domenica 13 settembre 2015

Tari, imposta sui rifiuti: casi pratici risolti

 

Notifica di Equitalia nulla al convivente senza informazione al destinatario

Presupposti d’imposta per l’immobile di proprietà, prima o seconda casa, affitto e locazione, nucleo familiare, superficie, determinazione e calcolo dell’imposta.

Seconda casa sfitta: non è giusto pagare TARI per nucleo famigliare e per 365 giorni l’anno non esistendo rifiuti.

È una giusta osservazione. A tal fine, il comma 679 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 prevede che il comune possa stabilire riduzioni ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo. Si spera che i Comuni disciplinino scrupolosamente le casistiche sopra riportate, alle quali è associabile la situazione da Lei prospettata.

Come si deve procedere per il calcolo della superficie scoperta del campeggio ai fini TARI? Devono essere inserite a ruolo solo le aree di sosta o la superficie complessiva?

Le aree occupate dai campeggi costituiscono a tutti gli effetti delle aree scoperte operative, che dovrebbero essere computate per intero ai fini della TARI. Dalla tassazione devono tuttavia essere escluse le aree scoperte pertinenziali ad altre aree scoperte, in cui rientrano le aree destinate a viabilità interna tra aree operative (le strade interne di raccordo dei campeggi) e le aree a verde ornamentale, che non siano destinate a piazzole. per quanto riguarda invece nello specifico le piazzole, si ritiene che le stesse dovrebbero essere tassate non in riferimento alla loro intera superficie, bensì prevedendo che anche una parte della loro estensione possa avere un uso analogo alle aree pertinenziali esterne di una abitazione e possa quindi essere esentata dalla tassa, per cui si potrebbe considerare tassabile la superficie media occupata dalla struttura mobile (tenda, caravan, roulotte) che la piazzola è idonea ad ospitare. ovviamente tutte le superfici coperte degli immobili interni alla struttura del campeggio (uffici, bagni, parte commerciale/ristorativa e aree ricreative) devono essere invece considerate interamente tassabili, al pari di qualsiasi altro immobile adibito alla medesima destinazione d’uso.

Il tributo TARI sui rifiuti è dovuto per il possesso, l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, esistenti nelle zone del territorio comunale. Visto quanto sopra il tributo sui rifiuti si paga sulle aree scoperte operative, ma si paga anche sui parcheggi esterni di alberghi, ristoranti, supermercati …

Solo le parti comuni dei condomini, di cui all’articolo 1117 codice civile, sono esenti dal pagamento del tributo sui rifiuti, in quanto bene comune non censibile. Le aree di manovra possono a loro volta essere assimilate ad una parte comune di condominio, che, in quanto tale, può essere esentata dal pagamento della tassa. Per quanto riguarda le aree scoperte operative delle attività produttive, si può utilizzare un criterio analogo: dovranno essere considerate soggette al tributo tutte le aree scoperte che abbiano una destinazione specifica a servizio dell’attività (si pensi in tal senso ad un’area scoperta destinata allo stoccaggio dei materiali, che risulta chiaramente operativa, al pari di un deposito coperto) e, quindi, anche i parcheggi privati degli alberghi, così come dei ristoranti e dei supermercati potranno essere assoggettati a tassazione, in quanto suscettibili di produzione di rifiuti, mentre dovranno essere escluse dall’imposizione le aree che non abbiano una destinazione esclusiva, ovvero che non costituiscano supporto specifico all’attività tra queste ultime aree escluderei, anche per quanto riguarda le attività, tutte le aree di manovra, ovvero non suscettibili di uso strumentale all’attività stessa (si pensi alle aree a verde, ovvero a quelle dei campeggi, o ancora le aree scoperte non suscettibili di uso esclusivo da parte di un’attività specifica).

Come si calcola la TARI per le utenze domestiche?

La TARI è un tributo da determinare in autoliquidazione. La base imponibile rimane, per gli immobili a destinazione ordinaria (utenze domestiche), la superficie catastale rapportata all’80% (per le categorie D e E è quella dichiarata),che deve essere moltiplicata per la tariffa fissa e per la tariffa variabile. Nel caso di civile abitazione priva, in visura catastale, della “superficie catastale”, la stessa dovrà essere dichiarata dal proprietario o occupante.

Esempio

Si moltiplica la superficie “calpestabile” dei locali (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) per la tariffa fissa unitaria, e poi si aggiunge la tariffa variabile.

Abitazione di 100 mq con 4 persone residenti:

(100 mq X “tariffa fissa unitaria” Euro 1,30 /mq X giorni/365) + (nucleo familiare di 4 componenti X “tariffa variabile” pari a Euro 100/nucleo familiare X giorni/365) = Tariffa

Nota Bene: i valori relativi alla “tariffa fissa unitaria” Euro 1,30 /mq ed alla “tariffa variabile” pari a Euro 100/nucleo familiare sono arbitrari.

Come si effettua il pagamento della TARI?

