mercoledì 11 novembre 2015

Nuda proprietà e agevolazioni prima casa

 

Nuda proprietà e agevolazioni prima casa
Quando si acquista una casa è bene essere a conoscenza di tutti i casi particolari, in cui è possibile ricevere delle agevolazioni fiscali. Così anche la nuda proprietà rientra tra le eccezioni, che attraverso l’agevolazione tributaria può trovare applicazione, purché si abbiano determinati requisiti.

Benefici prima casa

Attraverso la Circolare n. 19 dell’1 marzo 2001 dell’Agenzia delle Entrate vediamo esplicitato al punto 2.2.1 il caso della nuda proprietà. “Qualora oggetto del contratto sia l’acquisto della nuda proprietà è previsto espressamente dalla norma che l’agevolazione tributaria possa trovare applicazione purché in presenza degli altri requisiti”.

I requisiti a cui si fa riferimento sono i seguenti:

  • le categorie catastali ammesse sono: A/2 (abitazioni di tipo civile) – A/3 (abitazioni di tipo economico) – A/4 (abitazioni di tipo popolare) – A/5 (abitazioni di tipo ultra popolare) – A/6 (abitazioni di tipo rurale) – A/7(abitazioni in villini) -A/11 (abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi).

L’immobile deve essere ubicato:

  • nel territorio del Comune in cui l’acquirente  stabilisce la propria residenza, entro 18 mesi dall’acquisto. Inoltre la dichiarazione di dove vuole stabilirsi deve essere esplicitata nell’atto dell’acquisto;
  • se diverso, nel territorio del Comune in cui l’acquirente svolge la propria attività, senza remunerazione (es: studio, volontariato attività sportive);
  • se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, nel territorio del Comune in cui ha sede o esercita l’attività il titolare da cui dipende;
    • se l’acquirente è un cittadino italiano emigrato all’estero, purché l’immobile sia acquisito come “prima casa” sul territorio italiano. Affinché si possa definire immigrato questo però deve essere iscritto all’AIRE o deve presentare un autocertificazione al momento dell’acquisto;
    • il personale delle Forze armate e quello di polizia non devono avere per forza residenza nel comune dove è ubicato l’immobile acquistato.

Quando si perdono le agevolazioni prima casa

A volte si può erroneamente pensare che quando si ottengono i benefici prima casa poi non si possa più perderli. Invece le agevolazioni possono decadere se:

  • le dichiarazioni previste dalla legge nell’atto di acquisto sono false;
  • l’abitazione è venduta o donata prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di acquisto, a meno che entro un anno non si riacquisti un altro immobile, anche a titolo gratuito.
  • non venga trasferita la residenza nel Comune dove è situato l’immobile entro diciotto mesi dall’acquisto.

Quando manca il trasferimento dopo 18 mesi

Se entro 18 mesi la residenza non è ancora stata trasferita nel Comune dove è ubicato l’immobile l’acquirente può revocare la dichiarazione formulata nell’atto di acquisto della casa. Presentando un’istanza all’ufficio presso il quale l’atto è stato registrato e chiedendo la riliquidazione dell’imposta. L’ufficio riliquida così l’atto di compravendita e notifica l’avviso di liquidazione dell’imposta e degli interessi, calcolati a decorrere dalla data di stipula dell’atto.

In questo caso non viene applicata la sanzione del 30%, in quanto, entro il termine di diciotto mesi dalla data dell’atto “non può essere imputato al contribuente il mancato adempimento dell’impegno assunto, cui consegue la decadenza dall’agevolazione”.

Se, invece, il contribuente lascia trascorrere il termine di diciotto mesi senza trasferire la residenza e senza presentare un’istanza di revoca all’ufficio dell’Agenzia, si verifica la decadenza dall’agevolazione “prima casa”. il contribuente ha comunque la possibilità, se non gli è stato ancora notificato un atto di liquidazione o un avviso di accertamento, di ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso. È sufficiente che “presenti un’istanza all’Ufficio dell’Agenzia presso il quale è stato registrato l’atto con cui dichiari l’intervenuta decadenza dall’agevolazione e richieda la riliquidazione dell’imposta e l’applicazione delle sanzioni in misura ridotta. L’ufficio riliquida l’atto registrato e notifica l’avviso di liquidazione dell’imposta dovuta, degli interessi e della sanzione opportunamente ridotta, in applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso”.