domenica 18 ottobre 2015

Tettoia: necessario il permesso a costruire

 

Tettoia- obbligatorio il permesso a costruire altrimenti reato

La differenza tra tettoria e pergolato che non aumenta l’abitabilità dell’immobile: il permesso a costruire e il sopralluogo della Polizia Municipale.

Per la realizzazione di una tettoia di non piccole dimensioni è necessario il permesso di costruire in quanto questa determina un ampliamento dell’edificio. Lo ha chiarito il Tribunale di Bari in una recente sentenza [1].

La vicenda

La vicenda attiene alla realizzazione di una tettoia in legno, con pilatri, travi e copertura in doghe a falde inclinate (la dimensione era di 6,40×7,30 con altezza media di 2,90 metri); l’opera era stata rilevata dal Comando di Polizia Municipale a seguito di un sopralluogo. Così, nei confronti del proprietario del manufatto, era stato emesso un decreto penale di condanna contro cui questi aveva presentato opposizione.

La sentenza

Nella sentenza viene chiarita la distinzione tra tettoria (per la quale è necessario il permesso a costruire) e pergolato.

Quanto al pergolato, esso presenta una struttura aperta sia nei lati esterni che nella parte superiore ed è destinato a creare ombra. La tettoria, invece, può essere utilizzata anche come riparo poiché la parte superiore risulta coperta e, pertanto, aumenta l’abitabilità dell’immobile.

La Cassazione [2] ha più volte chiarito che, per la realizzazione di una tettoia di non modeste dimensioni, occorre il permesso di costruire.

Infatti, a differenza del pergolato, che costituisce una struttura aperta sia nei lati esterni che nella parte superiore ed è destinato solo a creare ombra, la tettoia può essere utilizzata come riparo e perciò aumenta l’abitabilità dell’immobile. Essa infatti costituisce parte integrante dell’edificio (del quale è ampliamento) e non può essere qualificata né come un semplice intervento di manutenzione straordinaria, né come una pertinenza [3]. Difatti:

– l’intervento di manutenzione straordinaria è finalizzato al recupero di un edificio preesistente e non ne modifica né la sagoma né la superficie utilizzabile;

– dall’altro lato, invece, la pertinenza, ha peculiarità specifiche nell’ambito urbanistico: deve trattarsi invero, di un’opera che abbia comunque una propria individualità fisica ed una propria conformazione strutturale, finalizzata ad un’oggettiva esigenza dell’edificio principale, funzionalmente ed oggettivamente inserita al servizio dello stesso [4]; in altre parole, pur essendo destinata a servizio ed ornamento di un edificio, deve avere una propria autonomia funzionale e non deve costituire parte integrante dell’edificio al quale accede. Tutte caratteristiche che, invece, la tettoia non ha.

Note

[1] Trib. Bari sent. n. 1207/2015 del 27.03.2015.

[2] Cass. sent. n. 19973/2008.

[3] Cass. sent. n. 40843/2005.

[4] Cass. sent. n. 5331/1992; n. 4134/1998.