Due sono le opzioni possibili per le modalità di versamento delle rate TARI:

– Modello F/24 – sul Modello andrà indicato il numero di codice del Comune/Ente impositore

– Modello di Bollettino C/C Postale. In questo caso sul bollettino dovrà essere indicato il numero di codice “_______” del soggetto beneficiario o dovrà essere riportata la dicitura “intestato a PAGAMENTO TARI” c/c NUMERO” valido indistintamente per tutti i Comuni del territorio nazionale.

Sarà il Comune e/o il Soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ad effettuare il calcolo del tributo ed a predisporre ed inviare il Bollettino di C/C Postale oppure modello F/24. Tuttavia è opportuno evidenziare che i Contribuenti sono comunque tenuti al versamento del tributo anche qualora il Comune e/o Soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, non abbiano provveduto al calcolo e predisposizione dei bollettini di versamento, entro le stesse scadenze di versamento definite dal Regolamento comunale.

Un contribuente pone il seguente quesito. Mi sono appena trasferito nel mio nuovo Comune di residenza provenendo da un altro Comune: cosa devo fare per regolarizzare la mia posizione TARI?

Entro i 90 giorni successivi alla data di avvenuta occupazione dell’immobile in cui si è trasferito (data del rogito, contratto di affitto, allaccio alla rete elettrica, apertura o subentro dell’esercizio commerciale) è tenuto a presentare presso il comune di nuova residenza la dichiarazione ai fini TARI. A tal fine sarà recuperare recuperare alcuni dati: la superficie complessiva dei locali da dichiarare (ed eventualmente la superficie delle pertinenze ad essi collegati come ad esempio box, garage, cantine e locali di deposito), i dati catastali degli immobili, il numero degli occupanti (sia residenti che non residenti) ed ovviamente la data in cui ha iniziato ad occupare i nuovi locali. Queste informazioni, unitamente ai suoi dati anagrafici, dovranno essere inserite nell’apposito modulo di dichiarazione normalmente reperibile presso l’Ufficio Tributi.

Un contribuente che sarebbe intenzionato ad aprire un’attività commerciale pone il seguente quesito: quali dati deve fornire per la corretta applicazione della TARI?

La dichiarazione TARI relativa ad utenze non domestiche deve contenere i dati identificativi del soggetto passivo (codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell’attività, sede legale), i dati identificativi del legale rappresentante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale), l’ubicazione, la superficie, la destinazione d’uso e dati catastali dei locali e delle aree utilizzate nell’ambito dell’attività; la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione dei locali. I dati sopra richiesti devono essere inseriti nel modulo di dichiarazione normalmente messo a disposizione presso l’Ufficio Tributi dell’Amministrazione comunale ove è ubicato l’immobile.

Ai fini TARI, sono considerati presenti nel nucleo famigliare anche i componenti residenti nel Comune, ma domiciliati altrove?

Si. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove (esempio studenti universitari) fermo restando che, ai sensi dell’articolo 1, comma 643, Legge di Stabilità 2014, in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all’estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata.

Ai fini TARI esiste ancora la riduzione per unico occupante?

Nella formula di calcolo della TARI, peraltro mutuata dalla TARES (si vedano in proposito i commi 650 e 651, dell’articolo 1, Legge 147/2013, secondo cui: “650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria”.

651: “Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”), oltre ai metri quadrati dell’unità abitativa rientra il numero degli occupanti, per cui, a parità di metri quadrati occupati, la tariffa ha un incremento direttamente proporzionale al crescere del numero dei componenti il nucleo familiare.

Alla luce di queste considerazioni, quindi, l’unico componente, ha già di per sé una tariffa più agevolata rispetto al contribuente facente parte di un nucleo familiare di due o più persone. Inoltre il comune, con regolamento di cui all’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere ulteriori riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di abitazioni con unico occupante (si vedano in proposito i commi 659 e 660 dell’articolo 1, Legge 147/2013 secondo cui: “659. Il comune con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo. 660. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso”).

Un contribuente si trova nella seguente situazione: il Tributo sui rifiuti versato nel 2013 (TARES) era intestato al marito, che è deceduto ad inizio 2014. Come può il coniuge superstite comunicare il cambio di intestazione in riferimento alla TARI?

È necessario provvedere alla cessazione del tributo per il coniuge deceduto e contestualmente attivare l’utenza per la restante parte dell’anno successiva al decesso al coniuge superstite o ad un altro familiare convivente nel medesimo nucleo familiare. Non è infatti possibile continuare ad assolvere il tributo a nome di una persona deceduta, per un periodo successivo alla data del decesso del contribuente. Per volturare l’utenza è sufficiente recarsi presso l’Ufficio Tributi e compilare la modulistica (dichiarazione TARI) a disposizione, oppure scaricarla dal sito internet comunale ed inoltrarla via posta elettronica o per posta raccomandata, allegando alla modulistica la copia di un documento di identità del dichiarante.