domenica 1 novembre 2015

E' legittima la delibera che consente ai condòmini di parcheggiare la seconda autovettura davanti o in prossimità dei rispettivi garage.

 

La delibera con la quale l'assemblea, previa modifica del regolamento condominiale, prevede la facoltà per i condomini e gli inquilini di parcheggiare con la seconda autovettura davanti o in prossimità dei propri garage, ma comunque in modo tale da permettere il transito e senza che ciò comporti il mutamento della destinazione d'uso del bene comune, risulta pienamente legittima.

Tanto ha statuito il Tribunale di Vicenza con sentenza del 27 maggio 2015, a seguito di impugnativa della delibera condominiale ex art. 1137 c.c.

L'adito Tribunale, dopo aver dato atto dell'infondatezza dell'eccezione di incompetenza per materia avanzata dal condominio convenuto, in considerazione del fatto che: “in tema di controversie tra condomini, rientrano nella competenza per materia del Giudice di Pace le cause nelle quali siano in discussione i limiti quantitativi e qualitativi dell'esercizio delle facoltà spettanti ai condomini; esulano da tale competenza e rientrano in quella del Tribunale le controversie nelle quali si faccia questione circa l'esistenza o l'inesistenza del diritto di usare la cosa comune per determinati fini (Cassazione n. 7547/2011; Cassazione n. 8941/2011)” ha, tuttavia, rigettato la domanda ritenendo, pertanto, la delibera impugnata pienamente conforme al dettato normativo.

Detta delibera, a dire della condomina ricorrente, tra l'altro, comportava una limitazione al libero ed agevole passaggio dei veicoli nell'area medesima, l'alterazione della misura del godimento dello spazio comune a vantaggio di alcuni condomini ed in pregiudizio di altri, la violazione dell'art. 1120 II comma c.c. (oggi IV comma), siccome innovazione che può recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne altera il decoro architettonico o che rende talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino, nonché la violazione dell'art. 1102 c.c., per il mutamento della destinazione del bene comune.

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Come accennato, il Tribunale di Vicenza ha respinto tutti motivi posti a sostegno dell'impugnativa dalla condomina dissenziente.

Rileva in proposito il giudice di merito come, la delibera impugnata ha ad oggetto un'area comune la cui originaria destinazione era già quella di transito, manovra e sosta per operazioni di carico e scarico.

Che sul punto la delibera in oggetto, non ha affatto riconosciuto diritti reali ai singoli condòmini, ma si è limitata a stabilire un'ulteriore modalità di utilizzo dello spazio comune, concedendo la facoltà ai condòmini di parcheggiare le loro seconde auto nelle aree individuate, antistanti i rispettivi garage.

L'anzidetta possibilità non limita in maniera significativa l'agevole passaggio dei veicoli, in considerazione della sufficienza dello spazio disponibile.

D'altronde ricorda il Tribunale: “va anche evidenziato come i rapporti condominiali debbano essere informati al principio della solidarietà che richiede un costante equilibrio tra le esigenze e gli interessi di tutti i partecipanti alla comunione (sul punto si veda Cassazione n. 8808/2003)”.

Ciò posto, risulta contemperata sia la legittima esigenza di parcheggiare le auto negli spazi condominiali – considerato che la delibera impugnata non prevede una facoltà di sosta incondizionata all'interno dell'area comune, anche in considerazione del fatto che la stessa stabilisce nel dettaglio le aree che è possibile occupare a tal fine – sia l'altrettanto legittima esigenza di transitare liberamente con l'auto nell'area comune, senza eccessive difficoltà o disagi.

Infine, sentenzia il Tribunale di Vicenza, “la facoltà riconosciuta ai condomini di utilizzare per il parcheggio alcune porzioni dell'area de qua, non impedisce il transito e la manovra dei veicoli e, quindi, l'utilizzo del bene secondo le precedenti modalità. La delibera non modifica la destinazione del bene comune e, tanto meno lede diritti acquisiti dei singoli condomini”.

Da ciò si evince come ben può l'assemblea condominiale, con le maggioranze previste dall'art. 1136 c.c., deliberare la possibilità di parcheggio delle seconde autovetture dei condòmini davanti o in prossimità dei rispettivi garage, a patto che la restante parte dell'area comune risulti liberamente fruibile, anche per il transito delle autovetture, senza eccessive difficolta o disagi di sorta e senza che sulle anzidette (seconde) aree di parcheggio possa essere riconosciuto ai singoli condòmini alcun diritto reale.