domenica 8 novembre 2015

Locazione: se l’immobile è danneggiato il proprietario può non accettare la restituzione

 

Se immobile danneggiato il proprietario può non accettare la restituzione
Nel momento in cui un immobile vuole essere restituito al proprietario con evidenti danni, quest’ultimo può rifiutare la restituzione, almeno che le cifre che servono per riparare la casa non siano corrisposte dall’affittuario. Questo è un problema che può verificarsi spesso anche per gli immobili adibiti ad uso commerciale,  nonostante solitamente nella stipula del contratto si inserisca la clausola secondo cui il locale debba essere restituito in buono stato.

Vediamo quindi qual è la regolamentazione legislativa in merito a questo problema e quali sono le possibilità per il proprietario dell’immobile per far valere i propri diritti.

Cosa prevede la legge nell’ambito della locazione?

La legge ovviamente esplicita che alla fine del contratto d’affitto l’immobile deve essere restituito così come lo si aveva ottenuto all’inizio del rapporto tra locatario e proprietario.

In quanto, le piccole manutenzioni che possono essere necessarie nel corso del tempo devono proprio essere effettuate dal conduttore.

Recentemente è stata emessa dalla Corte di Cassazione una sentenza che va a sfavore dell’affittuario. In quanto, qualora questo abbia arrecato ingenti danni alla struttura, o abbia apportato delle modifiche non autorizzate, il locatore può rifiutarsi di accettare la restituzione dell’immobile. Questa non accettazione diventa legittima fino a quando, colui che ha provocato i danni, non provveda a versare le somme necessarie per il ripristino originario della struttura. Con l’aggravante che fin quando questo non avverrà il locatario sarà costretto a versare anche il canone d’affitto, nonostante abbia smesso di utilizzare l’immobile.

Infine il proprietario dell’immobile può richiedere il risarcimento del danno, perché le condizioni in cui versa la struttura non sono appetibili per ri-locarlo, oppure per andare egli stesso a vivere lì. In questi casi, la perdita di denaro si misura in base al tempo che occorre per ripristinare l’immobile.

Obblighi del locatorio e del locatario

Riassumiamo in breve quali sono gli obblighi del locatario e del locatore quando si stipula un contratto d’affitto e durante tutto il periodo in cui questi avranno rapporti.

Gli obblighi del locatario sono:

  • prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre di famiglia  nel servirsene per l’uso determinato nel contratto o per l’uso che può altrimenti presumersi dalle circostanze (con il divieto, pertanto, di mutare la destinazione pattuita o quella insita nella natura del bene);
  • versare nei termini stabiliti dal contratto  il corrispettivo pattuito con il locatore;
  • restituire il bene al locatore “nello stato medesimo in cui l’ha ricevuto, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il normale deterioramento o il consumo risultante dall’uso del bene in conformità del contratto”;
  • effettuare tutte le riparazioni di ordinaria manutenzione necessarie.

Mentre il locatore deve:

  • consegnare al conduttore il bene locato in buono stato di manutenzione;
  • mantenere il bene locato in uno stato che permetta l’uso convenuto, questo significa che egli è obbligato ad eseguire tutte le riparazioni necessarie, escluse le manutenzioni ordinarie;
  • assicurare al locatario il godimento del bene durante tutta la locazione.


Numeri sugli affitti in Italia

In Italia la prima regione per numero di affittuari è la Campania (24,4%) seguita dalla Valle d’Aosta (22,5%) e dalla Liguria (22,2%). E’ questo quanto emerge da un’analisi portata avanti da Solo Affitti, che ha analizzato quali sono i comuni della nostra penisola dove si hanno più locazioni.

Gli investimenti del mercato sugli affitti hanno portato così nel 2014 un aumento del 6,09% rispetto al 2013, grazie anche ad una serie di riforme che hanno favorito la spinta alla locazione.