei beni con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti. Se il destinatario del bonifico è un soggetto non residente e non dispone di un conto corrente italiano, il pagamento dovrà essere eseguito attraverso un ordinario bonifico internazionale (bancario o postale) e dovrà riportare il codice fiscale del beneficiario del Bonus Mobili, la causale del versamento e il codice identificativo del fornitore, eventualmente attribuito dal paese estero. La ricevuta del bonifico dovrà essere conservata unitamente agli altri documenti richiesti, per essere esibita in sede di controllo.

Come devo essere pagati gli arredi affinché sia possibile riconoscere il “Bonus Mobili”?

Con il bonifico “parlante” oppure, come da recente chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, saranno accettati anche pagamenti effettuati con Carta di Credito o Bancomat. Il bonifico è detto “parlante” quando evidenzia la normativa di riferimento quale causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il codice fiscale o il numero di partita iva del fornitore.

È possibile pagare almeno in parte con assegni oppure in contanti?

No, gli acquisti pagati in questo modo non potranno godere dell’agevolazione “Bonus Mobili”.

Sono stati acquistati arredi il cui pagamento sta avvenendo a rate. Sussiste il diritto al “Bonus Mobili”?

Se la finanziaria paga interamente con bonifico il venditore, riportando gli elementi obbligatori del bonifico parlante, è possibile godere dell’agevolazione anche del “Bonus Mobili” così come delle agevolazioni per le ristrutturazioni nel caso in cui il contribuente si sia finanziato attraverso un mutuo. L’Agenzia delle Entrate conferma tale possibilità, specificando che il contribuente potrà godere dell’incentivo “Bonus Mobili” nel momento in cui la finanziaria che ha concesso il finanziamento, paghi il corrispettivo al fornitore degli arredi con un bonifico bancario o postale recante tutti i dati previsti dalle disposizioni di riferimento (bonifico cosiddetto “parlante”) in modo da consentire alle banche o a Poste Italiane di operare la ritenuta dell’8% prevista dalla legge.
Il contribuente dovrà avere copia di tale bonifico, a riprova dell’avvenuto pagamento.

Nel caso di pagamento con carta di credito o bancomat, quali documenti sono necessari per ottenere il “Bonus Mobili”?

In caso di pagamento con carta di credito o bancomat, occorre farsi rilasciare scontrino fiscale riportante l’indicazione della natura, qualità e quantità del bene acquistato e, preferibilmente, il codice fiscale dell’acquirente. Saranno comunque considerati validi ai fini dell’ottenimento del “Bonus Mobili” anche gli scontrini fiscali senza il codice fiscale dell’acquirente, purché riportanti i dati dell’esercente e natura qualità e quantità dei beni acquistati.

Acquistando arredi per una casa di nuova costruzione, si matura il diritto ad usufruire del “Bonus Mobili”?

No, in quanto non viene rispettata la condizione fondamentale manca il rispetto del vincolo fonda mentale costituito dalla ristrutturazione edilizia.

Facendo eseguire lavori in casa per il miglioramento delle prestazione energetiche (detrazione fiscale del 65%) si ha diritto ad usufruire del Bonus Mobili?

No, con questo tipo di agevolazione non è consentito accedere al “Bonus Mobili”. Anche se l’Agenzia delle Entrate considera assimilabili ad interventi di manutenzione straordinaria anche gli interventi di carattere innovativo “di natura edilizia od impiantistica finalizzati a mantenere in efficienza ed adeguare all’uso corrente l’edificio e le singole unità immobiliari resta in ogni caso inteso che gli interventi finalizzati al risparmio energetico, che beneficiano della maggiore detrazione del 65%, non possono costituire presupposto per fruire della detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici”

Se si installano sistemi finalizzati all’incremento della sicurezza domestica, come allarmi, porte blindate, grate alle finestre, spioncini alla porta di ingresso, sensori di movimento, di vetri anti-infortunio, corrimani etc…): si ha diritto a godere del “Bonus Mobili”?

No. Alla luce delle restrittive indicazioni emanate dall’Agenzia delle Entrate tali interventi non rientrano in quelli agevolabili.

Ritinteggiato le pareti di casa si ha diritto al “Bonus Mobili”?

No, gli interventi di ritinteggiatura delle pareti interne dell’alloggio costituiscono lavori di ordinaria manutenzione e quindi non rientrano tra quelli che danno diritto al Bonus Mobili per godere del quale devono essere effettuati almeno interventi di manutenzione straordinaria (peraltro i lavori di ritinteggiatura delle pareti interne dell’immobile di proprietà non danno nemmeno diritto ad usufruire del bonus IRPEF per i lavori di recupero edilizio)

19) Se si provvede alla sostituzione dei sanitari si ha diritto ad usufruire del “Bonus Mobili”?

No, se l’intervento è consistito nella mera sostituzione di sanitari usati con sanitari nuovi in quanto l’intervento concretizza il caso di manutenzione straordinaria. Sì, se la sostituzione è stata effettuata nell’ambito di interventi consistenti anche nel rifacimento degli impianti.

Sono stati rifatto i pavimenti dell’alloggio. Si ha diritto al “Bonus Mobili”?

No, se è trattato di una mera sostituzione di pavimenti usati con pavimenti nuovi in quanto tali lavori configurato una mera manutenzione ordinaria. Sì, se la sostituzione è stata effettuata nell’ambito di un più ampio intervento di ristrutturazione comprendente anche il rifacimento degli impianti elettrico, idrico, di riscaldamento o del gas (peraltro la semplice sostituzione dei pavimenti non permette nemmeno di usufruire delle agevolazioni per gli interventi di recupero edilizio)

Si sono sostituiti gli infissi esterni, i serramenti o le persiane con altri aventi caratteristiche migliorative: si ha diritto al “Bonus Mobili”?

