domenica 20 settembre 2015

Sanatoria per l’accertamento fiscale nullo senza ricorso nei 60 giorni

 

Sanatoria per accertamento fiscale nullo senza ricorso nei 60 giorni

Atti notificati dall’Agenzia delle Entrate: anche in presenza di vizi di nullità macroscopici, ci sono termini ristrettissimi per far accertare il vizio e annullare la pretesa fiscale.

Gli atti notificati dal fisco (in prima linea, l’Agenzia delle Entrate, ma nel mirino potrebbe finire anche Equitalia), anche se nulli, per poter essere definitivamente cancellati e non dar luogo ad alcun tipo di conseguenza, devono essere impugnati entro i termini di legge (di norma, 60 giorni): diversamente la nullità si sana, l’atto si consolida (ossia diventa definitivo) e il vizio non può più essere fatto valere in un successivo momento. Risultato: anche se oggetto di una pretesa esattoriale palesemente ingiusta, il contribuente non può più opporsi.

È questo il rivoluzionario principio espresso l’altro ieri dalla Cassazione [1]: un’interpretazione originale che inaugura uno nuovo orientamento, con ripercussioni anche nell’ambito degli atti firmati dai cosiddetti “dirigenti illegittimi”. Ma vediamo meglio di cosa si stratta.

La vicenda

Un contribuente si era opposto alla cartella esattoriale di Equitalia sostenendo che, alla base della stessa, vi fosse un avviso di accertamento nullo in quanto, su di esso, le firme di sottoscrizione erano illeggibili e prive di sigillo, timbro e dell’indicazione della qualifica del funzionario competente. Secondo il ricorrente, quindi, la conseguente cartella di pagamento era illegittima e da annullare.

La nullità fiscale si sana

La Cassazione non entra nel merito della nullità degli atti fiscali, limitandosi a rilevare solo la tardività del ricorso del contribuente: infatti, sostiene la Corte, contrariamente a quanto affermato dalla CTR di Milano, la nullità degli atti tributari non può essere rilevata dal giudice in ogni stato e grado del processo: al contrario, è necessaria la richiesta esplicita del contribuente (in termini tecnici si chiama “eccezione”) che va inserita già nel ricorso introduttivo proposto nei termini di legge.

Se questo non avviene e manca, quindi, un’impugnazione specifica, l’accertamento fiscale o qualsiasi altra pretesa impositiva, benché affetta da nullità, si sana e la pretesa del fisco diventa legittima.

Nullità e annullabilità

Nell’ambito del diritto civile si è soliti operare una distinzione netta tra nullità (vizi più gravi di un atto) e annullabilità (vizi meno gravi). Il vizio che comporta nullità può essere sollevato in qualsiasi momento, senza limiti di tempo, e da chiunque, finanche dallo stesso giudice (per esempio, una vendita immobiliare priva dell’atto pubblico, una donazione senza la presenza dei testimoni, ecc.). Viceversa, l’annullabilità per essere contestata entro stretti limiti di tempo e solo dal soggetto che l’ordinamento mira a tutelare (per es.: un contratto stipulato per errore può essere fatto annullare entro massimo 5 anni e solo dalla parte che lo ha sottoscritto).

Evidentemente, questa distinzione – del tutto naturale e scontata per il diritto civile – non vale più, a detta della Cassazione, nell’ambito del diritto tributario: per cui, nella sostanza, non vi sarebbe alcuna differenza tra atti nulli e atti annullabili, tra un vizio più grave e uno meno grave, tra un atto notificato in modo improprio e un altro, invece, privo degli elementi essenziali per poter essere riconosciuto tale (come ad esempio, l’indicazione del funzionario).

Il contribuente deve sempre rivolgersi a un giudice e fare causa

Ancora una volta, a prevalere è l’aspetto “burocratico”: la necessità, pur in presenza di vizi palesi e mastodontici, di intraprendere tutta la trafila del ricorso al giudice, eventualmente preceduto dal reclamo e mediazione (per gli atti fino a 20mila euro), pagare le tasse per l’iscrizione a ruolo, attendere la sentenza per anni (con la spada di Damocle di un’esecuzione forzata) e poi, all’esito, essere liberati dalla pretesa. Il contribuente che non si attiva e non impugna davanti alla Commissione Tributaria Provinciale l’accertamento o qualsiasi altro atto di natura fiscale non può poi contestare le successive cartelle di Equitalia o l’atto di riscossione forzata (un pignoramento o, ancor prima, un’ipoteca o un fermo) [2].

Un avvertimento per gli atti firmati dai dirigenti illegittimi?

Sembra già di leggere, nel provvedimento in commento, le motivazioni che potrebbe fornire la Cassazione sulla questione relativa ai dirigenti dell’Agenzia delle Entrate decaduti per via della recente sentenza della Corte Costituzionale. Un modo, insomma, per salvare il fisco senza stravolgere il principio secondo cui i funzionari privi di concorso, nominati ugualmente dirigenti, non potevano avere i poteri per emettere gli accertamenti.

Insomma, la Suprema Corte si apre il varco e inizia a preparare i contribuenti. Ma sulla legittimità di tale orientamento riserviamo alcuni dubbi. Rinviamo la trattazione di questo punto all’articolo: “Dirigenti illegittimi dell’Agenzia Entrate: la Cassazione a sentenza“.

Note

[1] Cass. sent. n. 18448 del 18.09.2015.

[2] Secondo la Cassazione, l’ordinamento tributario costituisce un sottosistema del diritto amministrativo, con il quale è in rapporto speciale: possono così trovare applicazione le norme generali soltanto nei limiti in cui non siano derogate o non risultino incompatibili con le norme speciali di diritto tributario.
Il legislatore ha incluso nella categoria della «nullità tributaria» tutti i vizi che inficiano la validità dell’atto, senza operare alcun distinguo. Ne consegue che l’invalidità/annullabilità deve essere eccepita dal contribuente mediante impugnazione, attraverso la proposizione cioè del ricorso nei modi e nei termini previsti. In difetto, il provvedimento tributario, pure se affetto da vizio di nullità, si consolida, divenendo definitivo e legittimando l’amministrazione alla riscossione coattiva dell’imposta.