lunedì 7 settembre 2015

Come compilare la ricevuta d’affitto

 

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Come compilare la ricevuta d’affitto

Per evitare di incorrere in possibili problematiche è bene sapere come compilare una ricevuta d’affitto, quel documento che il locatore consegna per pagare il canone mensile, dopo aver ricevuto il corrispettivo stabilito. Importante è anche sapere come ottenere le quietanze di pagamento e come potersi comportare se l’affittuario non è regolare nei pagamenti.

A cosa serve la ricevuta d’affitto

La ricevuta d’affitto ha una duplice funzione: da una parte serve al proprietario dell’immobile per dimostrare che l’affitto mensile è stato pagato e dall’altro testimonia il pagamento da parte di colui che si trova in affitto. Grazie poi alla legge di Stabilità 2014, i canoni corrisposti per i contratti abitativi devono essere obbligatoriamente versati e non più pagati in contanti, in modo tale da poter essere tracciati. Al fine di evitare l’evasione fiscale.

Per essere valida una ricevuta d’affitto deve contenere dei dati obbligatori:

  • l’indicazione del titolare del contratto d’affitto;
  • la causale del pagamento;
  • la somma del canone mensile;
  • la data e la firma di chi riceve la somma pattuita.

La quietanza di pagamento

Per ottenere la quietanza di pagamento è necessario farne richiesta. Infatti la ricevuta d’affitto è regolata dall’art. 1199 del codice civile, il quale stabilisce che “il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo, se questo non è restituito al debitore”. Ciò significa che la ricevuta può essere rilasciata quando il locatore percepisce il pagamento mensile dell’affitto, avendo così l’obbligo di consegnare la ricevuta del versamento.

Se l’affittuario non è regolare nei pagamenti?

Molto spesso capita però che i pagamenti degli affitti, in momenti di difficoltà, vengano a mancare di regolarità.
Così il proprietario, se conosce le effettive problematiche dell’inquilino e vuole aspettare prima di procedere legalmente, può rifarsi all’art. 1193 del codice civile, che permette di dichiarare quale debito si intende soddisfare, con quella ricevuta d’affitto.

“In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra i più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l’imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti”.

Marca da bollo sulle ricevute d’affitto

L’obbligo della marche da bollo sulle ricevute d’affitto è stabilito in base all’art. 13 della prima parte della tariffa allegata al d.p.r. n. 642/72. Dove si esplicita che sono soggette al pagamento dell’imposta di bollo fin dall’origine le “quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria: per ogni esemplare”.

In questo caso, sulle ricevute d’affitto l’obbligo è del locatore che emette la ricevuta, mentre l’affittuario ha l’onere di acquistare la marca da bollo, di due euro, da apporre sulle ricevute. Nel caso entrambi, per un caso o per l’altro, non lo facciano, l’altro che non era responsabile del pagamento dell’imposta, diventa a sua volta imputabile di quella violazione.

Ricordiamo però che l’imposta non si paga solo con la marca da bollo, in quanto l’art. 3, primo comma, d.p.r. n. 642/72, stabilisce che:

L’imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della tariffa allegata:

  • mediante pagamento dell’imposta ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;
  • in modo virtuale, mediante pagamento dell’imposta all’ufficio dell’Agenzia delle entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale.

Affitto in nero

Nel caso si viva in un appartamento, pagando un affitto in nero è scontato dire che non si può pretendere nessuna ricevuta di pagamento. Ma è comunque necessario ribadire, che questa situazione è denunciabile al Fisco o all’Agenzia delle Entrate. In quanto il decreto legge 23/2011 permette agli inquilini che non sono titolari di un regolare contratto di notificare a chi di competenza l’affitto in nero.

Questo permette di usufruire di molti vantaggi, che andranno  a premiare il gesto compiuto. Infatti, l’Agenzia delle Entrate applicherà all’affittuario un contratto di quattro anni, estendibile ad altri quattro, ed un canone calcolato sulla base della rendita catastale dell’immobile e pari al triplo di quest’ultima.