martedì 10 dicembre 2013

Rumori molesti in condominio: occhio alla legge!

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Il vicino rumoroso nel condominio è da sempre uno dei principali motivi di litigio. La nozione di disturbo e rumore certo varia in base alla frequenza, intensità e momento della giornata in cui si reca fastidio. Una cosa è ben certa, il disturbatore condominiale è perseguibile penalmente (art. 659, comma 1 del codice penale) nel momento in cui il reato di “disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone” sia di intensità tale da violare la quiete o impedire il riposo degli inquilini di tutto il condominio o della maggior parte di esso, anche se la lamentela è denunciata da una o poche persone.

Definizione di rumore molesto e multe

I rumori per essere definiti “molesti” devono comportare un disturbo di una cerchia “indeterminata” di persone e provocare una lesione o un pericolo per la pubblica tranquillità. Per valutare la tollerabilità del rumore molesto ci si riferisce a parametri sulla sensibilità media delle persone in un determinato ambiente; ai fini giurisprudenziali, è irrilevante l’eventuale assuefazione da parte di altre persone che non abbiano considerato molesti i rumori e non è ritenuto necessario il ricorrere ad una perizia fonometrica, purché il giudice – basandosi su altri elementi probatori – si sia convinto esplicitamente del superamento dei limiti tollerabili.
La durata del rumore non sempre ha rilevanza, poiché può essere ritenuto potenzialmente dannoso anche un rumore breve, forte e improvviso.
Il reato non si configura nel caso in cui i rumori arrechino disturbo solo agli occupanti di un appartamento nei quali i rumori sono percepiti mentre gli altri inquilini non li percepiscono. In questo caso si parla di “illecito civile” ed è fonte di risarcimento danni, ma non costituisce violazione penalmente sanzionabile.
Il reato di disturbo è punibile con l’arresto fino a tre mesi o una multa fino a 309 €.

Il condomino molesto come lo stalker?

Sebbene non sia previsto dalla legge né dalla riforma del condominio, una serie di sentenze e la pratica giurisprudenziale ha adottato contro i rumori eccessivi e molesti anche la normativa anti-stalking. La legge a difesa delle persone importunate da fidanzati/e, coniugi e compagni/e impetuosi è stata già impiegata in alcuni casi per allontanare inquilini molesti, chiassosi e rumorosi. Lo strumento è supportato dall’art. 612 del Codice Penale che può essere applicato in tutti quei contesti – non solo le relazioni di coppia – in cui si pone una situazione o attività in grado di « creare inquietudine in chi la subisce ».
Tra le sentenze finora pronunciate relativamente a condomini molesti utilizzando la legge anti-stalking si ricorda un’ordinanza del GIP di Padova contro un uomo denunciato 8 volte per rumori nelle ore di riposo (radio a volume elevato, lanci di oggetti contro le pareti) e condannato a non avvicinarsi entro 500 metri dalla struttura condominiale. Anche a Rimini, un uomo è stato condannato al “divieto di comunicazione” coi vicini e restrizione di permanenza nelle aree comuni per aver recato disturbo nelle ore notturne con martellamenti sul pavimento, schiamazzi, suonate di campanello.
Una donna milanese è stata allontanata dall’appartamento di residenza per stalking e rumori molesti nonostante l’insonorizzazione delle pareti. Questo campione esemplificativo delle sentenze e ordinanze emesse contro inquilini molesti è indicativo degli strumenti legislativi a disposizione dei condomini per la tutela del proprio benessere psico-fisico e della quiete pubblica.