domenica 26 gennaio 2014

Il deposito del prezzo e delle altre somme presso il Notaio

 

Il deposito del prezzo presso il Notaio
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La F.I.M.A.A. (Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari) di Torino ha pubblicato la seguente Nota informativa molto interessante ed esauriente relativa all’ultima novità legislativa del settore immobiliare.

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Il deposito del prezzo presso il Notaio

L’art 1, commi 63, 64, 65, 66 e 67 della “Legge di Stabilità 2014″ n. 147/2013, pubblicata sulla G.U. n. 302 del 27/12/2013, ha introdotto una nuova disciplina sul deposito obbligatorio del prezzo e di altre somme presso il Notaio.

Riportiamo, qui di seguito, il testo dei vari commi:
63. Il notaio o altro pubblico ufficiale e’ tenuto a versare su apposito conto corrente dedicato:
a) tutte le somme dovute a titolo di onorari, diritti, accessori, rimborsi spese e contributi, nonche’ a titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabile d’imposta, in relazione agli atti dallo stesso ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicita’ immobiliare, ovvero in relazione ad attivita’ e prestazioni per le quali lo stesso sia delegato dall’autorita’ giudiziaria;
b) ogni altra somma affidatagli e soggetta ad obbligo di annotazione nel registro delle somme e dei valori di cui alla legge 22 gennaio 1934, n. 64, comprese le somme dovute a titolo di imposta in relazione a dichiarazioni di successione;
c) l’intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione delle spese condominiali non pagate o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell’autenticazione, di contratti di trasferimento della proprieta’ o di trasferimento, costituzione od estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende.

64. La disposizione di cui al comma 63 non si applica per la parte di prezzo o corrispettivo oggetto di dilazione; si applica in relazione agli importi versati contestualmente alla stipula di atto di quietanza. Sono esclusi i maggiori oneri notarili.

65. Gli importi depositati presso il conto corrente di cui al comma 63 costituiscono patrimonio separato. Dette somme sono escluse dalla successione del notaio o altro pubblico ufficiale e dal suo regime patrimoniale della famiglia, sono assolutamente impignorabili a richiesta di chiunque ed assolutamente impignorabile ad istanza di chiunque e’ altresi’ il credito al pagamento o alla restituzione della somma depositata.

66. Eseguita la registrazione e la pubblicita’ dell’atto ai sensi della normativa vigente, e verificata l’assenza di formalita’ pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data dell’atto e da questo risultanti, il notaio o altro pubblico ufficiale provvede senza indugio a disporre lo svincolo degli importi depositati a titolo di prezzo o corrispettivo.
Se nell’atto le parti hanno previsto che il prezzo o corrispettivo sia pagato solo dopo l’avveramento di un determinato evento o l’adempimento di una determinata prestazione, il notaio o altro pubblico ufficiale svincola il prezzo o corrispettivo depositato quando gli viene fornita la prova, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero secondo le diverse modalita’ probatorie concordate tra le parti, che l’evento dedotto in condizione si sia avverato o che la prestazione sia stata adempiuta.
Gli interessi sulle somme depositate, al netto delle spese di gestione del servizio, sono finalizzati a rifinanziare i fondi di credito agevolato, riducendo i tassi della provvista dedicata, destinati ai finanziamenti alle piccole e medie imprese, individuati dal decreto di cui al comma 67.

67. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale del notariato, sono definiti termini, condizioni e modalita’ di attuazione dei commi da 63 a 66, anche con riferimento all’esigenza di definire condizioni contrattuali omogenee applicate ai conti correnti dedicati”.

E’ bene qui ribadire che le disposizioni riguardanti le novità in materia del cd. deposito prezzo non sono immediatamente operative poiché subordinate, ai sensi del comma 67, ai decreti attuativi che dovranno essere adottati entro 120 giorni (26/04/2014), sentito il Consiglio Nazionale del Notariato

Fonte:  F.I.M.A.A. (Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari) di Torino

Vedi anche i Commenti dell’ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili

Molte sono già le reazioni negative che parlano di un “Prelievo forzoso sulla casa” e di un ulteriore laccio su un settore già pesantemente tartassato e penalizzato.

Comprare casa? Oggi è sempre più difficile, anzi, ormai è diventato addirittura impossibile. Di più,  causa un provvedimento contenuto nell’articolo 35 della Legge di stabilità appena approvata dal Senato,  ora il rischio di aumentare la sofferenza del settore immobiliare, già pesantemente colpito dalla crisi, diventa una cruda realtà. Infatti, i proventi dovranno essere versati in un conto corrente creato “ad hoc” e gli interessi maturati saranno trasferiti alle piccole e medie imprese. Fonte: Lindipendenza.com

“Una norma sconcertante”. Questo il giudizio di Achille Colombo Clerici, presidente di Assoedilizia e vicepresidente di Confedilizia, sulla disposizione contenuta nella Legge di Stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in vigore dal 1° gennaio 2014), che prevede che il prezzo (ed altro) degli atti di trasferimento della proprietà debba essere depositato nelle mani del notaio rogante. Fonte: Casaeclima

Il meccanismo costituisce un ulteriore peso sulle compravendite immobiliari. Gli interessi infatti non sono tecnicamente dello Stato, ma sono del proprietario delle somme, ancorché “parcheggiate” nel conto corrente dedicato e non ritengo neppure corretto che lo Stato lo espropri. Si consideri inoltre che la determinazione di un tasso di interesse da parte dello Stato obbligherà le banche a rivalersi in qualche modo nei confronti delle parti, magari chiedendo elevate commissioni. Chi pagherà queste commissioni? Si corre il rischio che l’acquirente paghi 100.000 euro da consegnare al venditore e poi il notaio ne possa ritirare 99.000 al momento dello svincolo. …. La legge trascura l’ipotesi in cui il notaio, dopo la verifica, trovi effettivamente l’esistenza di nuove pregiudizievoli. In mancanza di indicazioni legislative il notaio non potrà svincolare la somma di danaro, che rimarrà nel conto indefinitivamente, fino ad eventuale pronuncia del giudice (continuando a fruttare interessi a favore dello Stato)…. Il comma 63 obbliga a versare sul conto corrente dedicato anche “le somme dovute a titolo di imposta in relazione a dichiarazione di successione”. Ne consegue dunque che le dichiarazioni di successione non possano essere più presentate autonomamente dalle parti, ma di ciò debba essere dato obbligatoriamente incarico al notaio….    Il venditore che desidera ricomprare immediatamente dopo un altro immobile, utilizzando il prezzo di quanto da lui venduto, non potrà attuare il suo progetto, ma dovrà necessariamente attendere, con tutti i rischi conseguenti…..   Fonte : notaio Massimo d’Ambrosio – Pescara