Oramai sono sempre di più i proprietari italiani
che, dopo oltre due anni dall'entrata in vigore, preferiscono optare
per la cedolare secca, abbandonando la vecchia tassazione Irpef con cui
fino a quel momento avevano tassato i redditi derivanti dall'affitto.
Infatti, specifichiamo che la cedolare secca è un regime impositivo alternativo all'Irpef e facoltativo. Facoltativo, in realtà, ma solo per i contratti ad uso abitativo stipulati tra privati. Quindi per chi, nonostante la convenienza della cedolare, decide di rimanere in regime Irpef e per tutti quelli che non hanno alternative, proviamo a fare i conti per capire quali cifre dichiarare, eventuali obblighi e riduzioni.
Infatti, specifichiamo che la cedolare secca è un regime impositivo alternativo all'Irpef e facoltativo. Facoltativo, in realtà, ma solo per i contratti ad uso abitativo stipulati tra privati. Quindi per chi, nonostante la convenienza della cedolare, decide di rimanere in regime Irpef e per tutti quelli che non hanno alternative, proviamo a fare i conti per capire quali cifre dichiarare, eventuali obblighi e riduzioni.
- IRPEF PER IL PROPRIEATRIO
Il quadro deve essere compilato anche se i redditi non sono variati rispetto all'anno precedente. Va compilato un rigo per ogni immobile posseduto e per ogni particolare situazione relativa all'immobile (ovvero immobile utilizzato per quattro mesi come abitazione principale e per altri 8 in affitto va indicato su due righi; così come va espressa in due righi la diversa scelta di opzione dei regimi fiscali per lo stesso immobile). Quale importo indicare?
In particolare, per chi affitta un immobile e le relative pertinenze costituisce reddito da tassare il maggiore degli importi tra:
- la rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5% e
- il canone annuo, ridotto del 5% (percentuale che costituisce un guadagno netto per tutti i proprietari).
Le quote si calcolano ripartendo il canone in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare, applicando la seguente formula:
quota proporzionale del canone = canone x singola rendita
totale delle rendite
Esempio:
Rendita catastale dell'abitazione: 402,84 € + 5% (rivalutazione) = 422,98 €
Rendita catastale della pertinenza: 66,25 + 5% (rivalutazione) = 69,56 €
Canone di locazione annuo: 9.000 €
Calcolo della quota del canone relativamente all'abitazione:
9.000 x 422,98___ = 7.729 9.000 x 69,56____= 1.271
(422,98 + 69,56) (422,98 + 69,56)
Pertanto, nella dichiarazione dei redditi andrà indicato come canone di locazione dell'abitazione 7.729 € e per la pertinenza € 1.271.
- IRPEF PER IMMOBILI DI INTERESSE STORICO E/O ARTISTICO
In questo caso va compilata la terza sezione del Quadro RB (RB31).
- IRPEF PER IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO
- IRPEF SU CANONI "MOROSI"
Se in questo procedimento il giudice accerta la morosità del conduttore per periodo precedenti, viene riconosciuto il credito d'imposta pari alle imposte versate sui canoni scaduti e non percepiti.
- RIDUZIONI SULL'IRPEF
I proprietari che concedono l'abitazione sottoscrivendo contratti a canone concordato hanno diritto, oltre alla riduzione base del 5% del reddito da locazione, ad un'ulteriore riduzione del 30%. Pertanto il canone annuo da indicare sulla dichiarazione dei redditi sarà ridotto complessivamente del 33,5%.
Esempio:
• Canone di locazione annuo di 12.000 € registrato in un contratto libero 4 + 4 : nella dichiarazione dei redditi andranno dichiarati 11.400 € (€ 12.000 – 5%);
• Canone di locazione annuo di 12.000 € registrato in un contratto a canone concordato 3 + 2: nella dichiarazione dei redditi andranno dichiarati 7.980 € (€ 12.000 – 33,5%);
Per poter usufruire di questa riduzione il locatore dovrà inserire nella sua dichiarazione gli estremi di registrazione del contratto, l'anno e il comune in cui l'immobile è situato.
Il canone concordato deve essere determinato sulla base di appositi accordi territoriali siglati tra le maggiori organizzazioni di proprietari ed inquilini (legge 431/98
o CONTRATTI A PERSONE IN CONDIZIONE DI DISAGIO ABITATIVO
Sono previste agevolazioni a favore dei proprietari che concedono in affitto il proprio immobile a persone in condizione di disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio che siano, o abbiano nel proprio nucleo familiare, ultrasessantacinquenni o portatori di handicap gravi, a condizione che:
- non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti ad accedere alla locazione di una nuova unità immobiliare;
- siano beneficiari della sospensione della procedura esecutiva di rilascio ai sensi dell'art. 80, comma 22, della legge 23 dicembre 200, n. 388, e successivi differimenti e proroghe.