domenica 1 novembre 2015

Spettano le agevolazioni “prima casa” se si vende l'abitazione per acquistarne un'altra.

 

L'importante principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 20042 del 7 ottobre 2015. Questi i fatti di causa. Una contribuente aveva acquistato un immobile nel comune di Mozzate nel marzo del 2004 chiedendo l'applicazione dei benefici “prima casa” con l'impegno di trasferire a tal fine la propria residenza in quell'abitazione entro di 18 mesi dal rogito. Tuttavia a sette mesi dall'acquisto decideva per motivi personali di vendere l'immobile e acquistarne un altro nel comune di Francavilla a Mare ove stabiliva la propria residenza.

L'Agenzia delle Entrate dal canto suo procedeva alla revoca delle agevolazioni “prima casa” con un avviso di liquidazione relativo all'imposta di registro, dovuta con aliquota ordinaria, con conseguente irrogazione di sanzioni sul rilievo che il contribuente si era originariamente impegnato, nell'acquisto del primo immobile, a trasferire la sua residenza in un comune diverso da quello ove effettivamente l'aveva stabilita.

Il contribuente adiva tempestivamente la Commissione Provinciale che accoglieva il ricorso. Di segno opposto invece l'orientamento dei giudici della Commissione Regionale, aditi in appello dall'Agenzia, che confermavano la legittimità della revoca da parte di quest'ultima delle agevolazioni. I giudici di legittimità, invece, hanno cassato la sentenza della CTR impugnata dal contribuente affermando la sussistenza delle condizioni per la fruizione delle agevolazioni “prima casa”.

Invero, osservano i giudici di legittimità, la C.T.R. aveva applicato il D.P.R, n. 131 del 1986, art. 1 della tariffa, parte I, nota II bis n. 1, lett. a), facendo leva sull'inosservanza, da parte della contribuente, dell'obbligo di trasferire la propria residenza nei comune dov'è ubicato l'immobile oggetto delle agevolazioni ”prima casa” entro il termine di diciotto mesi dall'acquisto, mancanza che è giuridicamente rilevante rappresentando un elemento costitutivo per il conseguimento del beneficio richiesto. Quest'ultimo, infatti, secondo i Supremi giudici sarebbe concesso soltanto <<provvisoriamente dalla legge al momento della registrazione dell'atto e costituisce un vero e proprio obbligo del contribuente verso il fisco, il cui mancato assolvimento comporta la decadenza dell'agevolazione, salvo, tuttavia, che ricorra un'ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore>>.

La Corte ha ritenuto che nel caso sottoposto al suo vaglio venisse in luce << il tema dei plurimi atti di rivendita e riacquisto di immobili da adibire a prima casa di abitazione a seguito del godimento del beneficio in riferimento ad un acquisto originario, nell'ottica dell'integrazione dei requisiti necessari a conservare l'agevolazione originariamente goduta>> su cui si era di recente espressa (Cass.8847/2015) nel senso che i benefici originariamente richiesti su di un altro immobile restano acquisiti a patto che <<si maturi (entro il termine di mesi diciotto dal primo atto di acquisto) la condizione imposta dalla legge in relazione ai successivi atti di acquisto>>. Secondo la Corte, infatti, i benefici fiscali sono per natura subordinati al raggiungimento dello scopo per cui sono concessi e, dunque, nel caso specifico il raggiungimento del fine abitativo rappresenta l'elemento costitutivo per il conseguimento del beneficio.

In altre parole, la contribuente con i suoi plurimi atti di acquisto comunque non aveva “tradito” lo spirito della norma agevolatrice destinando l'ultimo immobile ad abitazione principale nel termine stabilito dalla legge e cioè entro di diciotto mesi dal primo rogito.

La chiave di lettura delle norme agevolatrici offerta dai giudici di legittimità appare assumere particolare importanza non solo in materia di benefici “prima casa” ma anche in ogni altro ambito similare in cui allo scopo delle norme di favore sia collegato il soddisfacimento di una o più condizioni che rappresentano, quindi, l'elemento o gli elementi costitutivi per il conseguimento dell'agevolazione.