Sì, tali interventi rientrano tra quelli agevolabili in quanto costituiscono manutenzione straordinaria se la sostituzione avviene con altri del medesimo tipo o ristrutturazione edilizia se i serramenti in sostituzione sono di tipologia diversa rispetto a quelli che sono stati sostituiti.

Realizzando un box pertinenziale ad un immobile residenziale si ha diritto al Bonus Mobili?

No, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale intervento non rientra tra quelli in conseguenza dei quali si può godere delle agevolazioni in quanto la fruizione delle stesse è condizionata alla realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria (esclusivamente nel caso di interventi sulle parti comuni di edifici prevalentemente residenziali), manutenzione straordinaria (su ogni tipo di immobile ad uso (prevalentemente se si tratta di condomini) residenziale, ristrutturazione edilizia, recupero e restauro conservativo. La realizzazione di un garage pertinenziale realizza un intervento di nuova costruzione e pertanto, pur essendo di per sé agevolato ai fini IRPEF non consente di anche dell’agevolazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.

Un condominio ha eseguito lavori di recupero delle parti comuni, che sono stati pagati pro-quota secondo i millesimi da tutti i condomini: il singolo condomino ha diritto al “Bonus Mobili” per gli arredi acquistati per la propria unità immobiliare?

No, le spese per manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia eseguiti su parti comuni danno diritto all’agevolazione, pro-quota, ai singoli proprietari solo per i mobili destinati all’arredo di tali parti comuni, quali – a mero titolo di esempio – arredo dell’alloggio del portiere, illuminazione degli spazi comuni, arredi di sale condominiali, arredi per i locali lavanderia.

Un condominio ha eseguito interventi di manutenzione ordinaria delle parti comuni, che sono stati pagati pro-quota millesimale da tutti i condomini. Lo stesso condominio deve ora provvedere all’acquisto di arredi o apparecchi di illuminazione per le parti comuni (sale condominiali, locali lavanderie, alloggio del portiere, illuminazione scale etc…). I condomini hanno diritto al “Bonus Mobili”?

Sì, nel caso di lavori di ordinaria manutenzione effettuati sulle parti comuni del condominio è possibile godere dell’agevolazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. L’agevolazione, del controvalore di 10.000 euro da detrarsi dalle dichiarazione dei redditi dei condomini sarà ripartita pro-quota millesimale su ciascuna unità immobiliare facente parte del condominio a patto che le spese siano effettivamente state finalizzate per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici installati nelle parti comuni del condominio anche se non sono state quelle direttamente oggetto dei lavori di manutenzione. In considerazione del fatto che l’alloggio del portiere viene considerato parte comune anche i mobili ivi collocati potranno godere dell’agevolazione. Valgono per la fattispecie in esame le medesime altre condizioni che devono essere rispettate nel caso dei mobili da collocare all’interno di singoli alloggi oggetto di interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, recupero o restauro conservativo, ovvero devono essere state sostenute con mezzi tracciabili (bonifici bancari o postali parlanti), cui, nel caso di specie si aggiungono anche carte di credito e di debito e devono essere contabilizzate con il criterio di cassa (la detrazione sarà usufruita a partire dalla dichiarazione dei redditi dell’anno in cui sono stati eseguiti i bonifici o i pagamenti).

Un contribuente che ha già usufruito delle detrazioni IRPEF previste per gli interventi di recupero di immobili residenziali può utilizzare le detrazioni previste per agevolare l’acquisto di mobili?

La risposta al quesito è affermativa. Le agevolazioni per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici sono state confermato, per un altro anno. In proposito, tuttavia, facendo riferimento a quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, è opportuno sottolineare come solo alcuni lavori siano ricompresi nel perimetro di applicazione del beneficio e precisamente:

– interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria,

– interventi di restauro e risanamento conservativo,

– interventi di ristrutturazione edilizia

– interventi di ricostruzione o ripristino dell’immobile a seguito di eventi calamitosi.

Da quanto sopra esposto deriva che qualunque intervento che non rientri in questa ristretta classificazione, pur avendo diritto di per sé alla detrazione ai fini IRPEF del 50% sulle spese di realizzazione, non dà comunque diritto all’ulteriore sconto sull’arredo. Per il resto, tornando la quesito posto, sono confermate tutte le precedenti condizioni. Il bonus ha quindi un importo complessivo di 10.000 euro per immobile oggetto degli interventi di cui sopra e può essere riconosciuto, a prescindere dall’importo dei costi sostenuti per l’esecuzione dei lavori di recupero, a tutti coloro che godono della detrazione per ristrutturazione.

Note

[1] Così come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettere a), b) c), d) del DPR 380/2001 (TU Edilizia)

[2] Decreto Legge n. 63/2013, convertito in Legge 90/2013

[3] Dall’articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 30 dicembre 2013, n. 151 (“Disposizioni di carattere finanziario urgenti”, pubblicato nella G.U. n. 304 del 30 dicembre 2013)

[4] Che all’articolo 7, comma 2-ter stabiliva testualmente che “Per il periodo dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di cui all’articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono computate, ai fini della fruizione della detrazione di imposta, indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui all’articolo 16, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 63 del 2013”.

[5] Così come precisa la Circolare 29/2013 dell’Agenzia delle Entrate

[6] In assenza di diverse indicazioni nella disposizione agevolativa, costituisce utile riferimento l’elenco di cui all’allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151

[7] In base a quanto stabilito nel Decreto Legge 63/2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 90/2013

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