domenica 6 settembre 2015

Infiltrazioni: il canone di locazione va pagato lo stesso

 

Infiltrazioni in condominio

Affitto: il pagamento della mensilità al padrone di casa può essere evitato solo se l’appartamento risulta totalmente inservibile.

Sei in affitto e nell’appartamento cadono spesso gocce d’acqua dal piano di sopra? Ci sono infiltrazioni di umidità e l’ambiente è insalubre? Hai fatto presente, più volte, l’inconveniente al padrone di casa, ma quest’ultimo tarda a intervenire? Purtroppo non puoi farti giustizia da solo, auto-riducendo il canone di locazione che mensilmente paghi! Questo perché, secondo un indirizzo ormai consolidato in giurisprudenza – ribadito peraltro da una recente sentenza del Tribunale di Padova [1] – le due obbligazioni, quella del pagamento dell’affitto da un lato, e quella di garantire all’inquilino l’immobile in buono stato di manutenzione dall’altro, sono autonome e indipendenti: il venir meno di una delle due prestazioni, quindi, non comporta l’automatico scioglimento dell’altra. In buona sostanza, solo il giudice ha il potere di quantificare l’ammontare del danno che spetta al conduttore per le infiltrazioni subite e non spetta a questi concedersi sconti sul canone. A meno che, però, la mancata manutenzione sia tale da rendere completamente inservibile l’appartamento, costringendo l’inquilino a doverlo abbandonare per trovare un altro tetto.

Dunque, è legittimo lo sfratto di morosità nei confronti di chi non paga l’affitto mensile, anche se questi, solo innanzi al giudice, solleva eccezioni in merito alle macchie di umido e all’insalubrità dell’ambiente domestico. È infatti ingiustificata – ricorda il Tribunale veneto – la sospensione unilaterale del pagamento del canone locativo nel caso in cui il conduttore assuma una riduzione del bene e ciò anche quando tale evento sia ricollegabile all’inerzia del locatore.

Anche a voler imputare i vizi dell’immobile al locatore, il conduttore non può di sua spontanea iniziativa, decidere di interrompere il versamento del canone. Egli allora dovrebbe agire con una autonoma causa per obbligare il locatore a intervenire o, in alternativa, a risarcirgli le spese anticipate.

Note

[1] Trib. Padova sent. n. 227/15.

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