domenica 2 agosto 2015

Entrate: gli immobili crescono dello 0,7% nel 2014. E il valore catastale sale dell’1,5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cresce il patrimonio immobiliare italiano. Per numero di unità ma anche per valore catastale. In sostanza la base sulla quale si pagano le tasse sulla casa aumenta ,mentre proseguono...

Entrate: gli immobili crescono dello 0,7% nel 2014. E il valore catastale sale dell’1,5%
E. Sg.
Thu, 23 Jul 2015 10:56:45 GMT

Si riducono ancora gli spread sui mutui:dimezzato il fisso, -30% per il variabile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La media dei migliori spread per il tasso fisso scende all’1,3% (-47% su base annua). E cala all’1,7% (-30%) anche il differenziale applicato al variabile. Nel primo trimestre i...

Si riducono ancora gli spread sui mutui:dimezzato il fisso, -30% per il variabile
Emiliano Sgambato
Wed, 29 Jul 2015 12:09:59 GMT

Immobiliare turistico: compravendite su del 3,2%, ma prezzi in calo del 5%. Il mare batte la montagna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riprendono le compravendite di case vacanza, soprattutto al mare, ma i prezzi non smettono di scendere. È, in estrema sintesi, il quadro che emerge dall’Osservatorio immobiliare...

Immobiliare turistico: compravendite su del 3,2%, ma prezzi in calo del 5%. Il mare batte la montagna
Emiliano Sgambato
Wed, 29 Jul 2015 13:03:51 GMT

Casa, lavoro, pensioni, risparmio e scuola: dal 3 agosto arriva la guida «Estate con il tuo amico Sole»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quaranta appuntamenti in quattro settimane per impostare un'efficace manutenzione dell'economia quotidiana di famiglie e risparmiatori, in vista della ripresa in settembre. Il Sole 24...

Casa, lavoro, pensioni, risparmio e scuola: dal 3 agosto arriva la guida «Estate con il tuo amico Sole»
Thu, 30 Jul 2015 16:36:16 GMT

50 mq con due camere: idee da copiare per la casa al mare

 

L’appartamento di 50 mq, esclusi i balconi, si trova vicino Pescara ed è così costituito da un soggiorno con zona cottura, inserita in un piccolo vano separato ma a vista che affacciano entrambi su un balcone di 12 mq; una camera matrimoniale ed una cameretta che affacciano entrambi su una balconata di 13 mq. L’appartamento è dotato anche di un ampio solaio ed un box , quest’ultimo utilizzato esclusivamente come lavanderia e parcheggio le bici. L’appartamento si trova all’interno di un piccolo condominio di due piani costruito negli anni 80, a 300 metri dal mare da cui lo separa la pineta Dannunziana. Per lavori effettuati e le scelte d’arredo e delle finiture, la nostra lettrice Tommasina C. ha preso ispirazione proprio da una casa pubblicata su Cose di Casa, che le ha dato lo spunto per dare un look più “stile mare” agli interni, rendendoli più luminosi e in armonia con il contesto degli esterni. È stato chiuso lo spazio di fianco al divano e recuperato in camera da letto, con l’apertura di una porta scorrevole, come sgabuzzino per riporre le cose del mare. Il vecchio pavimento è stato sostituito con uno nuovo in gres effetto legno (Iperceramica); sostituita una porta della zona notte, con una scorrevole per risparmiare spazio. La parete dietro al letto è stata insonorizzata per attutire i rumori provenienti dall’appartamento confinante. Nei bagni sono stati sostituiti tutti gli impianti e spostati, diametralmente, il bidet e la doccia, affinché quest’ultima, fosse molto più grande e funzionale. La doccia, i sanitari, le rubinetterie sono di Leroy Merlin. Entrambi i balconi sono stati ristrutturati interamente. Su quello adiacente le stanze è stato realizzato un divisorio in vetrocemento, di cui si è chiesta al Comune (perché zona soggetta ai Beni ambientali) autorizzazione a costruire.

