domenica 13 settembre 2015

Casa in comodato e convivenza: le migliorie vanno rimborsate?

 

Comprare una casa ristrutturata da diritto a un risparmio di imposta

Alla cessazione della convivenza nessun rimborso o indennizzo può essere chiesto al comodante per le spese di ristrutturazione dell’immobile concesso in comodato.

Capita spesso che un genitore (o altro familiare) conceda ad un proprio figlio (o congiunto) un appartamento in comodato affinché vi abiti col proprio compagno/a, anche in vista del futuro matrimonio.

Altrettanto di frequente accade che i conviventi, o pure solo tra loro chi non è legato da parentela col comodante, sostengano delle spese di ristrutturazione dell’immobile al fine di renderlo maggiormente rispondente alle esigenze abitative della coppia. Potrebbe questi pretendere dal comodante il rimborso del denaro speso qualora il rapporto sentimentale si interrompa ed egli debba lasciare la casa?

Ha dato risposta a questa domanda la Cassazione in una recente pronuncia [1].

In particolare la Corte ha chiarito che chi riceve un immobile (o altro bene) in comodato (cosiddetto comodatario) non ha diritto ad ottenere dal comodante il rimborso delle spese sostenute per i miglioramenti su di esso apportati.

La legge [2], infatti, prevede espressamente che le spese sostenute per servirsi del bene siano ad esclusivo carico del comodatario; tra queste possono senz’altro annoverarsi tutte quelle effettuate allo scopo di rendere un immobile più confortevole e confacente ai bisogni di chi lo abita. Unica eccezione, espressamente prevista dalla legge, è rappresentata dal caso in cui si sia trattato di spese straordinarie, finalizzate alla conservazione del bene, sempre che esse abbiano avuto il carattere della necessità e dell’urgenza (si pensi al rifacimento di un bagno conseguente a perdite d’acqua dalle tubature). Per queste ultime, quindi, il comodatario potrà vantare un diritto al rimborso.

A riguardo, la Corte, richiamandosi ad una sua precedente pronuncia [3], ha ribadito che quando il comodatario, allo scopo di utilizzare al meglio il bene, affronti delle spese per la sua manutenzione, tale iniziativa fa parte di una libera scelta dettata da un suo esclusivo interesse e, pertanto, egli non ha il diritto di pretenderne il successivo rimborso dal comodante.

Le cose non cambiano, qualora l’immobile, concesso da un genitore in comodato alla coppia, divenga casa coniugale; in caso di separazione egli non sarà tenuto al rimborso delle spese per le migliorie sostenute, salvo il caso che esso siano state improcrastinabili e finalizzate alla conservazione del bene.

Secondo i Giudici supremi, dunque, la norma non lascia spazio a dubbi; il comodatario non può pretendere né rimborsi, né indennizzi sulle migliorie apportate al bene concessogli in comodato, neppure puntando sul fatto che esso abbia incrementato il proprio valore per effetto delle opere eseguite.

Il consiglio, dunque, è all’uso della prudenza prima di scegliere se affrontare o meno costose ristrutturazioni su una casa ottenuta in comodato.

La vicenda

Nel caso di specie, un uomo aveva concesso in comodato alla figlia un appartamento di sua proprietà affinché vi convivesse con il proprio compagno. Terminata la relazione, il convivente della giovane chiedeva all’uomo l’indennizzo per le spese sostenute durante la convivenza per apportare miglioramenti all’immobile.

Note

[1] Cass. sent. n 13339/15 del 30.06.15.

[2] Art 1808 cod. civ.

[3] Cass.sent.n.1216/12.

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