martedì 5 novembre 2013

DALLA VECCHIA TARES alla Tari, Tasi, Trise: guida ai nuovi tributi da pagare e differenze


In principio dopo la sostituzione della TARSU Per capire chi potesse godere delle esenzioni dal pagamento della TARES, il Ministero delle Finanze ha fornito un modello di regolamento per l’applicazione della nuova imposta sui rifiuti, come strumento di supporto agli enti locali, che possono introdurre integrazioni e modifiche. Di fatto, ogni contribuente, privato o azienda, per i dettagli attuativi deve comunque fare riferimento al regolamento del Comune di appartenza.  Le linee guida nazionali fissano i paletti alle indicazioni del Salva Italia (dl 201/2011 convertito con la legge 214/2011) che, all‘articolo 14 ha introdotto la nuova imposta in sostituzione di TARSU e TIA dal primo gennaio 2013, anche se il pagamento TARES è slittato per quest’anno a dicembre, in forza della proroga alla tassa sui rifiuti prevista dalla Legge di Stabilità 2013 e dalla Legge 11/2013.

Chi non paga la Tares

In linea generale, la tassa non si paga in relazione a locali e aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile. Queste caratteristiche devono essere comprovate (indicate nella dichiarazione originaria o di variazione, riscontrabili in docuenti quali dichiarazione di inagibilità o inabilità). Ogni Comune può eventualmente integrare le regole sulle esclusioni. Vediamo alcuni esempi per cui non si paga la TARES:
  • Unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete: significa che questi locali devono essere congiuntamente privi di mobili, suppellettili e contratti di fornitura.
  • Superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l’imponibilità di quelle destinate ad usi diversi (spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate).
  • Locali stabilmente riservati a impianti tecnologici: vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili.
  • Unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo che va dalla data di inizio lavori a quella di inizio dell’occupazione.
  • Aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione.
  • Aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli.
  • Per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile; le aree dell’impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area di servizio e dal lavaggio.

Altre cause di esclusione

Queste regole specifiche applicano quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 14 del Salva Italia, in base al quale la TARES è dovuta da «chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a  qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani». Il motivo dell’esclusione è quindi determinato dal fatto che questi locali o aree non producono rifiuti. Ci sono però anche altre cause di esclusione, fissate dal testo della legge e sui cui il Regolamento interviene con precisazioni:
  • Aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni: balconi e terrazze scoperte, posti auto scoperti, cortili, giardini e parchi.
  • Aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva: androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

Casi particolari

Nel caso di utilizzo temporaneo di locali o aree di durata non superiore a sei mesi nell’anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, è il soggetto che gestisce i servizi comuni a pagare per i locali ed aree scoperte di uso comune e in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, i quali hanno tutti gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
Tari, Tasi, Trise: si può parlare di scioglilingua fiscale e oggi cerchiamo di districarci fra queste sigle con cui sono denominate le tasse.
Trise, 366 euro a famiglia. La nuova Trise che sostituirà Imu e Tares peserà in media sulla prima casa nel 2014 per 366 euro a famiglia, in aumento rispetto ai 281 medi del 2013 ma in calo rispetto ai 450 del 2012 quando l'Imu si pagò anche sulla prima casa. È quanto emerge dai calcoli eseguiti su una famiglia di quattro persone in un appartamento di 100 metri quadrati.
Tari, Tasi e Trise. La tassa sulla casa si fa in tre, ma a pagarla sarà sempre il contribuente italiano. Dal 2014, quindi, sarà abolita l'Imu sulla prima casa. A compensare il minor gettito, spiega il governo, ci sarà in parte la Trise, ovvero la tassa sui servizi comunali. L'Imu rimane su ville, castelli e appartamenti di lusso (A1, A8 e A9). Ma cos'è questa nuova Trise? È un'imposta costituita da due elementi: la Tari, che è la vecchia tassa sui rifiuti, e la Tasi, la nuova imposta sui servizi indivisibili. Riguardo le funzioni, la Trise, la nuova tassa sui rifiuti e sui servizi essenziali, sarà istituita in tutti i Comuni del territorio nazionale e si tratta di un tributo sui servizi comunali. Dalle prime bozze della legge di Stabilità, potrebbe articolarsi in due componenti: la Tari e la Tasi.
La Tari coprirà i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. È dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
La Tasi è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo unità immobiliari, fabbricati e aree scoperte ed edificabili. Servirà a finanziare i servizi come l'illuminazione e la manutenzione delle strade. L'aliquota di base è pari all'1 per mille e quindi, quanto si paga? Un appartamento della rendita di 1.000 euro potrà dal 2014 pagare al massimo 168 euro per finanziare i servizi indivisibili offerti dal Comune, una seconda casa con la stessa rendita potrà pagarne fino a 1.949, più la tassa rifiuti e più altri 200-300 euro per l'Irpef fondiaria reintrodotta a sorpresa. Le altre anticipazioni dei mesi scorsi sono confermate: la Trise, articolata dunque in due distinti tributi, si pagherà in questo modo.