Clicca sulle immagini per vederle full screen. Sotto alcune immagini commentate

IMG_0035 IMG_0038 IMG_0430 IMG_0425 IMG_0443 IMG_0449 IMG_0450 IMG_0448 IMG_0428 IMG_0814 IMG_0469 IMG_0804 IMG_0439 IMG_0803 IMG_0431 IMG_0433 IMG_0794 IMG_0423 IMG_0452 IMG_0461 IMG_0462 IMG_0465 IMG_0466 IMG_0471 IMG_0766 IMG_0772 IMG_0771 IMG_0773 IMG_0777 IMG_0062 IMG_0455 IMG_0788 IMG_0793 IMG_0810 pianta-mod

IMG_0428

  • Il muro d’ingresso che porta alle stanze, è stato allargato con la rimozione dello stipite e la porta a soffietto e, nonostante sulla parete del bagno sia stata inserita la porta scorrevole di quest’ultimo, l’ingresso appare più ampio e luminoso. • Sopra porta e porta candele in ferro battuto entrambi di Romance Montesilvano; • Tavolo a consolle Maison du Monde e quadretti di Maison du Monde. Il resto è frutto di recupero nel “Mercatino dell’usato tra noi e voi” Milano.

IMG_0431

• Tavolo in vetro e rattan e sedie in ferro sono stati acquistati in un ipermercato Coop

IMG_0462

  • La libreria bianca usata come credenza è di IKEA Quadri  

IMG_0423

  • La parete dell’angolo cottura, in cui sono stati rifatti gli impianti, è stata allargata per rendere il locale più luminoso ed in alto è stata inserita una vecchia trave recuperata.  Sono state sostituite le vecchie piastrelle sul muro con nuove di Iperceramica mod. Batik Deco Cobalto da 10 x 10 cm. È stato sostituito il vecchio pavimento con piastrelle sempre di Iperceramica serie Avenue, effetto listone parquet color tortora da 15 x 60 cm.  

IMG_0794

  • I vasi di vetro esposti, contengono radici e piante essiccate e sono stati recuperati in una erboristeria. 

IMG_0766• Letto Morotti • Tappezzeria Casadeco Nautic NTC di Acquamarina • Cassettiera di Piccoli bigstore (San Giovanni Teatino – Ch)  

La pianta della casa 

pianta-mod

Tutti i lavori di ristrutturazione sono stati effettuati da Impresa Artigiana Palmieri Renato di Montesilvano (palmieri.renato@hotmail.it); lo studio tecnico che si è occupato delle autorizzazioni per alcuni interventi: Geom. Luca Cirone di Montesilvano. 

sabato 1 agosto 2015

Sempre più inquilini danno disdetta per un affitto meno caro. Meno di 1 su 5 se ne va per comprare casa


Martedì, 21 Luglio 2015 08:30 Scritto da 
Sempre più di frequente si lascia un appartamento in affitto per trovare una nuova abitazione da affittare a condizioni migliori. Secondo Solo Affitti oltre il 43% di chi dà disdetta dal contratto di locazione abbandona casa propria per ragioni di carattere abitativo. Molti disdicono l'affitto per fronteggiare la crisi, cercando soluzioni abitative più economiche. Alcuni, invece, avvantaggiandosi dell'ampia offerta di case che la crisi ha prodotto, lasciano il proprio appartamento troppo piccolo o in una zona non di gradimento per una abitazione più comoda, spaziosa o moderna. Analizziamo insieme le motivazioni del recesso dalla locazione e cosa sceglie di fare l'inquilino una volta lasciato l'immobile.


Mille sono le motivazioni per cui un inquilino può decidere, dopo aver alloggiato nel proprio immobile in affitto per un certo –più o meno lungo– periodo di tempo, di dare disdetta dal contratto di locazione.
E proprio la fase del recesso dal contratto è uno degli argomenti più dibattuti su Blogaffitto, con centinaia di domande poste all'esperto di Solo Affitti: dai dubbi sulla legittimità delle motivazioni di disdetta fornite dal conduttore o dal locatore, al mancato pagamento degli ultimi canoni e alla possibilità di sfruttare il deposito cauzionale a copertura degli affitti non pagati, al rispetto dei termini di preavviso da parte dell'inquilino nell'invio della raccomandata, etc.
Utile quindi un'analisi, normativa ma anche statistica, delle cause e delle conseguenze della disdetta dall'affitto.


Cosa prevede la legge riguardo alla facoltà di disdetta da parte dell'inquilino

La Legge 431/1998, all'art. 3 comma 6, stabilisce le condizioni per il recesso dal contratto di locazione da parte dell'inquilino.
In particolare viene stabilito che, dando il dovuto preavviso di 6 mesi (a meno di pattuizioni tra le parti più favorevoli per l'inquilino), il conduttore possa disdire in qualsiasi momento il contratto di locazione "qualora ricorrano gravi motivi".
Cosa si intenda con "gravi motivi" è questione dibattuta e, a dire il vero, piuttosto passibile di interpretazione.

