giovedì 19 dicembre 2013

Prestiti tra privati: sono legali?

acquisti prestito creditoIn tempi di crisi economica e soprattutto di scarsa propensione degli Istituti di credito a finanziare le famiglie e le imprese, molti ricorrono al vecchio e collaudato prestito di familiari, amici o parenti, cioè a prestiti tra privati.
Ma queste forme di prestito sono legali? Sono in qualche modo tutelate dalla Legge? Come comportarsi quando si presta o si prende in prestito del denaro da privati?
Innanzitutto, il prestito fra privati è legale? Di cosa si tratta?
Chiederselo è non solo legittimo ma opportuno, dopo le precisazioni dell’Agenzia delle Entrate che avrebbe ravvisato in alcuni prestiti tra privati delle forme di evasione fiscale, o dopo le azioni di Bankitalia degli scorsi anni verso società di social lending. Il prestito di denaro esiste da molto prima di giungere ai prestiti formalizzati da parte di Istituti di credito, e ha le proprie origini in tempi molto anteriori, quando prendeva la forma di una cessione temporanea di denaro tra amici, parenti, familiari. Naturalmente, tali forme di prestito sono del tutto legali e sono espressioni di sostegno e solidarietà che caratterizzano proprio i sentimenti familiari o di profonda amicizia tra le persone. Oltretutto permettono con semplicità (e forte rischio) di fornire prestiti per protestati.
Oggi dobbiamo anche considerare che molto spesso questi prestiti tra privati rappresentano forme di sostegno per pagare bollette, tasse, spese impreviste e necessarie, in momenti come quello attuale in cui i prestiti da parte di banche o finanziarie vengono concessi con il contagocce. Dunque oggi, il prestito tra privati sta assumendo anche una valenza sociale sempre più rilevante, sia che si tratti di prestiti tra familiari sia che si parli di prestiti formalizzati come social lending, che vedremo meglio fra breve. Se dunque prestare denaro è consentito e addirittura lodevole da un lato, è anche molto facile incorrere in problemi seri, che vanno dalla mancata restituzione, all’usura o ai controlli del fisco. Pertanto, anche se tra parenti ed amici c’è una grande fiducia, è consigliabile formalizzare il prestito secondo la legge, tramite un contratto finanziario con formule molto semplici.
Come redigere un contratto di prestito tra privati
La formalizzazione della transazione dipende non solo dalla fiducia che esiste tra le parti ma anche dall’entità del prestito. E’ chiaro che quando si tratti di una somma ingente, le garanzie richieste saranno di gran lunga maggiori così come se il grado di conoscenza e fiducia è basso, la formalizzazione sarà senza dubbio più attenta anche per cifre minori. Un contratto di prestito tra privati assume la forma di un contratto finanziario o di una scrittura privata, ed ha piena validità legale, dove le parti coinvolte stabiliscono in maniera consensuale la somma erogata, il tasso d’interesse previsto, i tempi e le modalità della restituzione e le eventuali garanzie a tutela del creditore.
Come in ogni forma contrattuale, particolare attenzione va prestata a forme che possono sembrare banali ma che invece possono rappresentare altrettanti motivi invalidanti del contratto stesso, come per esempio la precisione e la completezza delle informazioni anagrafiche, la data del contratto, la cifra indicata in modo inequivocabile. Questa formula può rivelarsi vantaggiosa sia per colui che cede il denaro sia per chi lo riceve. Gli svantaggi risiedono nel fatto che la tassazione è superiore a quella prevista per gli istituti di credito e che, se non vengono formulati nella maniera giusta, si corrono rischi di insolvenza.
Le forme di credito tra privati
Esistono diverse forme di prestiti tra privati. In questa sede ne esamineremo più nel dettaglio tre:
  1. Prestito con scrittura privata
  2. Prestito garantito da cambiali
  3. Social lending su piattaforme online
Il prestito tra privati con scrittura privata
Vengono chiamati anche “prestiti fra pareti, amici o coniugi“. I prestiti di questo genere sono consentiti e tutelati dalla legge a condizione che non siano ravvisabili delle condizioni di sistematicità o professionalità. Il contratto deve essere stipulato in duplice copia e assume la forma prevista dall’art. 1813 del Codice Civile, il mutuo. Il contratto non ha obbligo di autenticazione notarile né di registrazione ma deve contenere i requisiti minimi di validità che sono rappresentati da:
  • dati anagrafici delle parti, completi e corretti;
  • importo prestato, scritto in maniera chiara ed inequivocabile;
  • precise modalità di restituzione della somma prestata;
  • tasso di interesse applicato, se previsto;
  • dicitura esplicita di “contratto di mutuo ex art. 1813 C.C.”;
  • data certa e firme autografe.
Per somme importanti non è consigliabile una formula “fai da te” ma è assolutamente opportuno sottoporre il contratto al parere di un legale competente in materia. In questo caso, è consigliabile anche la presenza di testimoni che firmino in calce.
Il prestito può essere:
  • fruttifero e quindi prevedere l’applicazione di un tasso di interesse pattuito consensualmente e non superiore a quelli indicati dalla tabella dei tassi antiusura disponibile online;
  • infruttifero, se non sono previsti interessi.
