domenica 18 ottobre 2015

L’amministratore di condominio dura in carica due anni

 

Condominio la causa per rivendicare gli spazi comuni puo farla amministratore

Rinnovo tacito dell’incarico all’amministratore solo dopo il primo anno; al secondo scatta l’obbligo di inserimento della discussione all’ordine del giorno.

L’amministratore di condominio dura in carica due anni salvo che intervenga la disdetta dell’assemblea. A chiarire l’importante punto nella dinamica dell’incarico conferito al “capo condomino” è il Tribunale di Milano [1] con una recente ordinanza che interpreta la regola alla luce della recente riforma del condominio.

La vecchia norma stabiliva la durata di un anno dell’incarico dell’amministratore di condominio, mentre il nuovo testo parla di incarico “con durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata”.

Secondo alcuni l’interpretazione corretta sarebbe quella di imporre, all’amministratore, ogni anno, di portare all’ordine del giorno la sua riconferma, con obbligo di ridiscuterne quindi la nomina in assemblea ad ogni scadere dei 365 giorni.

Secondo altri, invece, la nomina rimane senza limiti sino a revoca espressa: in pratica si avrebbe un rinnovo tacito alla fine di ogni anno (come succede, per esempio, con i contratti di telefonia mobile).

La soluzione offerta dal Tribunale di Milano è a metà tra le due tesi. In buona sostanza, solo dopo il primo anno vi sarebbe un rinnovo tacito, senza bisogno di conferma espressa da parte dell’assemblea. Per cui, allo scadere del primo anno di durata, l’amministratore non ha l’obbligo di inserire, all’ordine del giorno dell’assemblea, l’argomento della sua nomina. Ma allo scadere del secondo anno, la nomina dell’amministratore dovrà essere oggetto dell’ordine del giorno da discutere in assemblea.

Si tratterebbe, quindi, di un mandato che prevede solo un rinnovo tacito: quello tra il primo e il secondo anno. Dopo due anni, invece, l’incarico cessa automaticamente e se il condominio non vuol rimanere senza amministratore dovrà necessariamente deliberare la nomina di uno nuovo o, ovviamente, la riconferma del vecchio.
Il provvedimento incide su uno degli snodi della riforma e ha inoltre il pregio di chiarire molti dubbi.

Note

[1] Trib. Milano ord. del 7.10.2015.