Un classico grave motivo è quello di salute del conduttore o di un suo familiare, o un trasferimento di lavoro. Certamente, l'acquisto di una casa o una convivenza in altro alloggio sono motivazioni significative che il conduttore può portare per richiedere la conclusione del contratto di affitto.
Ma può essere considerato grave motivo anche la perdita del lavoro, o comunque la sopraggiunta maggiore difficoltà a pagare l'affitto per una riduzione del reddito disponibile. Ancora: è un classico grave motivo il deterioramento delle condizioni dell'immobile, a causa dell'insorgere di muffa o umidità sulle pareti, se non addirittura di crepe nei muri (con annesse diatribe tra padrone di casa e inquilino).
Ma anche, perché no?, può essere addotta come grave motivazione l'arrivo sotto casa di un ristorante con i relativi maleodoranti fumi, oppure un bar con gli immancabili schiamazzi o la musica a tutto volume. Oppure, ancora, le liti condominiali, che spesso spingono l'affittuario ad abbandonare l'immobile per non dover più combattere una guerra nei confronti del dirimpettaio o degli altri condomini.

Difficile contestare l'importanza e la gravità per l'inquilino della causa di recesso dal contratto: si tratta, in fondo, di esigenze abitative che coinvolgono la vita quotidiana di ciascuno di noi.


L'analisi delle cause di disdetta: oltre il 40% sono di natura abitativa

Interessante, a tal proposito, una recente analisi condotta tra le proprie agenzie dal franchising immobiliare specializzato nella locazione, Solo Affitti.

07 Sempre più inquilini danno disdetta per un affitto meno caro Meno di 1 su 5 se ne va per comprare casa ALo studio riguarda in primis le cause che spingono l'inquilino ad inviare disdetta dal contratto di locazione. Infatti, al di là delle risoluzioni unilaterali per i classici "motivi personali" (salute, lavoro, trasferimento in casa del coniuge o convivente, etc), c'è oltre un 50% di disdette che derivano da motivazioni o strettamente abitative, oppure per motivi di grave malcontento riconducibili allo stato di degrado dell'immobile o ai rapporti conflittuali con il proprietario o il vicinato.

A farla da padrone (43,7% del totale) sono sicuramente le motivazioni di natura abitativa che spingono l'inquilino a rescindere la locazione in atto.
Le difficoltà economiche che la crisi ha determinato per molte famiglie conduttrici di un appartamento in affitto e l'ampia disponibilità di immobili in affitto dovuta alla stagnazione delle compravendite sono il mix di ingredienti alla base di questo dato.
Perché dietro ad esso stanno, per la gran parte, i moltissimi inquilini che hanno deciso di abbandonare un ormai troppo costoso affitto, scegliendo una nuova abitazione più economica (più piccola, o più decentrata o meno bella). A volte scegliendo nuovamente l'affitto (e sempre più spesso in condivisione, per dividere le spese, se si è single), a volte come ospiti di amici o parenti. Ma vedremo più oltre questo aspetto nel dettaglio.
Evidente l'impatto su questo fenomeno del caro-affitti. Tra le città che hanno registrato i valori più alti di disdette per motivazioni abitative la fanno da padrone tutte le città più costose per gli inquilini (Roma, Firenze, Venezia, Napoli), eccezion fatta per Milano. Dove, evidentemente, il reddito medio di chi va in affitto è più adeguato alle alte pretese del mercato delle locazioni meneghino.

Da tenere in considerazione, però, che parte di questo 43,7% di inquilini non dà disdetta perché subisce la crisi, ma perché la cavalca!
Infatti, chi non ha subito contraccolpi dalla crisi può in realtà sfruttare l'ampia disponibilità di immobili che non hanno trovato collocazione nel mercato delle compravendite per trovare una soluzione più spaziosa, oppure più moderna, a parità di canone di affitto. Sono tanti gli immobili nuovi che le ditte edili avevano preparato per essere vendute ma che, non trovando acquirenti, sono state messe in affitto a copertura dei costi. Sono soluzioni di qualità, recenti e ad elevata efficienza energetica: chi può ha spesso scelto di cogliere l'occasione!


