domenica 18 ottobre 2015

Quale detrazione fiscale per l’acquisto di condizionatori?

 

Condizionatore e impianti caldo freddo norme per installazione

Nel mio appartamento sto svolgendo lavori di ristrutturazione edilizia con l’agevolazione fiscale del 50%: per l’installazione dei condizionatori nello stesso immobile a pompa di calore (di classe A+, fissi a parete), posso usufruire del bonus mobili?

Il bonus mobili non è applicabile ai condizionatori; per essi, tuttavia, è sempre possibile fruire – purché si tratti di condizionatori a pompa di calore – della detrazione del 50%. L’installazione di un nuovo condizionatore, o sostituzione di quello vecchio con uno a pompa di calore (e non solo per il raffreddamento), fruisce della detrazione del 50 per cento per le ristrutturazioni edilizie [1], relativamente alle opere finalizzate al risparmio energetico. Il 50 per cento, infatti, si rende applicabile anche agli interventi di risparmio energetico, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego di fonti rinnovabili di energia, e anche in assenza di opere edilizie.

Nel caso, invece, in cui il condizionatore sia senza pompa di calore, la detrazione non si applica.

Per fruire della detrazione fiscale del 50% sul condizionatore a pompa di calore, è sufficiente pagare le fatture con bonifico bancario o postale “parlante”.
Quanto all’IVA per l’acquisto dei condizionatori essa è fissata al 10%, ma unicamente nel caso in cui il venditore fornisca anche la manodopera per l’installazione (ossia la posa in opera). Invece, per quanto riguarda il trasporto del condizionatore l’Iva è soggetta all’aliquota ordinaria del 22%.

In caso di fornitura con posa in opera di beni significativi, tra i quali rientra anche il condizionatore [2], l’aliquota agevolata al 10% [3] può essere fruita soltanto fino a concorrenza del valore della manodopera e degli altri materiali impiegati nell’esecuzione dei lavori (intendendo per tale il corrispettivo chiesto per l’installazione, comprensivo anche delle materie prime impiegate [4]), mentre l’eventuale parte eccedente dev’essere assoggettata all’aliquota ordinaria del 22%.

Viceversa, se il valore della manodopera e degli altri materiali è superiore al valore dei condizionatori, l’Iva al 10% si applica sull’intero corrispettivo.

Note

[1] Art. 16–bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 47, della legge 190/2014.

[2] Dm 29 dicembre 1999.

[3] Art. 2, comma 11, della legge 191/2009

[4] Ag. Entrate circolare 71/E/2000.