lunedì 18 novembre 2013

Conto corrente condominiale: come funziona?

 

Conto corrente condominiale

Con la Legge 220/2012 (Riforma del condominio) entrata in vigore il 18 giugno 2013 è stato introdotto l’obbligo da parte dell’amministratore di aprire un conto corrente condominiale attraverso il quale gestire le somme e le spese condominiali.

Si tratta, quindi, di un conto esclusivo per gli affari del condominio ed è condotto dal delegato alla tenuta del registro e del bilancio. Non si tratta propriamente di una novità, poiché alcuni amministratori già ne facevano uso, ma era una modalità poco sfruttata. Ora, grazie alla riforma e ai tassi agevolati, il conto corrente condominiale è diventato uno strumento agile e comodo.

I vantaggi del conto corrente condominiale

Si può aprire presso istituti bancari o postali; solo l’amministratore può aprire il conto, ma in caso di sostituzione dell’amministratore, non è necessario cambiare il numero del conto, è sufficiente eseguire un passaggio di consegne.

I complessi residenziali di piccole dimensioni sono quelli che maggiormente beneficiano dei vantaggi di un conto corrente condominiale per via dei minori tassi percentuali calcolati sul numero dei condomini gestiti. Ridurre i costi significa anche ridurre la rata mensile del condominio.

Un beneficio per tutti è la maggiore trasparenza e sicurezza delle transazioni, nonché una maggiore facilità nella gestione del bilancio condominiale, dal momento che l’amministratore può richiedere gli estratti conti mensili o trimestrali o verificarli online.

Anche la gestione del fondo cassa relativamente ai prelievi per le spese minori è facilitata, l’importante è che l’amministratore indichi nel dettaglio della gestione contabile interna le singole voci di spesa, dalla lampadina ai sacchi dell’immondizia.

L’applicazione dell’imposta di bollo sul c.c. condominiale

L’agenzia delle Entrate – in sede di interrogazione in Commissione Finanze della Camera del 16 ottobre 2013 (n.5-01163) – ha decretato che: «nel caso in cui il conto corrente bancario sia intestato ad un condominio, trattandosi di soggetto diverso da persona fisica, l’imposta di bollo deve essere corrisposta nella misura annua di euro 100». Questa precisazione nasce dalla necessità di definire il condominio quale persona fisica (nel qual caso si corrisponde un’imposta di bollo di 34,20 €) o persona giuridica (l’imposta prevista è di 100 €).

L’agenzia delle entrate, in questo modo, sancisce che il conto corrente condominiale venga assimilato al rapporto di conto corrente aziendale e di conseguenza i condomini pagano imposte maggiori rispetto alle persone fisiche. Il “disconoscimento” della qualifica di persona fisica del “condominio” autorizza l’istituto bancario ad applicare commissioni sullo scoperto che altrimenti non dovrebbero essere applicate.

La contraddizione e il “sospetto di illegittimità” subentra nel momento in cui la giurisprudenza da sempre considera giuridicamente i condomini come dei “consumatori” e quindi delle persone fisiche.

Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate precisa che la questione è «meritevole di ulteriori approfondimenti tecnici da parte degli Uffici dell’Amministrazione finanziaria».

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