L'analisi delle cause di disdetta: dove l'affitto si risolve per eccessiva conflittualità o per degrado dell'immobile

Meno frequente, ma significativo (6,5%), il caso di disdetta dovuta all'insostenibile conflittualità con il padrone di casa, oppure alle continue liti di vicinato. Chiaro che il fenomeno risulti più elevato ove la vita sia "gomito a gomito" con i vicini: caso frequente quello degli appartamenti condivisi tra studenti universitari e lavoratori. Le città più litigiose sono Catanzaro, Genova, Cagliari e Bologna, dove la componente di studenti universitari è elevata.

Simile la percentuale di disdette dovute a degrado dell'immobile (6,2%), che nuovamente sconta valori anche doppi rispetto alla media nelle città capoluogo sede di atenei. Vince questa triste classifica degli immobili fatiscenti, ammuffiti e degradati la città di Bologna, dove da sempre si riscontra una scarsa attenzione dei proprietari al rinnovo delle abitazioni affittate a studenti. Percentuali alte anche a Catanzaro, Cagliari, Genova e Napoli, a conferma che le disdette siano più frequenti nel mondo della locazione a studenti, o comunque dove la condivisione dell'alloggio con dei coinquilini sia più diffusa.

Insomma: come è vero che vivere con dei coinquilini porta spesso a disdetta per il clima invivibile che può instaurarsi tra i coinquilini, così è vero che, purtroppo, il mercato degli affitti universitari non agevola il miglioramento dello standard qualitativo degli immobili proposti in affitto.


Dopo l'affitto? In 2 casi su 3 si ricorre di nuovo all'affitto. In pochi riescono a comprare

07 Sempre più inquilini danno disdetta per un affitto meno caro Meno di 1 su 5 se ne va per comprare casa BPassiamo al lato destro della nostra infografica. Se limitiamo, nel lato sinistro, lo sguardo a chi dà disdetta dal contratto di locazione per ragioni espressamente abitative, possiamo indagare poi quale sia l'esito della disdetta.
In poche parole: dopo aver abbandonato l'immobile in affitto, che fine fa l'ex inquilino?

Nella gran parte dei casi, rimane inquilino. Infatti, l'analisi ci dice che in oltre 2 casi su 3 (per la precisione, nel 69% dei casi) i conduttori dopo la disdetta si rivolgono nuovamente all'affitto. In un'altra abitazione più economica, per chi deve badare a ridurre il budget e non riesce a rinegoziare il proprio canone (sebbene non sia raro che il proprietario possa concedere una riduzione dell'affitto, come già visto in un articolo di qualche tempo fa), più ampia e moderna per chi invece può permettersi qualcosa di meglio.

Pochi (solo il 18% del totale) gli inquilini che possono "affrancarsi" dalla locazione per andare a vivere in una casa di proprietà. La stretta creditizia sui mutui ha permesso man mano a sempre meno inquilini di realizzare il proprio sogno e comprare casa.
Pare che le cose stiano migliorando, sebbene i segnali di inversione di tendenza sul fronte mutui non sono ancora stabili al punto da poter dire di essere fuori dalla crisi delle compravendite. Finché le politiche creditizie delle banche non diventeranno strutturalmente meno stringenti, rimarranno pochi gli inquilini in grado di passare dall'affitto all'acquisto della propria abitazione.
Bari, Milano e Firenze sono le città dove l'acquisto è stato più accessibile agli inquilini, secondo le statistiche di Solo Affitti.

Significativo, e sicuramente al di sopra di quello che ci si potrebbe aspettare, il numero di inquilini che sfruttano l'ospitalità di amici e parenti. Sia che si tratti di una forma di ospitalità di natura familiare che legata a rapporti di amicizia; tanto che si tratti di un accordo verbale tra le parti, quanto di un contratto di comodato d'uso gratuito vero e proprio; fatto sta che ben il 13% degli inquilini che danno disdetta lo fanno per appoggiarsi in casa di qualcun altro, a titolo di favore.
Per retaggio culturale questo fenomeno risulta particolarmente intenso nelle realtà del centro-sud Italia: Napoli, Cagliari e Bari sono in testa a questa particolare classifica.

sabato 11 luglio 2015

Pignoramento della prima casa: possibile?

 

ipoteca sulla casa la guida

Prima casa non pignorabile solo da Equitalia, mentre lo resta nei confronti delle banche e degli altri creditori privati.

