domenica 20 settembre 2015

Ecobonus: la mini guida sulla detrazione per risparmio energetico

 

Fino al 31 dicembre 2015 (anche se si parla già di una riconferma nel 2016) per chi effettua lavori di risparmio energetico sulla propria abitazione si potrà fruire dell’ecobonus, la detrazione dall’Irpef nella misura del 65%. Ecco una mini guida con tutte le informazioni più importanti. Innanzitutto c’è da dire che l’ecobonus  è un’agevolazione fiscale consistente in detrazioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici. In particolare lo sconto fiscale è  riconosciuto se le spese sono state sostenute per:

  • la riqualificazione energetica di edifici esistenti  (per questi interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 100.000 euro. Rientrano in questa tipologia i lavori che permettono il raggiungimento di un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 – Allegato A)
  • gli interventi sull’involucro degli edifici (per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro. Si tratta degli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache orizzontali (coperture, pavimenti), verticali (pareti generalmente esterne), finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza “ U ” (dispersione di calore), espressa in W/m 2K, definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 e successivamente modificati dal decreto 26 gennaio 2010)
  • l’installazione di pannelli solari ( il valore massimo della detrazione fiscale ammesso per tali interventi è di 60.000 euro. Per interventi di installazione di pannelli solari si intende l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università)
  • la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 30.000 euro. Per lavori di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale si intende la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione).

Dal 1 gennaio 2015 inoltre sono ammessi all’agevolazione anche altre due tipologie di interventi:

  • l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari indicate nell’allegato M del decreto legislativo n. 311/2006, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro
  • l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

La detrazione deve essere ripartita in dieci rate annuali di pari importo e il limite massimo di risparmio ottenibile con la detrazione (100.000, 60.000 e 30.000 euro, a seconda della tipologia di intervento realizzato) va riferito all’unità immobiliare oggetto dell’intervento stesso. Pertanto, va suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell’immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell’onere effettivamente sostenuto da ciascuno.
Per quanto riguarda proprio le spese queste devono essere pagate mediante bonifico bancario o postale in cui vanno indicati:

  • la causale del versamento
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione
  • il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).

Sul bonifico, le banche e le Poste Italiane Spa devono operare una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’impresa che effettua i lavori che dal 1 gennaio 2015 è pari all’8%.

Per poter beneficiare dell’agevolazione occorre acquisire specifici documenti che sono:

  • l’asseverazione di un tecnico abilitato che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti (in alcuni casi questo documento può essere sostituito da una certificazione dei produttori , per esempio, per interventi di sostituzione di finestre e infissi o per le caldaie a condensazione con potenza inferiore a 100 kW)
  • l’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica, che comprende i dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio che deve essere prodotta dopo l’esecuzione degli interventi, utilizzando procedure e metodologie approvate dalle singole Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano
  • la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell’allegato E del decreto attuativo o allegato F, se l’intervento riguarda la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari o l’installazione di pannelli solari. Essa deve contenere i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese e dell’edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito e il risparmio di energia che ne è conseguito, nonché il relativo costo, specificando l’importo per le spese professionali e quello utilizzato per il calcolo della detrazione.

Ma oltre ai documenti da acquisire, per poter fruire dell’ecobonus altri vanno trasmessi. In particolare entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere all’Enea, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile la copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica (allegato A del decreto)  e la scheda informativa (allegato E o F del decreto), relativa agli interventi realizzati.

Attenzione: la data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l’invio della documentazione all’Enea, coincide con il giorno del cosiddetto “collaudo” (e non di effettuazione dei pagamenti). Se poi in base alla tipologia di intervento effettuato non è previsto il collaudo, il contribuente può provare a data di fine lavori con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa).

La trasmissione dei documenti sopra indicati ad Enea deve avvenire in via telematica, attraverso il sito internet  (www.acs.enea.it) oppure a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, sempre entro il termine di 90 giorni dal termine dei lavori, solo ed esclusivamente quando la complessità dei lavori eseguiti non trova adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall’Enea all’indirizzo: ENEA – Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile Via Anguillarese 301 – 00123 Santa Maria di Galeria (Roma).

Dall’anno scorso infine è stato eliminato l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate gli interventi che proseguono oltre il periodo d’imposta.