Il certificato di destinazione urbanistica, quale parte integrante il negozio richiedente la forma scritta “ad substantiam”, esige di essere allegato al contratto, non potendosi accreditare la tesi di una presunta allegazione del medesimo. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione in una recente pronuncia (Cass. civ. n. 21116/2013), la quale ha così confermato la decisione con la quale la corte del merito, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva dichiarato la nullità, con relative restituzioni degli importi pagati, di un contratto di compravendita immobiliare richiamando l'art. 18 della legge n. 47/1985 il quale richiede, a pena di nullità, l'allegazione del predetto certificato.
La sentenza, attraverso il richiamo di alcuni precedenti, sottolinea la necessità dell'allegazione del certificato in questione: quest'ultimo, infatti, non costituisce una condizione di efficacia, ma un requisito di validità dei negozi traslativi dei terreni, la cui mancanza inficia l'atto determinandone la nullità. Inoltre, osserva ancora la Corte, l'esigenza di tale allegazione si ritiene sussistente per la stipulazione del contratto definitivo o per la sentenza di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo, di cui all'art. 2932 cod. civ., con conseguente obbligo di produzione e non di mera deduzione della sua preesistenza.
Si ricorda che la disposizione dell'art. 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è stata successivamente recepita nel testo dell'art. 30, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e sancisce la nullità degli atti tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni, quando ad essi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni riguardanti l'area interessata. Tale previsione, come chiarito dalla stessa Suprema Corte in precedenti sentenze, soddisfa una duplice finalità: da un lato, mira a reprimere ed a scoraggiare gli abusi edilizi e, dall'altro, tende ad informare il Comune sulle vicende negoziali riguardanti l'area affinché possa svolgere i dovuti controlli.