Pignoramento della prima casa, sì o no? Si è riaperto, in questi giorni, il dibattito in Parlamento sulla pignorabilità dell’abitazione principale (o unica) dei debitori in caso di esecuzioni forzate immobiliari. Questo perché alcune forze politiche, in considerazione della crisi economica, hanno richiesto un impegno del Governo ad emanare una legge che vieti, o quanto meno sospenda per un tempo prestabilito (si era parlato di 36 mesi), le procedure espropriative nei confronti dei debitori di banche per mutui ipotecari, quando le condizioni del nucleo familiare non consentano di sostenere la rata. Si è fatto riferimento ai nuclei familiari numerosi in situazione di temporanea insolvenza. L’Esecutivo si è impegnato ad analizzare la proposta, ma non risulta nulla in cantiere allo stato attuale, per cui tutto rimane come prima. Ecco, quindi, allo stato attuale la disciplina sulla possibilità, da parte dei creditori, di pignorare la prima casa.

Se il creditore è Equitalia

In tal caso il pignoramento della prima casa è vietato a condizione che l’immobile:

– sia destinato ad uso abitativo del debitore (e quindi accatastato nella categoria A, escluso A/10);

– il debitore vi risieda anagraficamente;

– non sia “di lusso”: si considera di lusso l’immobile (fra quelli a destinazione abitativa) che sia classificato in catasto nelle categorie A/8 e A/9 [1].

Se il debitore risulta avere altre abitazioni, il pignoramento è possibile solo se il debito con Equitalia supera 120.000 euro.

Un’eventuale azione esecutiva immobiliare in violazione dei suddetti limiti sarebbe illegittima.

Se il creditore è una banca o un altro soggetto privato

In questo caso non vi è alcun limite al pignoramento della prima casa e ben può il creditore procedere all’esecuzione forzata e alla vendita all’asta anche per un debito minimo (non esistono, infatti, limiti minimi per poter procedere all’esecuzione forzata immobiliare).

Non vi sono neanche eccezioni previste se il titolare dell’abitazione, o un familiare convivente, è portatore di handicap o vive in particolari condizioni di disagio fisico o economico.

L’unica novità in materia, a favore del debitore, è stata inserita con la riforma della giustizia di fine 2014 [2]: in pratica, si è previsto che tutte le volte in cui l’immobile, benché messo all’asta in una procedura esecutiva immobiliare, non venga venduto nonostante la ripetizione degli esperimenti, e quindi non sia più possibile “conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo”, il pignoramento immobiliare va chiuso anticipatamente e il debitore torna nella piena disponibilità del bene (leggi a riguardo: “Novità pignoramento casa: se non si vende all’asta l’esecuzione termina”). Questo discorso, inoltre, non vale solo per la prima casa, ma anche per qualsiasi altro immobile.

Note

[1] O che rispondano ad una delle descrizioni riportate nel DM 2 agosto 1969 e qui di seguito descritte:

– Le abitazioni realizzate su aree destinate dagli strumenti urbanistici, adottati od approvati, a “ville”, “parco privato” ovvero a costruzioni qualificate dai predetti strumenti come “di lusso”.

– Le abitazioni realizzate su aree per le quali gli strumenti urbanistici, adottati od approvati, prevedono una destinazione con tipologia edilizia di case unifamiliari e con la specifica prescrizione di lotti non inferiori a 3000 mq., escluse le zone agricole, anche se in esse siano consentite costruzioni residenziali.

– Le abitazioni facenti parte di fabbricati che abbiano cubatura superiore a 2000 mc. e siano realizzati su lotti nei quali la cubatura edificata risulti inferiore a 25 mc. v.p.p. per ogni 100 mq. di superficie asservita ai fabbricati.

– Le abitazioni unifamiliari dotate di piscina di almeno 80 mq. di superficie o campi da tennis con sottofondo drenato di superficie non inferiore a 650 mq.

– Le case composte di uno o più vani costituenti unico alloggio padronale avente superficie utile complessiva superiore a mq. 200 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine) ed aventi come pertinenza un’area scoperta della superficie di oltre sei volte l’area coperta.

– Le singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine).

– Le abitazioni facenti parte di fabbricati o costituenti fabbricati insistenti su aree comunque destinate all’edilizia residenziale, quando il costo del terreno coperto e di pertinenza supera di una volta e mezzo il costo della sola costruzione.

[2] Art. 164 bis DL n. 132 del 12.09.2014 conv. in legge n. 162 del 10.11.2014.

Autore immagine: 123rf com