lunedì 9 novembre 2015

Mutui sulla casa: il pignoramento può attendere

 

Equitalia come liberare da ipoteca e pignoramento la casa in eredita

 

Nei confronti di chi ritarda nel pagare la rata del mutuo, la banca non potrà attivare immediatamente le procedure esecutive, con il pignoramento dell’immobile, ma dovrà attendere un lasso di tempo minimo in modo da consentire al cliente di rientrare nell’esposizione debitoria: è questa la misura di maggiore interesse contenuta nella nuova direttiva UE sui mutui ed ipoteche. La direttiva [1], soprannominata MCD (ossia “Mortgage credit directive” – dove “morgtage” significa, in inglese, ipoteca) pone nuove tutele dei consumatori nei confronti degli istituti di credito, come l’eliminazione delle penali nel caso di estinzione anticipata del mutuo. Ne abbiamo parlato più diffusamente nell’approfondimento di oggi “Mutuo casa: nuove tutele”.

Buone notizie, dunque, per chi non ce la fa a sostenere la rata del mutuo. La nuova norma impone alle banche di rispettare un “ragionevole grado di tolleranza” prima di dare avvio a procedure esecutive sui beni offerti dal debitore in garanzia, ossia sugli immobili già ipotecati dalla banca o nei confronti del fideiussore. La procedura di esecuzione forzata, che inizia con la notifica del precetto, può essere, attualmente, intrapresa dalla banca direttamente sulla scorta dell’atto di mutuo (che è titolo esecutivo, in quanto redatto alla presenza del notaio) senza dover rispettare termini di legge, quindi, in teoria, anche a seguito di una inadempienza minima. Inoltre, come avevamo già detto in “La banca può pignorare la prima casa”, ad oggi non esistono norme che vietano il pignoramento della casa al di sotto di un determinato importo di debito (come invece per Equitalia che può attivarsi solo se il proprio credito è superiore a 120.000 euro).

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L’unica via attualmente perseguibile dal mutuatario per “prendere respiro” nel pagamento del mutuo è quello di chiederne la sospensione, facoltà, tuttavia, concessa solo in presenza di determinati e stringenti requisiti (come la cessazione del rapporto di lavoro, la morte o l’insorgenza di altre gravi situazioni che abbiano determinato un’oggettiva incapacità economica del debitore). Di tanto abbiamo già parlato in “Come sospendere le rate del mutuo ipotecario” cui si rinvia.

Bisognerà ora attendere il testo della legge nazionale di recepimento della direttiva MCD per verificare come si atteggerà, nei fatti, il nuovo diritto del mutuatario di esigere la “ragionevole tolleranza” da parte della banca prima di dar avvio al pignoramento immobiliare.