Il calcolo della Tari. Tassa sui rifiuti, incentrata sul principio "chi più inquina più paga"serve a coprire i costi dei servizi di smaltimento rifiuti urbani. I Comuni avranno l'obbligo di coprire con gli introiti della Tari il costo della raccolta dei rifiuti; potranno scegliere se commisurare l'entità della tariffa ai rigidi criteri previsti dalla legge Ronchi con coefficienti che tengono conto della superficie, del numero degli occupanti e dell'attività che è svolta all'interno degli immobili non residenziali o piuttosto sulla base di statistiche municipali sulla produzione dei rifiuti e potranno ridurre il costo per single, residenti all'estero e per le abitazioni occupate saltuariamente.

Chi deve pagarla: possessori o detentori di locali e aree scoperte, a prescindere dall'utilizzo; sono obbligati in solido anche i componenti del nucleo familiare e, in generale, tutti gli utilizzatori degli immobili. Per le occupazioni temporanee (inferiori a sei mesi), il tributo sarà a carico del titolare degli immobili.

Sono esonerate: le aree scoperte di abitazioni/locali tassabili pertinenziali o accessorie, e le aree comuni condominiali.
Come si calcola: la base imponibile è al momento costituita dalla superficie calpestabile, non da quella catastale; ove non fosse disponibile la quantificazione di detta superficie, si farà ricorso alle superfici già denunciate per Tarsu e Tia. In futuro, quando verranno allineati i dati degli immobili ed i dati toponomastici e civici, sarà utilizzata, come base, la superficie catastale.

Il calcolo del Tasi. Il secondo tributo è Tasi (sarebbe maschile in quanto tributo sui servizi indivisibili) che potrà essere al massimo dell'1 per mille (o a scelta del Comune di 1 euro per metro quadrato) e che per gli immobili non esenti da Imu si aggiungerà al vecchio tributo.

Chi deve pagarla: possessori/detentori di fabbricati, aree scoperte e edificabili; sono obbligati in solido tutti gli utilizzatori degli immobili. Gli inquilini pagheranno dal 10 al 30% dell'importo totale dovuto. Tuttavia, per le occupazioni temporanee (inferiori a sei mesi), il tributo sarà a carico interamente del titolare degli immobili.l'Irpef fondiaria al 50% per gli immobili diversi dall'abitazione principale: l'imposta si paga dividendo in due la rendita catastale originaria e aggiungendo il 5% al risultato, se la casa è disposizione di un congiunto; al risultato così ottenuto ai aggiunge un altro 33,3% se la casa invece è a disposizione.

Come si calcola: la base imponibile è costituita dalla rendita catastale rivalutata (come già avviene per l'IMU). Le abitazioni principali, su questa base, pagheranno un'aliquota dall'1 al 2,5 per mille, da stabilirsi con regolamento comunale.

Infine c'è l'Imu, Che rimane anche per le abitazioni principali di categoria A/1, A/8 e A/9: per questi immobili l'aliquota massima applicabile (Imu più Tasi) è del 7 per mille, con deduzione di 200 euro per immobile più altri 50 per ogni figlio di età inferiore ai 26 anni convivente. Una buona notizia infine per chi dà la casa in uso a un figlio o a un genitore: se l'immobile ha rendita catastale inferiore a 500 euro o se l'occupante ha un reddito Isee inferiore a 15mila euro, l'immobile può essere assimilato alla abitazione principale.