domenica 20 settembre 2015

Mutuo: niente penale per l’estinzione anticipata

 

Operazioni bancarie sospette segnalazione automatica all Uif

Finanziamenti e commissioni: per l’estinzione anticipata del mutuo erogato dalla banca non ci saranno penali, così come, invece, una direttiva comunitaria sembrerebbe voler introdurre.

Cosa prevede la nostra legge attuale

La cosiddetta Legge Bersani [1] stabilisce che nessuna penale è dovuta in caso di estinzione anticipata o parziale di mutui stipulati a decorrere dal 2 febbraio 2007, accesi da persone fisiche per l’acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione o allo svolgimento della propria attività economica o professionale.

Per non penalizzare oltremodo i titolari di mutui sottoscritti in data anteriore al 2 febbraio 2007, l’Abi e le Associazioni dei consumatori hanno concordato delle penali ridotte che variano a seconda che si tratti di mutuo a tasso fisso o a tasso variabile, e a seconda del periodo in cui interviene l’estinzione.

La legge Bersani si applica non solo per i casi di estinzione totale del mutuo, ma anche per le estinzioni parziali. In questo caso, per valutare l’opportunità dell’operazione, sarà necessario comprendere come la banca andrà a far incidere sul mutuo in essere la nuova somma depositata, cioè in sostanza se la riduzione del mutuo vada a modificare, diminuendola, la rata dello stesso, mantenendo così invariata la sua durata complessiva, ovverosia se la rata rimanga costante e l’apporto economico vada a ridurre la durata del finanziamento.

Cosa prevede l’Unione Europea

Per una volta che è l’Italia a essere avanti di 10 anni sull’Europa, quest’ultima rischia di frenarci. La direttiva europea sui mutui ipotecari, inserita nella legge delega europea approvata dal Parlamento italiano il 2 luglio scorso, dovrà essere recepita dal nostro Paese entro marzo del 2016.

Le disposizioni europee sono più arretrate rispetto alle nostre liberalizzazioni, inserite nel Testo unico bancario dalla Legge Bersani.

Riguardo infatti alle commissioni di estinzione anticipata del mutuo, l’UE stabilisce che la banca ha diritto a un indennizzo equo, dove giustificato per i costi connessi al rimborso anticipato.

Insomma, si ritornerebbe indietro di quasi dieci anni.

Come si sta muovendo l’Italia

Nel nuovo disegno di legge di delegazione europea il Governo ha inserito una norma che esclude oneri per la chiusura del finanziamento. Insomma, l’intenzione è quella di lasciare tutto com’è, senza penali per il consumatore, checché ne dica la direttiva europea.

Il Ddl contiene un passaggio in neretto secondo cui, nel dare esecuzione alla direttiva, si deve “prevedere che il diritto del consumatore all’estinzione anticipata sia esercitabile senza applicazione di commissioni, indennità od oneri”.
Il Governo quindi prende posizione a favore del mantenimento della situazione attuale per la quale non è prevista penale per l’estinzione anticipata. Il testo del Ddl dovrà ora essere convertito in legge dalle Camere e quindi non è da escludere che le pressioni per cambiare la situazione si eserciteranno in quella sede.

Note

[1] Art. 7 della legge 40/2007.