sabato 26 settembre 2015

Come sospendere le rate del mutuo ipotecario

 

Adeguamento Istat - Soldi

Ho contratto un mutuo ipotecario per l’acquisto della prima casa: al momento sono in difficoltà economiche e con un reddito di 800 euro al mese: posso chiedere la sospensione delle rate future?

Sebbene l’intenzione iniziale del legislatore fosse quella di concedere la sospensione delle rate dei finanziamenti per ben 3 anni, senza necessità, per il cittadino, di addurre alcuna motivazione o di dimostrare sopravvenute esigenze di natura economica, le intese successivamente raggiunte con le banche sono state di diverso contenuto. In particolare l’accordo tra Abi e associazioni dei consumatori concede una sospensione delle rate del mutuo per massimo un anno e per non più di una volta soltanto nel triennio 2015–2017. L’intesa scade, peraltro, proprio nel 2017.

In ogni caso, la sospensione delle rate del mutuo viene concessa non a chiunque ne faccia richiesta, ma solo in presenza di determinate condizioni. Eccole.

Quali sono i soggetti che possono presentare la domanda?

Possono presentare la domanda di sospensione solo coloro che si trovino in condizioni di difficoltà economica determinata da:

a- cessazione del rapporto di lavoro subordinato, a esclusione del caso in cui la cessazione sia dovuta a dimissioni volontarie, risoluzione per limiti di età pensionabile, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

b- cessazione del rapporto di lavoro parasubordinato (agenzia, rappresentanza commerciale, contratti di collaborazione continuativa e a progetto), esclusi i casi in cui la cessazione sia dovuta a risoluzione consensuale, recesso datoriale per giusta causa, recesso del lavoratore non per giusta causa;

c- sospensione del rapporto di lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno di 30 giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti a sostegno del reddito (cassa integrazione, ammortizzatori sociali in deroga, fondi di solidarietà);

d- morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza.

Queste situazioni devono coinvolgere il soggetto intestatario (o uno dei cointestatari) del mutuo o del finanziamento ed essersi verificate entro 2 anni dalla presentazione della richiesta.

Per quali tipi di prestiti è consentita la sospensione?

I termini dell’Accordo per mutui e finanziamenti comprendono le seguenti tipologie di prestiti bancari:
– i mutui garantiti da ipoteche su immobili destinati ad abitazione principale;
– il credito al consumo di durata superiore a 24 mesi con piano di ammortamento “alla francese”;
erogati a persone fisiche.

Per quanto riguarda i crediti al consumo, il prestito deve essere di almeno 24 mesi, con un piano di rientro a rate costanti (tecnicamente, alla francese), rivolto a persone fisiche, indipendentemente dal tasso applicato.

Cosa viene sospeso con la presentazione della domanda?

La sospensione riguarda unicamente la quota capitale del mutuo, e non già la quota di interessi. Dunque, il mutuatario dovrà continuare, durante l’anno di sospensione delle rate, a pagare comunque gli interessi che matureranno sul capitale “bloccato”. Peraltro l’ammontare degli interessi va calcolato sull’intero debito residuo. Questa condizione potrebbe rendere poco vantaggioso il beneficio in commento;

Chi non può ottenere la sospensione della rata del mutuo?
Innanzitutto sono esclusi dal beneficio coloro che abbiano maturato un debito eccessivo con la banca: in pratica, non devono esservi rate scadute e non pagate per un periodo superiore a 90 giorni.
Sono inoltre esclusi:

– i finanziamenti che hanno già fruito di misure di sospensione per un periodo di 12 mesi;

– i finanziamenti che fruiscono di agevolazioni pubbliche (nella forma di garanzia, contributi in conto capitale o in conto interessi, provvista agevolata);

– i finanziamenti per i quali sia stata stipulata un’assicurazione a copertura del rischio d ’insolvenza, purch é l’assicurazione sia attiva nel periodo della sospensione;

– i finanziamenti assistiti dalla cessione del quinto dello stipendio o della pensione;

– i finanziamenti strutturati con carta di credito revolving o come aperture di credito.

Come si presenta la domanda?

La domanda va presentata direttamente alla banca, che si impegna a fornire un parere positivo o negativo che sia entro 20 giorni lavorativi.

Il richiedente può presentare la domanda, attraverso dichiarazione sostitutiva delle proprie personali condizioni, al soggetto erogatore del prestito (le banche e le società di finanziamento che hanno aderito all’Accordo).

La sospensione è operativa entro 30 giorni dall’accoglimento della richiesta da parte del soggetto gestore. Il termine è di 45 giorni nel caso di finanziamenti cartolarizzati da obbligazioni bancarie.

Il cliente può, in qualsiasi momento, chiedere il riavvio del piano di ammortamento.

Che succede dopo il periodo di sospensione?

Al termine del periodo di sospensione, riprende l’applicazione dell’ammortamento, con il conseguente allungamento del piano di ammortamento per una durata pari al periodo della sospensione.

Alla luce di quanto sopra, se il cliente della banca, che ha contratto mutuo ipotecario per l’acquisto della prima casa, non è moroso da più di 90 giorni e si trovi, per esempio, in stato di disoccupazione sopravvenuta (non determinata da una sua condotta), ha diritto ad ottenere la sospensione del pagamento della quota capitale della rata del mutuo, per un periodo che non può superare i 12 mesi.
Tuttavia, come risulta dall’accordo siglato da Abi e Consumatori è facoltà di ogni singola banca concedere tale sospensione a condizioni migliorative.