domenica 15 novembre 2015

Esenzione e riduzione imposta sui rifiuti Tari, quando si può chiedere?

 

Ridotta la tassa sui rifiuti se il cassonetto lontano da casa

 

Per quanto concerne la possibilità di ridurre la Tari, le casistiche su cui fondare un’eventuale richiesta, nel caso del lettore, sussistono, in base alla normativa che ha istituito il tributo (Legge di Stabilità 2014), anche se i presupposti non sono totalmente inattaccabili. Ma procediamo con ordine.

Esclusione Tari: ipotesi

Innanzitutto, una prima tipologia di esclusione è quella per cui non sono tassabili gli spazi improduttivi di rifiuti, in base al criterio della “non utilizzabilità” dei locali e delle aree.

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L’indisponibilità dei locali deve tuttavia dipendere da condizioni oggettivamente riscontrabili: per capirci meglio, un immobile sprovvisto di allacciamenti elettrici, idrici e fognari, oppure inagibile o inabitabile, non è soggetto all’imposta, mentre un locale che dispone di questi servizi è comunque tassabile, anche se di fatto non è utilizzato o produce pochi rifiuti.

La normativa Tari esclude esplicitamente le seguenti categorie dal pagamento del tributo:

parti condominiali non utilizzate in via esclusiva (come l’androne e le scale di un palazzo);

– aree e locali in cui non è prevista, o è oggettivamente impossibile in maniera autonoma, la produzione di rifiuti urbani (ad esempio cantine o solai, terrazze e balconi);

–   locali nei quali, in base a specifiche circostanze, non è possibile produrre rifiuti;

–   aree scoperte pertinenziali e accessorie a locali tassabili, eccettuate le aree scoperte operative.

I singoli comuni possono, poi, prevedere con apposito regolamento delle ulteriori ipotesi di esenzione, quali:

–   locali ed aree nei quali in cui si producono, di regola, rifiuti speciali, allo smaltimento dei quali provvedono a proprie spese i produttori in base alle leggi vigenti;

–   aree verdi;

–   centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, come cabine elettriche e vani ascensori;

–   fabbricati in ristrutturazione, per il periodo in cui l’immobile non è occupato;

–   abitazioni poste in ristrutturazione interamente per almeno 2 mesi;

–   locali di strutture medico- sanitarie pubbliche e private;

–   locali ed aree degli impianti ginnici e sportivi, scuole di danza, limitatamente agli spazi destinati all’esercizio dell’attività sportiva.

Inoltre, in caso di detenzione temporanea inferiore a 6 mesi nell’ anno solare, la Tari è’ dovuta solo da chi ne ha la proprietà, l’usufrutto, l’uso, l’abitazione o il diritto di superficie.

Riduzione Tari: ipotesi

La normativa Tari prevede le seguenti ipotesi di agevolazione, mediante riduzione della tariffa:

– previsione di una tariffa massima del 20%, nei seguenti casi:

mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti;

– svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti in grave violazione della disciplina di riferimento;

interruzione del servizio per motivi sindacali, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, aventi determinato una situazione dannosa o pericolosa per l’ambiente e le persone, riconosciuta dall’autorità sanitaria;

– previsione di una tariffa massima del 40%, per lontananza del punto di raccolta dalla zona servita.

I singoli comuni, poi, possono operare riduzioni ed agevolazioni nei seguenti casi:

– abitazioni con unico occupante;

– abitazioni a disposizione per utilizzo stagionale o limitato e discontinuo;

– locali ed aree scoperte ad uso ricorrente, ma stagionale o non continuativo;

– abitazioni occupate da residenti o dimoranti, per oltre sei mesi all’anno, all’estero;

fabbricati rurali ad uso abitativo.

Ulteriori casi in cui i Comuni possono deliberare agevolazioni, poi, riguardano:

– locali detenuti da Onlus;

– locali di culto;

– locali commerciali con attività ridotta a causa di cantieri pubblici;

nuclei familiari disagiati;

– situazioni di grave disagio per l’utenza;

– altre esigenze di perequazione nell’applicazione del tributo;

– adozione di interventi tecnico-organizzativi comportanti una minore produzione di rifiuti; in questa ipotesi, per accordare la riduzione, il gestore del servizio dovrà effettuare un’ istruttoria tecnica, per verificare che l’attività svolta esuli dai normali comportamenti già previsti da norme e regolamenti.

Il caso prospettato dal lettore, ben potrebbe essere suscettibile di agevolazione, in base sia alla ridotta produzione di rifiuti, che allo smaltimento in proprio ed all’assenza del punto di raccolta.

Ovviamente, sarà necessario fornire dei riscontri oggettivi di quanto affermato, anche tramite fotografie, ed esibizione di documenti inerenti all’attività svolta, come fatture dimostranti l’operatività in concreto.

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