sabato 3 ottobre 2015

Tassa rifiuti: illegittimo l’avviso di accertamento senza contraddittorio

 

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Se le superfici imponibili dichiarate non corrispondono a quelle risultanti dagli atti catastali, il Comune è tenuto ad effettuare i dovuti controlli e instaurare il contraddittorio con il contribuente prima di notificare l’avviso di accertamento.

L’avviso di accertamento per il pagamento della tassa rifiuti (oggi Tari) è illegittimo quando viene redatto d’ufficio sulla sola base dello scostamento tra la superficie dichiarata dell’unità abitativa e quella risultante dalle planimetrie catastali. È necessario l’accesso del Comune ai locali tassabili al fine di verificare la superficie effettiva dell’unità abitativa ed escludere le possibili aree non soggette all’imposta.

La verifica sul posto tramite accesso all’unità abitativa del contribuente consente, da un lato, di individuare correttamente le aree che, in quanto potenzialmente idonee a produrre rifiuti, sono soggette a tassazione. Dall’atro lato essa, comportando la redazione di un processo verbale di constatazione che deve essere consegnato al contribuente, permette a quest’ultimo di verificare i dati accertati e di segnalare entro sessanta giorni eventuali irregolarità, richieste e osservazioni.

È quanto affermato da una recente sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Molise [1], secondo la quale, anche in materia di tassazione sui rifiuti urbani, la Pubblica Amministrazione deve instaurare il contraddittorio con il contribuente, in modo da verificare con un margine di correttezza più elevato i dati della base imponibile prima di emettere i relativi avvisi di accertamento. La vicenda si riferisce alla Tarsu, ma può ben essere estesa alla attuale Tari.

Ai fini dell’applicazione della imposta sui rifiuti, rileva l’idoneità dei locali e delle aree scoperte a produrre rifiuti solidi urbani. In particolare, la tariffa, riferita ad una categoria omogenea di utenti, risulta dalla moltiplicazione del costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

Si deve tener conto solo della capacità dei locali tassabili di produrre rifiuti e non della loro redditività [2].

Difatti, proprio in base a tale criterio, la legge [3] individua espressamente, tra i locali e le aree non soggette alla tassa, quelli che non sono idonei a produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno (qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione).

Il presupposto della Tarsu è la presenza di rifiuti da smaltire e tutti gli immobili sono astrattamente idonei a produrli per via dello svolgimento di attività più o meno frequenti da parte dell’uomo che possiede o detiene tali immobili [4].

Occorre tuttavia una verifica concreta sulla superficie dei locali e aree della singola unità immobiliare ai fini del computo della tassa applicabile.

A questo proposito la legge [5] prevede dei poteri istruttori in capo ai Comuni i quali, ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d’ufficio, possono rivolgere al contribuente un invito motivato ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, e a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti.

In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle suddette richieste, gli agenti polizia urbana o i dipendenti dell’ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici.

Solo in caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l’accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici.

Proprio in base a tali disposizioni normative, secondo i giudici di Campobasso, il Comune, in caso di discordanze tra i dati dichiarati dal contribuente e quelli risultanti dal catasto, dovrebbe utilizzare gli strumenti di controllo predisposti (richiesta dati e accesso ai locali) e verificare, in contraddittorio con il contribuente, le superfici imponibili e la destinazione d’uso dei locali dell’immobile.

In mancanza di tali controlli, l’avviso di accertamento Tari/Tarsu è illegittimo per due motivi. Il primo è che esso non si basa su dati effettivi in quanto, in assenza di controllo, le superfici imponibili sono potenzialmente errate.

Il secondo motivo riguarda la violazione del contraddittorio [6] poiché la mancata redazione del processo verbale di constatazione comporta l’impossibilità per il contribuente di presentare osservazioni e ridiscutere così la bontà dei dati accertati prima dell’emissione dell’avviso di accertamento.