Inoltre può essere:
  • personale, e in questo caso il beneficiario può destinare la somma a sua discrezione;
  • finalizzato, quando sia previsto il fine a cui il prestito è destinato. In questo caso, la diversa destinazione della somma comporta la risoluzione del contratto.
Una formula particolare è il prestito tra coniugi, ammesso ma senza diritto alla restituzione poiché non è considerato un finanziamento ma soltanto una espressione di mutuo aiuto tra solidali. La restituzione, quindi, può solo avvenire su base volontaria.
Il Fisco rappresenta certamente uno svantaggio per i prestiti tra privati… infatti, se per i mutui bancari di durata superiore ai 18 mesi le imposte applicate sono sommate in una “imposta sostitutiva” unica dello 0,25% sull’importo, nel caso di prestiti tra privati è dovuta una imposta di registro del 3% sull’importo e una dello 0,50% sulla garanzia ipotecaria o fidejussoria oltre all’imposta ipotecaria del 2% sul valore dell’ipoteca, quando prevista. A questo si unisce l’impossibilità di detrazione dall’Irpef degli interessi passivi rimborsati.
In caso di insolvenza il contratto può essere fatto valere in tribunale ma, a maggior tutela, può essere richiesta la sottoscrizione di cambiali che rappresentano un titolo esecutivo. Quando l’importanza della somma prestata lo richieda, è possibile anche prevedere a garanzia una ipoteca immobiliare (in caso di insolvenza la casa viene messa all’asta e il ricavato utilizzato per coprire il debito) o una fidejussione, ovvero l’impegno di un terzo a restituire la somma al posto del beneficiario.
Prestito tra privati con cambiali
Questi prestiti sono poco utilizzati eppure le cambiali rappresentano delle forme molto valide per garantire un prestito. Le cambiali sono strumenti che presentano molti vantaggi, anche se prevedono imposte di bollo che vanno corrisposte al momento della loro sottoscrizione.
  • sono semplici da utilizzare e possono essere compilate in breve tempo conoscendo pochi dati essenziali;
  • sono flessibili, potendo decidere gli importi da restituire e le date;
  • sono rinnovabili, nel caso sia necessario prorogare il termine o modificare le condizioni di restituzione;
  • sono garantite, essendo titoli esecutivi che rendono possibile procedere immediatamente al pignoramento di beni;
Il bollo sulla cambiale è una “marca da bollo” che viene applicata sul retro della stessa, alla firma e rappresenta uno degli elementi fondamentali ed imprescindibili della cambiale. La sua mancanza comporta la nullità del titolo, ed è necessaria per renderlo esecutivo. Viene calcolato in base all’importo ed è pari al 12 per mille di quello, arrotondato per eccesso.
Social lending e piattaforme online
In Italia esistono piattaforme online che consentono l’incontro tra prestatori e richiedenti. Tali società hanno caratteristiche anche piuttosto diverse tra loro ma presentano alcuni aspetti comuni:
  1. Sicurezza: le transazioni sono documentate e sicure tramite il protocollo https;
  2. Privacy: i nomi delle parti sono tenuti riservati.
  3. Personalizzazione: i contraenti hanno libertà di concordare l’importo, la rata, i tempi di restituzione, il tasso di interesse applicato;
  4. Controlli: viene effettuato un controllo sull’affidabilità delle parti.
Il social lending (definizione inglese per il prestito tra privati), è in espansione anche nel nostro Paese, con il benestare di BankItalia dopo iniziali dubbi e interventi per garantire la necessaria regolamentazione. I motivi di questo successo sono facilmente immaginabili, in un quadro di stretta creditizia molto marcata da parte degli istituti di credito. Il prestito tra privati avviene direttamente tra creditore e debitore, in genere i tassi di interesse applicati sono inferiori rispetto a quelli bancari ma superiori a quelli percepiti da chi tiene il denaro in un conto corrente bancario e il prestito viene erogato anche a chi non sia in possesso di un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Il servizio viene erogato online tramite società accreditate, e le piattaforme sono soggette alla vigilanza della Banca d’Italia. Il richiedente è classificato in base ad un livello di affidabilità, che incide sul tasso di interesse applicato e viene definito da un sistema di aste online. Chi presta denaro stabilisce il tasso (legale) a cui intende prestarlo. Il rischio viene “diffuso” su più creditori, per ridurre le eventuali perdite. Le piattaforme sono operative 24 ore su 24 e i tempi di ottenimento del prestito sono in genere molto brevi. Domanda e offerta non hanno alcun contatto personale né conoscono i dati l’uno dell’altro. Tutti i dati disponibili sono quelli presenti nelle schede online nelle quali è sempre indicata la destinazione della somma erogata, in modo che chi presta il denaro possa scegliere a cosa destinarlo.
Zopa (www.zopa.com) è stata la prima società ad essere operativa in Italia, fino al 2008 quando fu costretta da Bankitalia a sospendere la propria attività, per presunte irregolarità. E’ tornata sulla scena nel 2012, col nome di Smartika, questa volta con il benestare di Bankitalia. Da circa due anni è operativa anche Prestiamoci. Le cifre sono ancora basse, sull’ordine di uno o due milioni di euro con un tasso di insolvenza del 2-3%. Le società sono abilitate a fornire i servizi secondo la regolamentazione della direttiva europea, l’Istituto di Pagamento, recepita in Italia soltanto dal 2011.