domenica 13 settembre 2015

Immobile abusivo: demolizione anche per acquirenti, eredi e donatari

 

Immobile abusivo demolizione anche per i acquirenti eredi e donatari

Abuso edilizio: la demolizione del fabbricato in violazione delle regole urbanistiche vale per tutti i soggetti successivi proprietari, che sono in qualsiasi rapporto con l’immobile, anche se non hanno commesso il reato.

Se hai acquistato o ereditato un immobile abusivo, il fatto di non essere stato il responsabile diretto dell’illecito urbanistico non ti pone al riparo da un eventuale ordine di demolizione: e questo perché – secondo una sentenza di ieri della Cassazione [1] – tale provvedimento vale anche nei confronti dell’erede del condannato o di chiunque altro lo abbia acquistato (con vendita, donazione, ecc.).

A fare le spese per l’abuso edilizio, dunque, sono innanzitutto i successori dell’autore dell’illecito penale. Secondo la Corte, l’ordine di demolizione di un immobile abusivo deve essere eseguito nei confronti di tutti i soggetti che “sono in rapporto col bene” e vantano su di esso un diritto reale (proprietà, usufrutto, ecc.) o personale di godimento (inquilino), anche se dunque del tutto estranei alla commissione del reato. L’ordine di demolizione del manufatto abusivo, disposto con la sentenza di condanna per reato edilizio, non è estinto dalla morte del reo sopravvenuta alla irrevocabilità della sentenza: la demolizione, infatti, non è una sanzione di carattere penale (nel qual caso, infatti, non si sarebbe trasmessa agli eredi), ma di tipo amministrativo accessoria.

L’ordine di demolizione vale, come anticipato, anche in caso di vendita dell’immobile a terzi, benché tale alienazione sia intervenuta prima all’ordine: infatti il fabbricato continua ad arrecare pregiudizio all’ambiente, a prescindere dalla titolarità dello stesso [2]. In questi casi prevale l’interesse paesaggistico o urbanistico, rispetto a quello del proprietario alla conservazione del manufatto.

All’acquirente non resta che rivalersi contro il venditore chiedendogli la restituzione del prezzo versato e l’eventuale risarcimento del danno [3].

Lo stesso discorso vale anche in caso di donazione [4] se successiva alla sentenza di condanna (il donatario, infatti, riceve il bene “nelle condizioni giuridiche in cui si trova” e, quindi, con tutti gli illeciti che l’immobile si porta dietro [5]) ed in caso di immobile in comproprietà tra più soggetti [6].

Note

[1] Cass. sent. n. 36383 del 9.09.2015.

[2] Cass. sent. n. 22853/2007.

[3] Cass. sent. n. 37120/2005.

[4] Cass. sent. n. 38941/2013.

[5] Cass. sent. n. 45301/2009.

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