lunedì 13 gennaio 2014

Un punto sulla certificazione energetica.

 

Un punto sulla certificazione energetica.

APE obbligatorio oppure no? Gli ultimi interventi del governo in materia di efficienza energetica hanno creato un po' di confusione. Anche perché una clausola di cedevolezza contenuta nel decreto 63/2013 che introduce l'Attestato consente alle Regioni di intervenire in materia, con una normativa che prevale su quella ministeriale. Facciamo un riepilogo.

certificato-energeticoUltima delibera in materia di APE è contenuta nel Dl 145/2013, il cosiddetto Decreto "Destinazione Italia", già pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2013 e quindi in vigore dal 24 dicembre 2013. Il Dl introduce alcune importanti novità a livello nazionale sugli obblighi correlati all'Attestato di Prestazione Energetica. Vediamo quali, riferendoci in particolare al settore delle locazioni.

  • Non sarà più necessario allegare l'APE ai contratti di locazione di singole unità immobiliari e ai contratti di trasferimento a titolo gratuito di immobili. Permane l'obbligo di allegazione in caso di nuova locazione di interi edifici o di una pluralità di unità immobiliari.
  • In tutti i casi di nuova locazione, compresa quella di singole unità immobiliari, resta l'obbligo di inserimento nel contratto della clausola con cui il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione riguardanti l'attestazione della prestazione energetica dell'immobile. Il vincolo decade per i contratti non soggetti a registrazione, ossia quelli relativi a locazioni che non superino i 30 giorni complessivi nell'anno solare.
  • La nullità per la mancata allegazione dell'APE al contratto viene sostituita da una sanzione pecuniaria, prevista in tutti i casi di allegazione, ove siano dovute. La sanzione, che va dai 3.000 ai 18.000 euro, sarà da dividere equamente tra le parti. Stessa sanzione anche in caso di mancato inserimento nel contratto della clausola con cui il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione riguardanti l'attestazione della prestazione energetica dell'immobile; tuttavia, in caso di locazione di singole unità immobiliari, tale sanzione è ridotta e va da 1.000 a 4.000 euro.
  • Se almeno una delle parti lo richiede, è possibile sostituire l'eventuale nullità di un contratto stipulato prima dell'entrata in vigore del Decreto versando la sanzione pecuniaria prevista dalla nuova norma, a condizione che la nullità del contratto non sia già stata dichiarata con sentenza passata in giudicato.
  • Il Decreto prevede un bonus per le locazioni che non eccedono i 3 anni; in questi casi tutte le sanzioni sono ridotte della metà.

Alcune regioni avevano già legiferato in materia negli anni passati e, secondo quanto previsto dalla clausola di cedevolezza, il regolamento locale prevale su quello nazionale. Veneto, Umbria, Marche, Molise, Abruzzo, Campania, Basilicata, Calabria seguiranno il regolamento nazionale, ma le altre regioni cosa prevedono?

Friuli Venezia Giulia: dal 1° gennaio 2011, la certificazione energetica e la qualificazione energetica degli edifici sono sostituite dalla certificazione di Valutazione Energetica e Ambientale (Vea) degli edifici, prevista per le nuove costruzioni, le ristrutturazioni edilizie e per l'ampliamento di locali con destinazione d'uso uffici e residenziale.

Provincia autonoma di Bolzano: la legge provinciale obbliga alla produzione dell'attestato (in anni precedenti, del certificato) già dal 29 settembre 2004 per gli edifici di nuova costruzione, mentre dal 26 giugno 2009 è necessario per la compravendita e la locazione di unità immobiliari.

Provincia autonoma di Trento: la legge provinciale sancisce l'obbligo dell'APE dal 14 luglio 2010 per gli edifici di nuova costruzione, sostituzione edilizia, demolizione e ricostruzione, ampliamenti dei volumi superiori del 20% del volume esistente, ristrutturazione dell'intero edificio.

Lombardia: occorre allegare l'APE ai contratti di trasferimento e di locazione di edifici o di singole unità immobiliari.

Valle d'Aosta: dal 23 luglio 2008 vige l'obbligo di APE per gli edifici nuovi, per le ristrutturazioni e per i trasferimenti di proprietà a titolo oneroso di intero edificio o singole unità immobiliari.

Piemonte: esiste l'obbligo di APE per i casi di nuova costruzione, ristrutturazione, compravendita e locazione di edifici o singole unità immobiliari.

Liguria: la normativa regionale stabilisce l'obbligo APE per gli edifici di nuova costruzione, edifici oggetto di ristrutturazione integrale superiore a 100mq (dal 5 luglio 2007); per la compravendita di unità immobiliari e per la locazione di unità immobiliari (8 maggio 2008); per gli edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, ristrutturazione integrale, ampliamento volumetrico superiore al 20% dell'edificio esistente, per edifici occupati da enti pubblici e abitualmente frequentati dal pubblico aventi una metratura utile totale di oltre 500 mq e per edifici resi disponibili per la locazione o per la vendita dal 9 luglio 2015, per edifici occupati da enti pubblici e abitualmente frequentati dal pubblico aventi una metratura utile totale di oltre 250 m2 (30 luglio 2012).

Emilia-Romagna: l'obbligo dell'ACE prima e dell'APE poi è in vigore dal 1 luglio 2008 per gli edifici interi e dall'anno successivo per la compravendita delle unità immobiliari. Per le locazioni l'obbligatorietà è scattata il 1 luglio 2010.

Toscana: l'APE è obbligatorio per gli edifici interi e per la compravendita e la locazione di immobili dal 18 marzo 2010.

Lazio: dal 1 luglio2009 vige l'obbligo della certificazione energetica per la compravendita di unità immobiliari.

Puglia: dal 10 febbraio 2010 vige l'obbligo di attestato per la compravendita e per la locazione di unità immobiliari.

Sardegna: dal 1 luglio 2007 c'è obbligo di ape per la compravendita e per la locazione.

Sicilia: dal 1 luglio 2007 c'è obbligo di ape per la compravendita di unità immobiliari.

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